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Piano del Commercio
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REGOLAMENTO GENERALE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

I N D I C E

Ù Titolo 1 – Norme generali

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2Definizioni

Art. 3Criteri generali di indirizzo e finalità del regolamento

Art. 4Compiti degli uffici comunali

Art. 5Esercizio dell’attività

Art. 6Specializzazione merceologica dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato

Art. 7Trasferimenti di mercati, fiere e fiere promozionali

Art. 8Trasferimenti di mercati, fiere e fiere promozionali per la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale

Art. 9Fusione dei mercati

Art. 10Durata delle concessioni

Art. 11Normativa igienico-sanitaria

Art. 12Vendita a mezzo di veicoli

 

Ù Titolo 2 – Mercati

Art. 13Posteggio in concessione

Art. 14Orario di vendita

Art. 15Prescrizioni

Art. 16Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

Art. 17Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 18Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai portatori di handicap

Art. 19Soppressione dei posteggi per motivi di pubblico interesse

Art. 20Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

Art. 21Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Art. 22Modalità di assegnazione dei posteggi in caso di soppressione di mercati

Art. 23Decadenza della concessione decennale del posteggio e revoca della relativa autorizzazione

Art. 24Mercati straordinari

Art. 25Festività

Art. 26 Riorganizzazione interna dei mercati

Art. 27 Mercati: denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni

Art. 28 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Art. 28/bisCommissioni di mercato

 

Ù Titolo 3 – Fiere

Art. 29Definizione di fiera

Art. 30Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi

Art. 31Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 32Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Art. 33Revoca della concessione decennale di posteggio

Art. 34Fiere: denominazione, localizzazione, data e giorni di svolgimento, caratteristiche, specializzazioni merceologiche, orari e prescrizioni

Art. 35Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

 

Ù Titolo 4 – Fiere promozionali

Art. 36Fiere promozionali

Art. 37Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi

Art. 38Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

Art. 39Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Art. 40Fiere promozionali: denominazione, localizzazione, periodi o giorni di svolgimento, caratteristiche, specializzazioni merceologiche, orari o prescrizioni

Art. 41Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

 

Ù Titolo 5 – Posteggi fuori mercato

Art. 42Posteggi fuori mercato

Art. 43Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

Art. 44Revoca della concessione decennale del posteggio

Art. 45Posteggi fuori mercato: localizzazione, caratteristiche e orari, specializzazioni merceologiche

 

Ù Titolo 6 – Commercio itinerante

Art. 46Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Art. 47Zone vietate

Art. 48Determinazione degli orari

Art. 49Esercizio del commercio itinerante su aree demaniali

 

Ù Titolo 7 – Norme transitorie e finali

Art. 50Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Art. 51Concessioni temporanee

Art. 52Validità delle presenze

Art. 53Attività stagionale

Art. 54Produttori agricoli

Art. 55Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

Art. 56Sanzioni

Art. 57Abrogazioni precedenti disposizioni

Art. 58Abrogazioni precedenti disposizioni

COMUNE DI PISA
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

L.R. N° 9 DEL 3.03.99

Titolo 1

Norme generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell’art.9, comma 2, lettera I), e comma 4 della Legge Regionale n°9 del 3 marzo 1999 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", in attuazione al disposto di cui all’art. 28, comma 13 del D.Lgs. 31/3/98 n. 114.
  2. Il regolamento è parte integrante del Piano Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche e viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n.281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.
  3. Ç

    Articolo 2

    Definizioni

  4. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, per quanto non espressamente previsto, si intendono integralmente richiamate le definizioni di cui all’art. 2 della L.R.T. n. 9 del 3.3.1999. Ç

Articolo 3

Criteri generali di indirizzo e finalità del regolamento

  1. L’insediamento e l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche sono rivolte al perseguimento delle seguenti finalità:
    1. una funzione di servizio nell’interesse dei cittadini in modo integrato con le attività di commercio a posto fisso al fine di qualificare complessivamente, valorizzandola, l’offerta commerciale dell’intera città ;
    2. una funzione di valorizzazione e di promozione della città o di parti della stessa;
    3. una funzione di promozione delle produzioni tipiche locali e, quindi, dello stesso territorio.
  2. ll Piano del Commercio e il presente Regolamento, per la razionalizzazione ed il miglioramento delle attività tengono conto:
  1. del raggiungimento della migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
  2. dei limiti ai quali sottoporre le attività commerciali in relazione al decoro, al rispetto dei luoghi, alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, all’arredo urbano;
  3. della priorità assegnata alla tutela del centro storico e dell’asse pedonale, con la consequenziale individuazione di specifiche ed appropriate tipologie merceologiche e relative strutture di vendita, tali da risultare coerenti con l’ambiente circostante e con il progetto complessivo relativo a tali zone, anche in ordine all’introduzione di sempre più incisivi limiti al traffico veicolare;
  4. delle necessità di valorizzazione delle aree della città maggiormente degradate o carenti di servizi e di esercizi commerciali in sede fissa, anche attraverso l’individuazione di raggruppamenti commerciali e/o mercati al servizio di strutture esistenti e/o di quartieri periferici;
  5. della necessità di favorire, con l’individuazione di specifici raggruppamenti commerciali connessi all’offerta turistica, la specializzazione merceologica funzionale a tale scopo e la valorizzazione e distribuzione di prodotti e beni di produzione locale. Ç

