A chi è rivolto
Soggetti destinatari: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, costituite mediante atto scritto e regolarmente registrato.
Chi può fare domanda
Requisiti per l'iscrizione all'albo:
1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo i soggetti destinatari regolarmente costituiti ed operanti, nell'ambito comunale, da almeno un anno.
2. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.
3. Non ha diritto di iscrizione all'Albo l'associazione o l'organizzazione di cui la metà più uno dei dirigenti appartenga al direttivo di altra associazione già iscritta allo stesso Albo.
4. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dalla vigente normativa per le diverse forme giuridiche che il soggetto assume, devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
m) i soggetti iscritti assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.