Normativa di riferimento:
Legge Regionale 23 marzo 2000 n. 42
Definizione:
È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio.
L'esercizio dell'attività è consentito:
a) negli ambiti provinciali e nelle lingue straniere per i quali è stata conseguita l'abilitazione;
b) senza limiti territoriali, nella specializzazione in particolari settori tematici, ove la stessa guida turistica abbia conseguito l'ulteriore abilitazione;
c) per la visita di musei, gallerie, opere d'arte, ville, scavi archeologici per i quali sia stata conseguita ulteriore specifica abilitazione.
d) nelle lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.Qualora la guida turistica consegua l'abilitazione in tutti gli ambiti provinciali, assume il titolo di "Guida della Toscana".
Per esercitare la professione è fondamentale l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Per l'esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti che si possono raggruppare in due "percorsi":
I PERCORSO
I soggetti in possesso dei sotto elencati titoli di studio, tramite il Servizio Formazione Professionale dell'Amministrazione Provinciale, possono accedere direttamente all’esame di abilitazione previsti dall'articolo 101 della L.R. 42/2000, senza l’obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale:
a) laurea in scienza dei beni culturali, con superamento esame storia dell’arte;
b) laurea con indirizzo archeologico, con superamento esame storia dell’arte;
c) laurea in lingua e letteratura straniera , con superamento esame storia dell’arte;
d) laurea in lettere, con superamento esame storia dell’arte;
e) laurea in architettura, con superamento esame storia dell’arte;
f) laurea in scienza del turismo, con superamento esame storia dell’arte;
g) altra laurea ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità, con superamento dell’esame di storia dell’arte.
Possono, altresì accedere all’esame di abilitazione, senza l’obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale, coloro che sono in possesso di abilitazione per guida turistica conseguita per altro ambito territoriale
II PERCORSO
I soggetti possessori di diploma di scuola media superiore devono ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione, da conseguire mediante superamento degli esami dei corsi di qualificazione professionale riconosciuti dall’Amministrazione Provinciale (sempre tramite il Servizio Formazione Professionale dell'Amministrazione Provinciale) come previsto dall'articolo 101 della L.R. 42/2000.
I corsi di qualificazione devono assicurare la formazione teorica e pratica della guida turistica, con l'acquisizione di conoscenze sugli ambiti territoriali provinciali. Si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualificazione. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola media superiore e alla conoscenza di almeno una lingua straniera.
I corsi di specializzazione sono finalizzati all’ampliamento delle competenze e all’approfondimento delle conoscenze, comprendono la specializzazione su specifici siti museali e su particolari settori tematici e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato di specializzazione.
I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.
Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario presentare al Comune di residenza una dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della L: 241/1990, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.
I non residenti che, in possesso dei requisiti di cui sopra, intendono svolgere l'attività di guida turistica in Toscana, possono presentare la dichiarazione ad un Comune della Regione nel quale abbiano eletto domicilio.
Il Comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia. La tessera reca l'indicazione degli ambiti territoriali e delle specializzazioni per le quali è stata conseguita l'abilitazione, nonché l'eventuale indicazione del titolo di “Guida della Toscana” (ovvero di guida che ha ottenuto l’abilitazione in tutti gli ambiti provinciali).
In caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la dichiarazione di inizio di attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza.
La guida turistica è tenuta a comunicare al Comune di residenza l'eventuale cessazione della propria attività.
Presentazione della dichiarazione
La Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) consiste in una autocertificazione da presentare tramite il portale dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Pisa: http://servizi.suap.toscana.it/suapfe/?codiceAmministrazione=13.13.1.M.000.050026 CODICE 79.90.2R
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