Articolo 4

Compiti degli uffici comunali

  1. La regolamentazione, direzione, e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui mercati, spettano all’Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso gli Uffici competenti, assicurando l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
  2. Al fine di garantire continuità nell’attività di gestione e controllo dei mercati, il Comando di P.M. assicura continuità di presenza di idoneo personale. A tal fine il Dirigente del corpo di Polizia Municipale, individua all’interno della dotazione organica un nucleo di agenti per l’esercizio delle funzioni di controllo relative alle attività di cui al presente regolamento e di Polizia Annonaria, dandone comunicazione al Dirigente dell’ufficio competente in materia di commercio, che si avvale di tale personale per le attività ivi previste.
  3. La Polizia Annonaria trasmette mensilmente al Dirigente dell’ufficio comunale competente in materia di commercio tutti i dati e gli accertamenti relativi all’attività di controllo di cui ai commi precedenti per l’adozione degli opportuni provvedimenti. Ç

Articolo 5

Esercizio dell’attività

  1. Il commercio su aree pubbliche si svolge previo rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori e concessori previsti dalla legge, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dagli articoli seguenti. Ç

Articolo 6

Specializzazione merceologica dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato

  1. In applicazione delle previsioni del Piano e delle norme di legge vigenti, il Comune definisce le specializzazioni tipologiche dei mercati.
  2. Il Comune può fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali, con particolare riferimento ai mercati e ai posteggi fuori mercato, la cui attività sia rivolta essenzialmente al turismo.
  3. Il Comune può altresì fissare prescrizioni e stabilire specializzazione merceologiche per mercati, fiere, anche promozionali, e posteggi fuori mercato, al fine della valorizzazione del centro storico o in occasione di particolari ricorrenze o festività. Qualora si renda possibile attrezzare apposita area con strutture idonee allacciabili alle reti idrica, fognaria ed elettrica, in osservanza delle condizioni igienico-sanitarie, i posteggi potranno essere dislocati secondo criteri di ordine merceologico, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte, riservate rispettivamente al commercio di generi alimentari e non alimentari.
  4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo il Comune adotta tutti gli opportuni provvedimenti, compresa la nomina di apposite Commissioni, per la verifica della sussitenza dei requisiti di tipologia della merce e dei relativi livelli qualitativi ai fini dell’ammissione degli operatori alle procedure di assegnazione dei posteggi secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, con facoltà di esclusione in difetto o di revoca della concessione rilasciata. Ç

Articolo 7

Trasferimenti di mercati, fiere e fiere promozionali

  1. Ai fini dell’attuazione del Piano del commercio sulle aree pubbliche, il Comune procede al trasferimento dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali, sentite le organizzazioni di categorie e le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5 della legge 30.7.1998 n. 281.
  2. In tali ipotesi la riassegnazione agli operatori dei posteggi avviene con i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 9. Ç

Articolo 8

Trasferimenti di mercati, fiere e fiere promozionali per la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.

  1. Ai sensi della L.R. 9/99, nel caso di spostamento o soppressione, totale o parziale, di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, per la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti degli operatori interessati, di prevedere termini diversi per il trasferimento. La riassegnazione dei posteggi viene effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 9.
  2. Nel caso di urgente interesse pubblico ostativo alla permanenza delle attività in un determinato luogo dichiarato dagli organi dell’ Amministrazione, si prescinde da ogni termine, così come pure nel caso di momentanea indisponibilità delle aree per comprovate cause di necessità o di forza maggiore. In entrambe le ipotesi il trasferimento è attuato dal Comune, sentite le Associazioni di categoria e gli operatori interessati.
  3. Di norma, agli effetti dell’applicazione della presente disposizione, non costituisce esigenza eccezionale di tutela del pubblico interesse, né comprovata causa di necessità o di forza maggiore, il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti in varie forme su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque soggetto privato o Ente Pubblico, istituite o promosse. Ç

 

Articolo 9

Fusione dei mercati

  1. Nel caso di fusione di mercati con la istituzione di un nuovo mercato, si procede alla riassegnazione globale dei posteggi con la formazione di una graduatoria di tutti gli operatori con criterio di priorità quello dell’anzianità nel mercato di appartenenza, tenuto conto della diversa periodicità, e, in caso di parità, si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata dall’operatore quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese.
  2. Nel caso di incorporazione di un mercato (incorporato) con un altro mercato (incorporante) si procede alla riassegnazione dei posteggi degli operatori del mercato incorporato, secondo i criteri e le modalità del comma precedente. Inoltre possono partecipare alla graduatoria tutti gli altri operatori presenti nel mercato incorporante, che ne facciano richiesta. In questo caso, si terrà conto dell’anzianità da ciascuno maturata nel mercato di appartenenza, fatto salvo il ricorso al criterio della data di iscrizione nel Registro delle Imprese in caso di parità, e i richiedenti metteranno a disposizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria stessa e che ne abbiano diritto, il posteggio di cui sono titolari. Ç

