Normativa di riferimento:
Articolo 88 e seguenti della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 aprile 2009, n. 15/R (articolo 37)
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Di norma le vendite possono essere effettuate dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 7 luglio fino al 7 settembre. Le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione possono essere modificate annualmente dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.
Le Vendite di fine stagione 2017, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 aprile 2009, n. 15/R, avranno inizio il primo giorno feriale antecedente l'Epifania per la stagione invernale e dal primo sabato del mese di luglio per quella estiva, come da deliberazione della Giunta Regionale n. 1119 del 15/11/2016 e avranno durata di 60 giorni
Per effettuare le vendite di fine stagione gli esercenti non debbono richiedere autorizzazioni preventive né effettuare comunicazione al Comune.
Le merci oggetto di vendite di fine stagione devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Per le merci oggetto di vendite di fine stagione devono essere indicati:
a) il prezzo normale di vendita;
b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.
Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite di fine stagione devono contenere l’indicazione del tipo e della durata della vendita.
Le vendite di fine stagione non sono soggette a comunicazione al Comune.
Customer Satisfaction
Ritieni il sito "Vendite di Fine Stagione" utile e ben organizzato?
Esprimi un tuo parere, cliccando sulla faccina che meglio descrive il tuo giudizio!