Sono Giochi leciti quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente.
Si distinguono varie tipologie:
- AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera “a”, del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e s.m.i., si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze e AAMS, nei quali, insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina;
- Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera “b”, del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e s.m.i., che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d’elaborazione della rete stessa; richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS;
- Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 7, lettera “c-bis” del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; il regolamento comunale ne vieta l’utilizzo ai minori di anni 16
- Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall’articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall’organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS;
- Punto di gioco (“corner”): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell’accessorietà è riscontrabile dall’organizzazione, dalle attività e dall’impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS;
- Punto di raccolta di gioco: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all’articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all’art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato “gestore”), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS;
- Centri di scommesse: secondo la definizione data dall’articolo 2, comma 1, lettera “d” della L.R. 57/2013, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, della L.R. 85/2014, comprendono le strutture dedicate, in via esclusiva o comunque prevalente, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del TULPS (cioè, in dettaglio, i negozi di gioco e i punti di raccolta del gioco di cui sopra);
- Agenzie per l’esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
- Agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi: quelle di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2001, n. 311.
Requisiti
Requisiti soggettivi
- Possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli articoli 11 e 92 e 131 del R. D. 773/1931 (TULPS);
- Iscrizione nel registro delle imprese;
- Per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.
Requisiti oggettivi
- Disponibilità dei locali dove si svolgerà l’attività o disponibilità di un dominio internet nel caso in cui l’attività sia svolta on line;
- Rispetto della normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Destinazione d’uso dei locali comprovata da idoneo titolo edilizio
- Conformità alla normativa antincendio (D.P.R. 151/2011).
- Rispetto della distanze minime di cui alla Legge regionale 57/2013 e successive modificazioni, art. 4 (normativa regionale in materia di contrasto alla ludopatia)
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
- Per le AWP (Slot e New Slot) – art. 110, comma 6, lettera “a” del TULPS:
Per l’apertura, l’ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede di esercizio per il gioco mediante AWP (Slot e e New Slot) si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Comune. L’istanza di autorizzazione in bollo, corredata dai dati e dichiarazioni necessari, deve essere inoltrata al SUAP, esclusivamente in modalità on line, tramite il Sistema Regionale STAR utilizzando il codice attività 92.00.10. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Per la messa in esercizio di ciascun apparecchio che eroga vincite in denaro ex articolo 110, comma 6, lettera “a” del TULPS si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi della L. 388/2000, articolo 38 comma 1.
L’istanza di autorizzazione, prevista nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata direttamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente. In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.
Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a comunicazione, da trasmettere al SUAP, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività.
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione al SUAP da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.
- Per le VLT – art. 110, comma 6, lettera “b” del TULPS:
Per l’apertura, l’ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede di esercizio per il gioco mediante apparecchi videoterminali (VLT) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS.
L’istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:
– direttamente al Questore di Pisa;
– al Questore di Pisa per il tramite del SUAP, cui deve essere trasmessa esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Regionale STAR utilizzando il codice attività 92.00.10. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.
In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Il rilascio da parte del Questore dell’autorizzazione art. 88 TULPS ai fini di pubblica sicurezza non esime il titolare della VLT dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all’apertura di esercizi per il gioco contenute nella Legge Regionale 57/2013 e nel regolamento comunale sull’esercizio del gioco lecito.
- Per le sale bingo – art. 88 del TULPS:
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione per avvio dell’esercizio, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS, più SCIA per prevenzione incendi.
L’istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:
– direttamente al Questore di Pisa;
– al Questore di Pisa per il tramite del SUAP cui deve essere trasmessa esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Regionale STAR, utilizzando il codice attività 92.00.05.
L’esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Prima dell’avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
- Per le agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive – art. 88 del TULPS:
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione per avvio dell’esercizio, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS, più SCIA per prevenzione incendi.
L’istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:
– direttamente al Questore di Pisa;
– al Questore di Pisa per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), cui deve essere trasmessa esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Regionale STAR, utilizzando il codice attività 92.00.03.
L’esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Prima dell’avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
ll rilascio da parte del Questore dell’autorizzazione art. 88 TULPS ai fini di pubblica sicurezza non esime il titolare dell’esercizio dedicato, in via esclusiva o prevalente, alla raccolta delle scommesse dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all’apertura di esercizi per il gioco contenute nella Legge Regionale 57/2013 e nel regolamento comunale sull’esercizio del gioco lecito.
L'autorizzazione comunale per l'apertura di una sala giochi è prevista dall'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n° 773 (T.U.L.P.S.). L'autorizzazione comunale per l'apertura di un esercizio di scommesse è prevista dall'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n° 773 (T.U.L.P.S.).
L'apertura di una sala giochi e/o scommesse è consentita anche presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Per la gestione di un esercizio di scommesse bisogna avere stipulato un'apposita convezione con l'ente gestore autorizzato dal Ministero.
Non è necessaria l'autorizzazione per sala giochi per la collocazione fino ad un massimo di n° 5 giochi presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande consente infatti, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore (ed in particolare da quelle in materia di sicurezza, igiene e inquinamento acustico), le seguenti ulteriori attività: installazione di apparecchi radiotelevisivi e mangianastri, installazione di juke-box e installazione di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di 5 apparecchi complessivi.
L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., è comunque subordinata al nulla osta dell'amministrazione finanziaria (Monopoli di Stato) previsto dall'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S., introdotto dall'art. 37 comma 2 della L. 23.12.2000 n. 388, nonché al nulla osta per la “messa in esercizio” e a quello di “distribuzione”.
Occorre essere in possesso dei requisiti morali, avere la disponibilità di un locale conforme alla destinazione d'uso di pubblico esercizio ed alle norme in materia di prevenzione incendi (se l’afflusso è superiore alle 100 persone) e di sorvegliabilità.
Inoltre per svolgere l'attività di distribuzione di apparecchi da gioco è necessario dotarsi di apposita licenza.
L'autorizzazione serve anche per l'installazione di apparecchi da gioco in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze (es. per attività di produzione o di importazione, per l'attività di distribuzione e di gestione anche indiretta) o di cui all'art. 88 tulps (esercizi di scommesse), nonché per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
Come e cosa fare
Per avviare l'attività bisogna presentare una domanda di autorizzazione.
Quanto costa
n° 2 marche da bollo da € 16,00 cad. (una per la domanda di autorizzazione e una per l'autorizzazione
Tempi di attesa
60 giorni. Il termine vale per il rilascio della licenza qualora il locale sia già dotato di agibilità.
Normativa di riferimento
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 8 giugno 1931, n° 773 (articolo 86 e 88)
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