Articolo 10

Durata delle concessioni

  1. Le concessioni dei posteggi dei mercati e delle fiere hanno validità decennale e sono rinnovate tacitamente per la stessa durata; le concessioni delle fiere promozionali hanno durata giornaliera o plurigiornaliera.
  2. Qualora il Comune disponga di non procedere al rinnovo è dato preavviso al concessionario almeno sei mesi prima della scadenza.
  3. Il Comune, sentite le Associazioni di Categoria indicate all’art. 9 della L.R. 9/1999, ha facoltà di revocare, modificare ed apportare ogni variazione ritenuta opportuna, anche con riferimento alla dislocazione del posteggio, di tutte le concessioni, anche già rilasciate, al fine di realizzare gli indirizzi e le previsioni del Piano del Commercio su aree pubbliche o quando ciò sia reso necessario per la tutela dell’interesse pubblico.
  4. Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune. Ç

Articolo 11

Normativa igienico-sanitaria

  1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia. Ç

Articolo 12

Vendita a mezzo di veicoli

  1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante uso di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
  2. Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificamente previste per ogni mercato nelle relative schede allegate. Ç

Titolo 2

Mercati

Capo I – Norme generali

Articolo 13

Posteggio in concessione

  1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco.
  2. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell’ intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque non in concessione.
  3. La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature. Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza la misura assegnata di oltre mt. 0,50 per lato, in larghezza non oltre mt. 1,00, con altezza non inferiore a mt. 2,70 a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che non occultino la visibilità dei banchi e che non siano di intralcio all’accesso ed all’operatività dei mezzi di soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di un metro tra un posteggio e l’altro.
  4. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per la esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco vendita nell’ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta. Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificamente previste per ogni mercato nelle relative schede allegate. Ç

 

Art. 14

Orario di vendita

  1. Il Comune fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l’area da qualsiasi struttura, onde consentirne, al termine dell’orario di vendita, la piena e diversa usufruibilità ai cittadini.
  2. Se non diversamente previsto, i posteggi sui mercati devono essere occupati entro le ore 8,00, ora in cui avrà inizio la vendita che terminerà alle ore 13,30; è consentito l’accesso per il carico e scarico delle merci dalle ore 7,00 alle ore 8,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00, ora in cui deve essere lasciata libera l’area di mercato.
  3. Alle ore 8,00, in caso di assenza degli assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di assegnazione, si procede all’assegnazione da parte della Polizia Municipale-Vigilanza-Annonaria, secondo le modalità di cui agli articoli successivi. Ç

Art. 15

Prescrizioni

  1. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E’ vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base al presente regolamento ed al Piano del Commercio.
  2. La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l’azienda commerciale. E’ vietato l’abbinamento, lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita.
  3. E’ fatto obbligo all’operatore di lasciare l’area utilizzata libera da carta, cartone, ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.
  4. E’ rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, infiggervi chiodi, appendere oggetti di qualsiasi genere, strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso.
  5. I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo sottostante, alle aree dei giardini prospicienti e retrostanti il loro banco, compresi quelli alle piante, alle aiuole, alle panchine, agli impianti esistenti, ai giardini pubblici.
  6. Il Comune può richiedere agli operatori il versamento di una cauzione a garanzia del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, nonché delle prescrizioni fissate per ogni singoli mercato nelle relative schede allegate al presente regolamento.
  7. E’ vietato l’utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore, con esclusione di quelli incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari e salvo quanto è previsto nelle singole schede allegate.
  8. E' vietato importunare il pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie eo con insistenti offerte di merci; la vendita di musicassette, dischi, C. D. e similari, potrà essere effettuata con l’uso di apparecchiature acustiche, semprechè il volume sia minimo, da concordare con il Personale di Vigilanza della Polizia Annonaria, e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai residenti nella zona.
  9. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
  10. Ai concessionari è fatto obbligo:
    1. di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all’attività svolta nei mercati;
    2. osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, nonché le prescrizioni contenute nelle specifiche schede allegate al presente regolamento che ne costituiscono parte integrante, le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dalla Direzione dei mercati e dal personale di vigilanza;
    3. esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti, ogni documento inerente l’attività, nonché dimostrativo dell’identità personale.
  1. La violazione delle prescrizioni del presente articolo e di quelle contenute negli artt. 14 e 15, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 29 del decr. Legs n. 114/1998. Ç

Articolo 16

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

  1. Individuati i posteggi vacanti nel mercato, ai sensi della normativa regionale, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale ai sensi della normativa regionale vigente, sulla base delle seguenti priorità:
  1. Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
  2. Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
  3. Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge 538/93. Nel caso dei produttori agricoli, per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n.59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge n.241/90.
  1. I bandi di cui al comma 1 devono essere inviati alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno e devono esser formulati secondo quanto prescritto dall’art.5, comma 4 della L. R. 9/99. La data iniziale per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
  2. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, si procederà ai sensi dell'art.9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/99 all’assegnazione dei posti agli operatori del medesimo mercato, concessionari di posteggio, che intendano trasferirsi nei posti resisi vacanti, previa predisposizione di graduatoria tra gli interessati, formulata tenendo conto dell’anzianità di presenza nel mercato, e, in caso di parità, dell’anzianità complessiva maturata dall’operatore ,anche in modo discontinuo, quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge 538/93.
  3. Oltre a quanto previsto dal comma 1, nel bando dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
  4. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap. Ç

