Normativa di riferimento:
Articolo 88 e seguenti della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di:
cessazione dell'attività commerciale,
cessione dell'azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione,
trasferimento dell'azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione in altro locale,
trasformazione o rinnovo dei locali di vendita
e devono essere comunicate al comune in cui ha sede l'esercizio almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita.
Le vendite di liquidazione possono essere fatte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a otto settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a quattro settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali.
Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell’esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite di liquidazione devono contenere l’indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della comunicazione presentata al Comune.
E’ vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
Le merci oggetto di vendite di liquidazione devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
Per le merci oggetto di vendite di liquidazione devono essere indicati:
a) il prezzo normale di vendita;
b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.
Nella comunicazione relativa alla vendita di liquidazione, il soggetto interessato dichiara (oltre ai propri dati anagrafici, al codice fiscale/partita I.V.A., al numero di iscrizione al Registro imprese alla CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione, ed all’oggetto della comunicazione):
a) in caso di cessazione dell'attività commerciale: la data di cessazione dell'attività;
b) in caso di cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata autenticata di cessione, specificandone data ed estremi;
c) in caso di trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento, specificandone data ed estremi;
d) in caso di trasformazione o il rinnovo dei locali: il possesso del titolo abilitativo, ai sensi della normativa urbanistica, per la realizzazione di opere edili, specificandone data ed estremi, ovvero di autocertificare il rinnovo di almeno l'80 per cento degli arredi.
Al termine della vendita di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, lo stesso soggetto non può riprendere la medesima attività nello stesso locale, se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione indicata nella comunicazione presentata al Comune.
Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.
La modulistica relativa alle vendite straordinarie è reperibile sul portale del SUAP del Comune di Pisa all'indirizzo: http://servizi.suap.toscana.it/suapfe/?codiceAmministrazione=13.13.1.M.000.050026
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