INFORMAZIONI GENERALI IN MERITO AI PROCEDIMENTI ORDINATI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
CONTATTI E APPUNTAMENTI
Per informazioni sull’iter delle pratiche:
istr. amm. Jessica Caramanica tel. 050/910500 e-mail j.caramanica@comune.pisa.it
Per appuntamenti (giorno di ricevimento lunedì mattina)
arch. Sandro Ciabatti (Responsabile dell'Ufficio) tel 050/910471 e-mail s.ciabatti@comune.pisa.it
arch. Valeria Timpanidis tel. 050/910418 e-mail v.timpanidis@comune.pisa.it
COS’E’ L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
L'Autorizzazione Paesaggistica è un atto autonomo e presupposto previsto dal D.Lgs. 42/04 necessario nel caso di progetti ed interventi da realizzarsi in aree soggette a tutela paesaggistica, tale atto è dunque propedeutico rispetto ad eventuali titoli legittimanti gli interventi dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Attraverso l’Autorizzazione Paesaggistica viene accertata la conformità e compatibilità delle opere rispetto ai valori e alle qualità paesaggistiche tutelati dai sensi dell’art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04.
L’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica deve essere formulata dai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico e tale atto dovrà essere rilasciato prima di eseguire gli interventi edilizi e/o di trasformazione urbanistica nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).
TIPOLOGIE E NECESSITA’ DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
In base al tipo di intervento da eseguire sono previsti dalle disposizioni vigenti due forme di istanza dell’autorizzazione paesaggistica, ordinaria e semplificata, che prevedono iter procedimentali distinti.
Nel primo caso la valutazione degli interventi prevede l’espressione del parere di conformità e compatibilità da parte della Commissione Congiunta per il Paesaggio, con le modalità previste dall’Accordo sottoscritto o tra il Comune di Pisa e la locale Soprintendenza il 5 maggio 2021.
Nel secondo caso resta ferma la procedura prevista dal D.P.R. 31/2017.
In entrambi i casi il parere della Soprintendenza è comunque obbligatorio e vincolante, dunque non derogabile.
L’autorizzazione paesaggistica non è necessaria solo nei casi di interventi ricadenti o riconducibili alle voci dell’allegato A del sopracitato D.P.R. 31/2017 e in quelli disciplinati dall’art. 149 del D.Lgs. n. 42/04 s.m.i. così come di seguito riportati:
a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, c. 1, lett. g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E RELATIVO ITER
Fatti salvi i procedimenti SUAP, la domanda deve essere presentata esclusivamente on-line sul portale SUE del Comune di Pisa utilizzando la modulistica pubblicata comprensiva della documentazione tecnica corredata da procura, da attestazione di assolvimento dei diritti di segreteria (vedi tabella diritti segreteria in menù Contributi) e dai bolli (un bollo da € 16,00 al momento della presentazione della pratica, un ulteriore bollo dello stesso importo necessario per la trasmissione dell’atto autorizzativo). Sullo stesso portale dovranno essere inserite le eventuali integrazioni richieste nell’ambito del procedimento e ogni altra documentazione richiesta.
Il rilascio del provvedimento finale avverrà in modalità digitale tramite comunicazione via pec al titolare della procura (solitamente il tecnico), dopo aver accertato da parte degli uffici la trasmissione dell’annullamento della seconda imposta di bollo da € 16.00.
Con il rilascio dell’atto finale il procedimento è da considerarsi concluso pertanto:
- le richieste di eventuali rettifiche del progetto già autorizzato, non rientranti nelle fattispecie di cui all’allegato A del DPR 31/2017, presuppongono la formulazione di una nuova istanza;
- eventuali rilievi rispetto ai pareri resi e trascritti nell’atto finale dovranno essere indirizzati direttamente al soggetto che li ha emessi, pertanto nel caso di pareri emessi dalla Soprintendenza il richiedente dovrà rapportarsi direttamente con i referenti del procedimento afferente a tale organo ministeriale.
RILASCIO ED EFFICACIA
L'Autorizzazione Paesaggistica viene rilasciata dal Responsabile della Direzione 10 del Comune di Pisa, a seguito del procedimento descritto all’art. 146 del D.Lgs. 42/04 ovvero da quello previsto dal DPR 31/2017.
E’ efficace per cinque anni, scaduti i quali l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione; il termine di efficacia decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario all’intervento, fatti salvi i casi in cui il ritardo sia imputabile all’interessato, come indicato al comma 4 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 s.m.i.
Customer Satisfaction
Ritieni il sito "Procedure paesaggistiche" utile e ben organizzato?
Esprimi un tuo parere, cliccando sulla faccina che meglio descrive il tuo giudizio!