Articolo 17

Posteggi riservati ai produttori agricoli

  1. Individuati i posteggi nel mercato riservati ai produttori agricoli, ai sensi della normativa regionale, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  1. Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato (in tal caso è indispensabile il previo possesso di certificazione di produttore agricolo rilasciata ai sensi della legge 59/63 )
  2. Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
  3. Anzianità maturata rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n.59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge n.241/90.
  4. Sorteggio
  1. Si applica il comma 2 dell’articolo precedente
  2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
  1. decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
  2. decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180. Ç

Articolo 18

Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai portatori di handicap

  1. Individuati i posteggi vacanti nel mercato, individuati nella normativa regionale riservati ai portatori di handicap, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando da pubblicarsi sul B.U.R.T. sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei medesimi criteri di cui all’art. 16
  2. I posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap, opportunamente contraddistinti, non possono essere assegnati né occupati né utilizzati, neanche se occasionalmente vacanti, da soggetti non appartenenti a tale categoria.
  3. Si applica il disposto del comma 2 dell’articolo 15. Ç

Articolo 19

Soppressione dei posteggi per motivi di pubblico interesse

  1. Ai sensi dell’art.5, comma 8, della L. R. n.9/99, qualora si debba procedere alla soppressione di posteggi per motivi di pubblico interesse, si procede all’assegnazione di un altro posteggio, anche fuori mercato, nell’ambito del Comune, secondo i criteri di cui al successivo articolo 22.
  2. Nel caso di accorpamento ad uno o più mercati, ove siano più gli interessati, si procede alla riassegnazione dei posteggi secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 9 comma 1. Inoltre possono partecipare all’assegnazione tutti gli altri operatori presenti nel mercato incorporante, che ne facciano richiesta. In questo caso, si terrà conto dell’anzianità da ciascuno maturata nel mercato di appartenenza, fatto salvo il ricorso al criterio della data di iscrizione nel Registro delle Imprese in caso di parità, e i richiedenti metteranno a disposizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria stessa e che ne abbiano diritto, il posteggio di cui sono titolari.
  3. Di norma, agli effetti dell’applicazione della presente disposizione, non costituisce esigenza eccezionale di tutela del pubblico interesse, né comprovata causa di necessità o di forza maggiore, il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti in varie forme su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque soggetto privato o Ente Pubblico, istituite o promosse. Ç

Articolo 20

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

  1. L’operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite.
  2. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite, è considerato assente.
  3. E’ obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l’operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.
  4. Ai sensi dell’art. 2, comma 12 della L. R. n.9/99, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l’operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
  5. L’attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Annonaria del Comune. Le graduatorie con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili. Ç

Articolo 21

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

  1. L’operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore.
  2. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione, per tutte le ipotesi sopra previste, è effettuata dalla Polizia Annonaria, per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio quello del più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato, si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge 538/93. In caso di eredità, si considera l’iscrizione al Registro delle imprese del deceduto. In caso di produttore agricolo si seguono i criteri di cui al precedente art. 17, comma 1.
  3. L’assegnazione temporanea viene effettuata obbligatoriamente tenendo conto della destinazione – alimentare e non alimentare – e, nell’ambito del settore non alimentare, prioritariamente nel rispetto della specializzazione merceologica delle aree.
  4. L’assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e, per gli eventuali mercati dei Centri Storici, soggetti a particolare tutela ambientale.
  5. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati riservati ai produttori agricoli e ai portatori di handicap, è effettuata dalla Polizia Annonaria ai sensi della L. R. n.9/99, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2. Ç
  6. Articolo 22

    Modalità di assegnazione dei posteggi in caso di soppressione di mercati

  7. Nel caso di soppressione di mercati per esigenze di pubblico interesse, la riassegnazione dei posteggi nella nuova collocazione avverrà a mezzo di una graduatoria redatta tenuto conto dell’anzianità di presenze maturata nel mercato soppresso, compresi i titoli di priorità in termini di presenze eventualmente posseduti dal titolare in caso di "subingresso". A parità di anzianità, maturata dall’operatore nell’ambito del mercato, si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall’operatore quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge 538/93. Ç

Articolo 23

Decadenza della concessione decennale del posteggio e revoca della relativa autorizzazione

  1. La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare debitamente documentati entro 30 giorni dall’assenza.
  2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall’art.7 L. R. 3 marzo 1999 n.9. Ç

