In data 15 marzo 2021, la Giunta con propria delibera n. 44, ha approvato la proposta di progetto di riqualificazione edilizia ed urbana _Pisa This. Per partecipare al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (P.I.N.Q.U.A) di cui al comma 437 dell’art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160.
Il programma è teso alla rigenerazione, in un’ottica di innovazione e sostenibilità (green), di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale e concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie. Per questo motivi le proposte progettuali inserite in Pisa THIS pur riguardando tre aree della città, sono caratterizzate da interventi non settoriali ma che fanno capo a una visione d’insieme della città.
I progetti di opera pubblica inseriti nel programma risultano conformi agli strumenti urbanistici ad eccezione di quello che interessa il quartiere di Via Pungilupo la cui approvazione tuttavia costituisce variante al regolamento urbanistico del comune pertanto, anche per il medesimo, non opera la previsione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 17 della legge regionale toscana n.65/2014 per espressa disposizione del precedente art. 16, comma 1 lettera e). Con specifico riferimento a tale area è stata debitamente attivata la procedura partecipativa di cui all’art. 11 della legge 8 giugno 2001, n. 327, con produzione delle osservazioni da parte dei privati che sono state acquisite agli atti.
Richiamato inoltre l’art. 3 del vigente regolamento comunale del Garante dell’informazione e Partecipazione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 18.12.2018, per cui stante quanto previsto all’art.15 comma 2 del regolamento Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. n.4/2017, le funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione potranno essere concentrate su attività di informazione qualora il procedimento avente ad oggetto l’approvazione di piani attuativi, non comporti varianti al piano strutturale o al piano operativo (regolamento urbanistico) e ciò vale anche per ogni procedimento per il quale la legge non preveda la fase di avvio del procedimento stesso, si evidenzia che l’amministrazione comunale ha provveduto a dare adeguata evidenza pubblicistica all’attività progettuale di rilevanza pubblica ricompresa nel P.I.N.Q.U.A. in più eventi pubblici così come risultante dai comunicati stampa di seguito richiamati:
Vista la Legge Regionale 12.02.2010, n. 10, recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare: l'art. 5 della L.R. 10/2010 è stato modificato con l'introduzione del comma 3 ter che testualmente dispone “Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa”, con determina dirigenziale n. 1065 del 23 dicembre 2021 è stato dato avvio alla verifica di assoggettabilità V.A.S. semplificata ritenendo sussistenti le condizioni normativi richiamati.
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