La figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale è stata istituita dal Comune di Pisa con delibera di C.C. n° 45 dell'8/06/2006 al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento.
Con deliberazione del C.C.n° 62 del 21/9/2006 è stato approvato il regolamento per l'esercizio delle funzioni di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale.
Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale dei soggetti di cui all’articolo 50 bis, comma 2, dello Statuto anche mediante:
- a) La promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell’umanizzazione delle pene delle persona comunque private della libertà personale;
- b) La promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti di cui all’articolo 50 bis, comma 3, dello Statuto, comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia.
Il Garante, svolge le sue funzioni anche attraverso intese ed accordi con le Amministrazioni interessate volti a consentire una migliore conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale anche mediante visite ai luoghi ove essi si trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona, anche stipulando a tal fine convenzioni specifiche.
Il Garante promuove, inoltre:
- a) L’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Pisa, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- b) Iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva.
Il Garante è nominato con provvedimento del Sindaco, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo consiliari.
Il Garante rimane in carica per una durata non superiore a quella del mandato del Sindaco e può essere rieletto per una sola volta.
Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni consiliari, per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell’esercizio dei compiti di cui all’articolo 2, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque una volta all’anno.
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