Articolo 24

Mercati straordinari

  1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgono senza riassegnazione di posteggi.
  2. Qualora l’area del mercato lo consenta, su richiesta delle Associazioni di Categoria, potranno essere istituiti occasionalmente nuovi posteggi. In tal caso, per l’ assegnazione dei posti ai nuovi operatori si tiene conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato medesimo. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall’operatore quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge 538/93.
  3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate. Sono conteggiate invece, le presenze degli spuntisti. Ç

Articolo 25

Festività

  1. Entro il 30 marzo di ogni anno, sentite le Associazioni di Categoria di cui all’art. 9 della L.R. 9/1999, è reso noto il calendario degli eventuali mercati anticipati o posticipati in conseguenza delle festività in cui altrimenti ricadrebbero.
  2. Fatto salvo quanto diversamente disciplinato, il Sindaco potrà, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali di categoria, autorizzare lo svolgimento in deroga del mercato, ove le condizioni della circolazione, od altre condizioni di pubblico interesse, lo consentano.
  3. Quanto previsto al comma 1 non si applica ai mercati il cui svolgimento è previsto in giorno festivo dal Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche. Ç

Articolo 26

Riorganizzazione interna dei mercati

  1. Nel caso in cui, al fine della riorganizzazione interna del mercato, si debba procedere ad una diversa dislocazione dei settori alimentari e non alimentari, ad una ristrutturazione, spostamento, ricollocamento parziale secondo le prescrizioni del Piano o per motivi di ordine pubblico, viabilità, pubblico interesse, che coinvolga al massimo il 20% degli operatori titolari di concessione, la riassegnazione dei posteggi è effettuata, nelle aree appositamente individuate, con le seguenti modalità:
  1. emanazione di bando comunale;
  2. pubblicizzazione del bando mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, almeno 30 giorni prima dell’effettuazione del ricollocamento dei posteggi;
  3. redazione di una graduatoria alla quale partecipano unicamente i titolari di posteggio interessati allo spostamento, ristrutturazione e comunque ricollocamento parziale del mercato
    La graduatoria viene redatta tenuto conto dell’anzianità di presenze maturata nel mercato. A parità di anzianità, si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata dall’operatore, anche in modo discontinuo, quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese.
  1. Nel caso in cui la percentuale dei posteggi coinvolti nel ricollocamento del mercato superi il 20% del totale, si procederà alla riassegnazione dei posteggi nelle nuove aree appositamente individuate ed in quelle preesistenti ritenute idonee, con la redazione di una graduatoria alla quale partecipano tutti i titolari di posteggio oggetto di spostamento, ristrutturazione e comunque ricollocamento, anche parziale. Inoltre possono partecipare alla graduatoria tutti gli altri operatori presenti nel mercato, che ne facciano richiesta. In questo caso i richiedenti metteranno a disposizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria stessa e che ne abbiano diritto, il posteggio di cui sono titolari. La graduatoria viene redatta con i criteri di cui al comma 1. Ç

Capo II – Individuazione dei mercati.

Articolo 27

Mercati: denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni

  1. Per ogni mercato istituito nel territorio comunale, e compreso nel Piano per il commercio su aree pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, sono redatte apposite schede.
  2. Nelle stesse sono riportate la denominazione, l’ubicazione, la periodicità di svolgimento, l’organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell’esercizio dell’attività, pena l’adozione delle sanzioni previste.
  1. Sono altresì riportati gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con provvedimento del Sindaco. Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque ammissibili durante la validità e la gestione del presente regolamento e del relativo Piano.
  2. Qualora i posteggi siano individuati sui marciapiedi e l’occupazione avvenga con automezzo, gli operatori dovranno costituire apposita polizza fidejussoria a favore del Comune di Pisa del valore da definire previa perizia tecnica, a garanzia dei danni eventualmente provocati. Ç

Articolo 28

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

  1. L’area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta, nelle forme di legge, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l’area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti. Ç

Articolo 28/bis

Commissioni di mercato

  1. Per ciascun mercato è data facoltà agli operatori di istituire apposite commissione con competenze propositive e consultive sulle diverse problematiche relative alla gestione delle attività all’interno del mercato medesimo, su materie non oggetto di concertazione tra il Comune di Pisa e le Associazioni di Categoria previste ai sensi della L.R. 9/1999.
  2. Tale commissione sarà composta da n. 3 membri nei mercati costituiti da n. 10 a n. 100 posteggi e da n. 5 membri nei mercati composti da un numero di posteggi superiori a 100.
  3. La durata di ciascuna commissione è pari alla durata della validità del piano del commercio.
  4. I membri della commissione di ciascun mercato sono eletti dagli operatori titolari di posteggio nel mercato medesimo.
  5. Le modalità per l’elezione dei membri ed il funzionamento delle commissioni sono definite da un apposito disciplinare da emanarsi da parte del Dirigente del Servizio competente. Ç

 

