GLI UFFICI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE SI SONO TRASFERITI PRESSO LA STRUTTURA "SESTA PORTA" IN VIA BATTISTI N. 51 A PISA.
PER QUALSIASI NECESSITA' POTETE CONTATTARE:
ANAGRAFE: anagrafe@comune.pisa.it 050/910985-226-513
CAMBIO RESIDENZA: cambiresidenza@comune.pisa.it 050/910231-556
MATRIMONI E UNIONI CIVILI: matrimoni@comune.pisa.it 050/910236-230-885
NASCITE E DAT: nascite@comune.pisa.it 050/910506-225
CITTADINANZE: cittadinanze@comune.pisa.it 050/910609
DECESSI: decessi@comune.pisa.it 050/910210-228
CERTIFICATI DI STATO CIVILE: statocivile@comune.pisa.it 050/910209
"RESIDENZA" E "DOMICILIO"
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha fissato la sede principale dei suoi affari e interessi.
Nel diritto privato il domicilio corrisponde al luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi (articolo 43 c.c.). Gli interessi non sono evidentemente solo di natura economica, ma anche personale, economica, sociale e politica. Al II Comma dello stesso Articolo il Codice specifica anche che la la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Non essendo specificato che cosa sia la dimora, il significato del termine è quello comune: il luogo in cui una persona si trova ad abitare o mantiene i propri interssi e legami familiari e affettivi.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il regolamento che dà attuazione all'istituto del 'cambio di residenza in tempo reale' introdotto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
La novità normativa consente ai cittadini di presentare le dichiarazioni anagrafiche - di residenza e di trasferimento all'estero - anche spedendole per posta oppure inviandole via fax o e-mail, oltre che allo sportello del comune competente.
Le principali novità previste dal regolamento, approvato su proposta del ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, riguardano le dichiarazioni anagrafiche e i controlli sui requisiti. Per quanto riguarda le dichiarazioni, l'ufficiale d'anagrafe deve registrarle entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione, mentre i loro effetti giuridici, e quelli delle corrispondenti cancellazioni, decorrono dalla data della dichiarazione.
I controlli sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, invece, vengono effettuati nei 45 giorni successivi alla registrazione da parte dell'ufficiale d'anagrafe.
ATTENZIONE PERICOLO DI DENUNCIA PER DICHIARAZIONE MENDACE
La dichiarazione di residenza è resa a norma del DPR 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso dpr, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale. E' inoltre previsto per il pubblco ufficiale che procede l'obbligo della comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente.
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