Normativa di riferimento:
Articolo 96 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28
Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti.
Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili e separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie. Per le merci oggetto di vendite promozionali devono essere indicati:
a) il prezzo normale di vendita;
b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso
Non esistono limitazioni alla durata delle vendite promozionali né deve trascorrere obbligatoriamente alcun periodo tra l'effettuazione di una vendita promozionale e l'altra. L'unica limitazione a questo tipo di vendita è quella sotto riportata:
Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale o di moda appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nei trenta giorni precedenti i periodi delle vendite di fine stagione, ovvero per l'anno 2016 dal 6 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016 e dal 2 giugno al 1 luglio 2016
Per effettuare le vendite promozionali gli esercenti non sono tenuti all'ottenimento di autorizzazioni preventive né alla comunicazione al Comune.
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