Titolo 3

Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 29

Definizione di fiera

  1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. Ç

Articolo 30

Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi

  1. Ai sensi della L. R. n.9/99, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:
  1. maggiore numero di presenze effettive nella Fiera;
  2. ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
  3. anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente quale risulta dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
  1. I bandi di cui al comma 1 devono essere inviati alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno e devono esser formulati secondo quanto prescritto dall’art.5, comma 4 della L. R. 9/99. La data iniziale per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
  2. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, si procederà ai sensi dell'art.9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/99 all’assegnazione dei posti agli operatori della medesima fiera, concessionari di posteggio, che intendano trasferirsi nei posti resisi vacanti, previa predisposizione di graduatoria tra gli interessati, formulata tenendo conto dell’anzianità di presenza nella fiera, e, in caso di parità, dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall’operatore quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge 538/93.
  3. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
  4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, nel bando dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
  5. In conformità alla L. R. n.9/99, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l’operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera e sia stato presente per tutta la durata della fiera stessa. In caso contrario, l'operatore, salvo casi di forza maggiore, documentati e valutati dall’Ufficio Comunale del Commercio, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
  6. Per la registrazione delle presenze si osservano le disposizioni dell’articolo 20, comma 5.
  7. Esaurita la graduatoria, i posteggi che risultano ancora vacanti sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.
  8. Se non diversamente previsto dalle singole schede, i posteggi sulle fiere devono essere occupati entro le ore 8,00, ora in cui avrà inizio la vendita che terminerà alle ore 20,00.
  9. Nelle fiere è ammessa la presenza di operatori itineranti (senza posteggio) esclusivamente per la vendita di palloncini e zucchero filato. Per parteciparvi gli interessati dovranno presentare al Servizio Gestione Attività Economiche del Comune di Pisa apposita domanda entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Ç

Articolo 31

Posteggi riservati ai produttori agricoli

  1. Gli assegnatari di tali posteggi debbono comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio della concessione decennale (e, solo per loro, relativa certificazione ai sensi della legge 59/63). Ç

 

Articolo 32

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

  1. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio all’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, da parte della Polizia Annonaria, all’assegnazione del posteggio ad altro operatore, per la sola giornata di svolgimento della fiera, nel rispetto della graduatoria nel rispetto del più alto numero di presenze effettive nella fiera medesima. A parità di anzianità di presenze nella fiera, si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge 538/93. In caso di produttore agricolo si seguono i criteri di cui al precedente art. 17, comma1.
  1. L’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap ed ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non ancora assegnati, è effettuata ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 1 in quanto applicabili. Ç

 

Articolo 33

Revoca della concessione decennale di posteggio

  1. In conformità alle norme vigenti, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo in un triennio. Ç

 

Articolo 34

Fiere: Denominazione, localizzazione, data e giorni di svolgimento, caratteristiche, specializzazioni merceologiche, orari e prescrizioni

  1. Per ogni Fiera istituita nel territorio comunale e compresa nel Piano per il commercio su aree pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, è redatta apposita scheda in cui sono riportate la denominazione, l’ubicazione, la data e giorni di svolgimento, l’organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell’esercizio dell’attività, pena l’adozione delle sanzioni previste.
  2. Sono altresì riportati gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con provvedimento del Sindaco. Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni e comunque ammissibili durante la validità e la gestione del presente regolamento e del relativo Piano. Ç

Articolo 35

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

  1. Ai fini della regolazione della circolazione pedonale e veicolare di osservano le disposizioni dell’articolo 28. Ç

 

Titolo 4

Fiere Promozionali

Capo I – Norme generali

Articolo 36

Fiere promozionali

  1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune ha la disponibilità e che è indetta per promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
  2. Alle manifestazioni di cui al comma 1, partecipano gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, nella percentuale fissata dal Comune in occasione di tali manifestazioni.
  3. Per esigenze eccezionali il Comune ha facoltà, ai sensi della L. R. n.9/99, di indire Fiere promozionali, anche senza aggiornare il piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. E’ comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all’aggiornamento del piano entro la scadenza del 31 gennaio dell’anno successivo.
  4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi salvo che non proceda all’affidamento della gestione dell’intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all’art.12, comma 4, della L. R. n.9/99. Ç

Articolo 37

Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi

  1. Ai sensi della L. R. n.9/99, il Comune rilascia la concessione giornaliera o plurigiornaliera del posteggio della fiera, laddove venga prevista la partecipazione anche di soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche sulla base di graduatorie distinte, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto per gli esercenti il commercio su aree pubbliche, delle seguenti priorità:
  1. Maggior numero di presenze effettive sulla Fiera;
  2. Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
  3. Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge 538/93.
  1. La graduatoria per l’assegnazione di posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche è redatta sulla base dell’anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese. A parità di anzianità si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
  2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati nell’Albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall’art.5, comma 4, della Legge Regionale n. 9/99.
  3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, nel bando dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
  4. Qualora l’operatore assegnatario non sia presente nell’orario di svolgimento della fiera si procederà con le modalità di cui all’art. 30.
  5. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
  6. In conformità alla L. R. n.9/99, la presenza effettiva in una fiera potrà essere conteggiata solo a condizione che l’operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.
  7. Nel caso di fiera promozionale "tematica", cioè limitata a determinate tipologie e specializzazioni merceologiche e/o produttive, non sarà riconosciuta presenza ove l’operatore non le abbia rispettate, commercializzando generi non ammessi o diversi rispetto a quelli autorizzati. L’ufficio comunale competente, sentito l’interessato, intima l’immediata cessazione della vendita della merce non ammessa, l’immediata regolarizzazione ed applica una sanzione da un minimo di L. 1 milione ad un massimo di L. 5 milioni. In caso di grave e reiterata violazione della presente previsione, è disposta la revoca della concessione. In tale ipotesi, l’operatore sarà escluso dalla eventuale successiva edizione della stessa fiera o di fiera analoga.
  8. Ai fini della ammissione alla procedura di assegnazione dei posteggi delle domande per l’assegnazione dei posteggi e per la verifica della corrispondenza della tipologia esposta a quella prevista, il Comune può prevedere nel bando la costituzione di apposita Commissione composta da quattro membri, incaricata di valutare tale corrispondenza, sia nella fase preliminare di ammissione delle domande sia nel corso della manifestazione.
  9. Per le fiere promozionali del periodo della festività natalizia e dell’antiquariato, si applicano i relativi disciplinari allegati alla schede di cui al successivo articolo 40. Ç

