L’Ufficio turismo sovracomunale del comune di Pisa raccoglie dagli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) dei Comuni della provincia sia le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) che le comunicazioni delle caratteristiche, delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive. SCIA e comunicazioni delle caratteristiche della struttura devono essere inviate al Suap competente per territorio, esclusivamente in via telematica, secondo le procedure indicate dal Suap di riferimento.
La comunicazione delle caratteristiche della struttura va obbligatoriamente presentata al SUAP:
a) in caso di inizio di nuova attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso;
b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione.
Le strutture ricettive e gli agriturismi hanno i seguenti obblighi:
- esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche della struttura e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno, da cui risulti la classificazione attribuita;
- rispettare i prezzi massimi esposti.
- inviare alla Polizia di Stato, in via telematica, le generalità degli ospiti alloggiati. Per fare questo è necessario richiedere alla Questura di competenza il rilascio delle credenziali.
- comunicaziore i flussi turistici per finalità statistiche, registrando giornalmente l’arrivo e la partenza di ciascun ospite e comunicando i dati con cadenza mensile, anche in assenza di movimenti, sempre con modalità telematica. Ricordiamo che il mancato invio della statistica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria.
- riscossione ed al riversamento dell’imposta di soggiorno nei comuni dove prevista.
Le strutture ricettive che intendano sospendere l’attività per un periodo superiore a 15 giorni sono soggette a previa comunicazione da effettuarsi al suap competente per territorio. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.
Normativa di riferimento:
- L.R. 23 giugno 2003 n. 30: “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”;
- L.R. Toscana 20 dicembre 2016 n. 86 e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”;
- Regolamento di attuazione della legge regionale n. 86 del 2016;
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