Accesso civico

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Accesso civico

A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Pisa

Descrizione

L’accesso civico, o accesso civico semplice, è il diritto di qualunque cittadino di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la  relativa pubblicazione e/o li abbiano pubblicati parzialmente sul proprio sito web, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

Per rendere concreto questo diritto, il Comune di Pisa, quando approva il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, ora sottosezione 2.3 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) individua i dati, le informazioni e i documenti che devono essere pubblicati, come da tabella A3 “Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente” allegata.

I dati, le informazioni e i documenti pubblicati sul sito istituzionale sono quelli previsti dal decreto sulla trasparenza (D Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), quelli stabiliti da altre norme di legge, e quelli che lo stesso Comune, spontaneamente e per propria scelta, mette a disposizione di tutti i cittadini.

Come fare

Se i dati e i documenti indicati nella tabella allegata al PIAO non sono o/e sono parzialmente pubblicati in “Amministrazione Trasparente” il cittadino può segnalare questa mancanza al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, inviando una richiesta:

-  per via telematica nel rispetto dell’art. 65, co. 1, del CAD*;

-  tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it

-  per posta raccomandata indirizzata a URP; Via degli Uffizi, 1 – 56125 Pisa

-  consegnandola a mano all’URP; l’ufficio che riceve l’istanza è tenuto a rilasciare ricevuta. (Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente)

*Quando vi saranno le condizioni informatiche le istanze potranno inoltre essere presentate tramite applicativo sul sito web del Comune, previa autenticazione tramite SPID, CNS o CIE.

 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, dopo avere verificato l’effettiva mancanza dei dati, delle informazioni e dei documenti, ne disporrà la pubblicazione tramite la struttura competente alla pubblicazione. Contestualmente sarà fornita al richiedente comunicazione dell’avvenuta pubblicazione con l’indicazione dell’Url a cui accedere.

Il Comune ha trenta giorni per procedere all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il cittadino può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Segretario Generale dell’Ente, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Nota importante

Non saranno prese in considerazione le segnalazioni e le richieste:

  • non firmate
  • generiche e/o che non contengano l’indicazione specifica dei dati e dei documenti di interesse o che non contengano le informazioni necessarie a individuarli in maniera agevole

L’accesso civico è attualmente previsto dal “Regolamento comunale in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 6.11.2025, pubblicato al seguente link:

Regolamento comunale in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato

Contatti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Recapiti:

Cosa si ottiene

Accesso civico

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

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