Articolo 38

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

  1. Per l’assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della L. R. n. 9/99, formula apposita graduatoria sulla base dell’anzianità di iscrizione maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda
  2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale, purchè le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA (Repertorio Economico Amministrativo in cui sono iscritte anche le Associazioni, Fondazioni, ecc. che svolgono attività non prevalentemente economica). Ç

Articolo 39

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

  1. Per l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi per assenza dell’operatore o non assegnate per altra causa si procede ai sensi dell’articolo 30. Ç

Capo II – Individuazione delle Fiere Promozionali

Articolo 40

Fiere Promozionali: denominazione, localizzazione, periodi o giorni di svolgimento, caratteristiche, specializzazioni merceologiche, orari o prescrizioni

  1. Per ogni Fiera Promozionale istituita nel territorio comunale e compresa nel Piano per il commercio su aree pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, è redatta apposita scheda in cui sono riportate la denominazione, l’ubicazione, periodo, data e giorni di svolgimento, l’ organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell’esercizio dell’attività, pena l’adozione delle sanzioni previste.
  2. Sono altresì riportati gli orari di vendita, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con provvedimento del Sindaco. Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque ammissibili durante la validità della gestione del presente regolamento e del relativo Piano. Ç

Articolo 41

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

  1. Ai fini della regolazione della circolazione pedonale e veicolare si osservano le disposizioni dell’articolo 28. Ç

Titolo 5

Posteggi fuori mercato

Capo I – Norme generali

Articolo 42

Posteggi fuori mercato

  1. I posteggi fuori mercato, singoli o in raggruppamento, sono individuati nel Piani Comunali per l ’esercizio del commercio su aree pubbliche.
  2. Il Comune adotta tutti i provvedimenti necessari, compresi trasferimenti e ricollocazione dei posteggi già assegnati, per la realizzazione degli obiettivi prefissati nel Piano o per esigenze di traffico, viabilità, urbanistiche e pubblico interesse. In caso di trasferimento e ricollocazione si procede alla riassegnazione dei nuovi posti nel rispetto della graduatoria redatta a seguito di bando comunale, tra gli interessati utilizzando quale criterio prioritario quello della anzianità maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge 538/93. Sono fatte salve le diverse disposizioni per particolari situazioni in sede di prima applicazione del presente regolamento di cui alle schede allegate anche in caso di soppressione di posteggi all’interno di mercati e la contemporanea istituzione di posteggi fuori mercato.
  3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell’operatore nei mercati cittadini, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall’amministrazione comunale, e poi all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
  4. A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni (a mezzo sorteggio). Ç

Articolo 43

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

  1. Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione previa bando comunale di cui all’articolo precedente.
  2. Nel bando devono essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati. Ç

Articolo 44

Revoca della concessione decennale del posteggio

  1. La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente documentati entro 30 giorni dall’assenza.
  2. Le procedure per la dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio e per la revoca della relativa autorizzazione sono definite dall’art.7 della L. R. n.9/99. Ç

Capo II – Individuazione dei posteggi

Articolo 45

Posteggi fuori mercato: localizzazione, caratteristiche e orari, specializzazioni merceologiche

  1. Dei posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale e compresi nel Piano per il commercio su aree pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, è redatto apposito elenco distinto per localizzazione del posteggio stesso con a fianco di ciascuno indicati, periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche, modalità di svolgimento dell’attività, destinazione e eventuale specializzazione merceologica.
  2. I posteggi fuori mercato osserveranno gli stessi orari degli esercizi similari in sede fissa della zona in cui si trovano, sia in relazione alla vendita (commercio al dettaglio) sia in relazione alla somministrazione (pubblici esercizi), ferma restando la possibilità di definire una diversa specifica disciplina con provvedimento del Sindaco. Fanno eccezione quei posteggi per i quali negli appositi elenchi viene disciplinato uno specifico orario.
  3. Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque ammissibili durante la validità della gestione del presente regolamento e del relativo Piano.
  4. Qualora i posteggi siano individuati sui marciapiedi e l’occupazione avvenga con automezzo, gli operatori dovranno costituire apposita polizza fidejussoria a favore del Comune di Pisa del valore da definire previa perizia tecnica, a garanzia dei danni eventualmente provocati.
  5. Nell’ipotesi in cui, nelle more di approvazione del presente regolamento e nel primo anno di applicazione, si siano resi o si rendano disponibili alcuni posteggi fuori mercato, l’Amministrazione si riserva, in occasione della prima revisione del Piano, la facoltà di sopprimere o di riassegnare i medesimi posteggi, sentite le Associazioni di cui all’art. 9 della L.R. 9/99 e con le modalità di cui al presente regolamento. Ç

