Sicurezza: ordinanza del sindaco per limitare la vendita di alcolici in zona stazione

Le misure adottate dall'Amministrazione per migliorare la sicurezza e la vivibilità della zona
Data:

28/06/2024

Tempo di lettura:

1 min

Argomenti
Tipologia di contenuto
  • Comunicato stampa
© Sindaco firma Ordinanza.jpg?itok=O7dSuh1X - Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Descrizione

 Migliorare la sicurezza e la vivibilità in zona stazione, contrastando le situazioni di turbamento alla quiete urbana che possono scaturire da uno stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol e limitando la detenzione di contenitori in vetro (bicchieri e bottiglie) che possono essere utilizzati come oggetti contundenti.

E’ l’obiettivo dell’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco di Pisa, Michele Conti, con la quale si vieta, dalle ore 16 alle ore 24 di tutti i giorni fino al prossimo 18 agosto, la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nei minimarket, negli esercizi di vicinato e nei distributori automatici presenti nelle seguenti strade ed aree pubbliche: piazza della Stazione, viale Antonio Gramsci, via Pietro Mascagni, via Filippo Corridoni (da piazza della Stazione a via Cristoforo Colombo), via Cristoforo Colombo, via Giacomo Puccini, via Amerigo Vespucci (da via Giacomo Puccini a via Cristoforo Colombo), viale Filippo Bonaini (da viale Antonio Gramsci a via Cristoforo Colombo), via Gian Battista Queirolo e piazza Vittorio Emanuele II. Nelle stesse aree e negli stessi orari sono vietate anche: la consumazione aree e spazi pubblici di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, ad eccezione di quella effettuata nei pubblici esercizi e nelle loro pertinenze; la somministrazione di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro, all’esterno e nelle pertinenze dei pubblici esercizi; la vendita per asporto di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro.

Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. In caso di reiterazione delle violazioni è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da 5 a 15 giorni. Dalle ore 24 alle ore 6 di tutti i giorni sono in vigore le disposizioni nazionali previste dall’art. 54 della L. 120/2010 che vieta a titolari e i gestori degli esercizi di vicinato la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 28/06/2024 15:34

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Bit4ID · Accesso redattori sito