Il fochino è colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco. La licenza viene rilasciata dall'Amministrazione Comunale, previo nulla osta da parte del Questore della provincia di residenza dell'interessato.
La sua validità è triennale e il rinnovo deve essere richiesto dall'interessato.
Per ottenere la licenza occorre presentare alla Questura domanda ai sensi dell’Articolo 8, comma 3, D.L. 27/07/2005, n.144 convertito nella legge 31/07/2005, n.155, corredata della seguente documentazione:
certificato penale e antimafia;
certificato medico, rilasciato dal servizio sanitario nazionale o da un medico militare o di polizia, attestante che l'interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere;
Documentazione attestante l’accertamento della capacità tecnica da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (superamento esame di cui all’articolo 49 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).
Il Comune di Pisa, dato atto che il rilascio del provvedimento amministrativo relativo alla licenza di fochino è soggetto alla sola verifica dei requisiti e presupposti stabiliti dalla norma vigente, in assenza di qualsiasi valutazione di ordine discrezionale e di contingenti numerici, ha determinato di attivare il procedimento mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).
La Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) consiste in una autocertificazione da trasmettere tramite il portale SUAP del Comune di Pisa: http://servizi.suap.toscana.it/suapfe/?codiceAmministrazione=13.13.1.M.000.050026
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