 

Titolo 6

Commercio itinerante

Articolo 46

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

  1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
  2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
  3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica solo il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo. Ç

Articolo 47

Zone vietate

  1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone analiticamente indicate nella planimetria allegata al piano del suolo pubblico.
  2. Presso il Servizio Gestione Attività Economiche e presso la sede della Polizia Annonaria è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
  3. Fino all’approvazione del piano di utilizzazione del suolo pubblico, il commercio itinerante è vietato all’interno delle mura urbane e nelle vie e piazze del tratto litoraneo compreso tra la foce dell’Arno e il Calambrone. Per Tirrenia sono altresì escluse le seguenti zone: Piazza Belvedere, Via Belvedere, Piazza dei Fiori, Via dei Fiori. Ç

Articolo 48

Determinazione degli orari

  1. Ai sensi delle norme vigenti, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito dal Sindaco, secondo l'art.11 del D. Lgs. n.114/98. Ç

 

 

Articolo 49

Esercizio del commercio itinerante su aree demaniali

  1. L’esercizio del commercio itinerante su aree demaniali già soggetto a nulla osta della competente Autorità Amministrativa, è subordinato ai sensi del decr. legs n. 112/1998 al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Pisa.
  2. Il Comune definisce annualmente il numero delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di commercio itinerante sulle aree demaniali soggette alla sua vigilanza.
  3. L’autorizzazione è annuale ed è rilasciata a seguito di apposito bando da pubblicarsi entro il 31marzo di ogni anno.
  4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione si utilizza il criterio del maggiore numero di presenze nell’esercizio del commercio itinerante nell’area demaniale interessata, o, in subordine, della data di rilascio dell’autorizzazione commerciale, ed infine quello cronologico di presentazione della domanda, determinato dalla data di spedizione. Ç

 

Titolo 7

Norme transitorie e finali

Articolo 50

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

  1. Le variazioni temporanee del dimensionamento, singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non comportano modifiche del presente regolamento. Ç

Articolo 51

Concessioni temporanee

  1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.
  2. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinare all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dagli organi dell’Amministrazione interessati e coinvolti nelle iniziative, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune. Ç

Articolo 52

Validità delle presenze

  1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data in entrata in vigore della L. R.- n.9/99, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
  2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o dipendenti che risultino delegati con apposita annotazione sull'autorizzazione. Ç

Articolo 53

Attività stagionale

  1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
  2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia, nel rispetto dei principi e delle regole di priorità sopra indicate per i mercati. Ç

 

 

Articolo 54

Produttori agricoli

  1. Si considerano equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n.59/63, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art.19 della legge n.241/90 e del D. P.R.n.300/92
  2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare. Ç

Articolo 55

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

  1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono e determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti. Ç

Articolo 56

Sanzioni

Articolo di riferimento

Descrizione violazione

Sanzione

Articolo 29, comma 1,

D. Lgs.114/98

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:

  • Senza la prescritta autorizzazione;
  • Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma1 dell'art.28 D. Lgs.114/98, svolga attività in un posteggio localizzato nel territorio del Comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo autorizzato)
  • Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art.28, commi 9 e10 del D. Dlgs114/98 (nelle aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade)

Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.5.000.000 a £.30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Articolo 29, comma 2,

D. Lgs.114/98

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:

  • Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.28 del D. Lgs.114/98, occupi un posteggio diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso mercato o un posteggio all'interno di un altro mercato, ma sempre, comunque nel territorio comunale, senza averne il diritto);
  • Violandole limitazioni e i divieti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano del Commercio e del presente Regolamento (operatore itinerante che svolge l'attività nelle aree vietate o in contrasto con le modalità previste dal presente Regolamento, occupazione senza titolo delle aree oggetto di commercio su aree pubbliche, esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme comunali)

Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.1.000.000 a £.6.000.000.

Articolo 29, comma 3,

D. Lgs114/98

In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 (la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione)

Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Si applicano altresì le sanzioni previste dai singoli regolamenti che disciplinano mercati, fiere e fiere promozionali, per le violazioni ivi contemplate. Ç

Articolo 57

Abrogazioni precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia. Ç

Articolo 58

Abrogazioni precedenti disposizioni

Al Dirigente del Servizio è attribuita la competenza dell’interpretazione del presente regolamento e degli atti di attuazione anche in termini di modifiche che non comportano valutazioni di carattere discrezionale spettante al Consiglio Comunale. 

 

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