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Conversione in Legge del Decreto Legge 1 marzo n. 17 coordinato con Legge di conversione 27 aprile 2022 n. 34
La conversione in legge del Decreto Legge 1 marzo n. 17 ha apportato ulteriori semplificazioni in merito alla necessità o meno di autorizzazione paesaggistica connessa all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solari fotovoltaici e termici).
Per effetto di tale disposizione la necessità o meno di Autorizzazione Paesaggistica segue il seguente schema:
DM. Art. 136 lettera a) D.Lgs. 42/2004 → Autorizzazione Paesaggistica NON NECESSARIA, restano comunque valide eventuali prescrizioni d'uso contenute nelle schede del PIT/PPR
DM. Art. 136 lettera b) D.Lgs. 42/2004 → Autorizzazione Paesaggistica NECESSARIA, restano comunque valide eventuali prescrizioni d'uso contenute nelle schede del PIT/PPR
DM. Art. 136 lettera c) D.Lgs. 42/2004 → Autorizzazione Paesaggistica NON NECESSARIA nel rispetto delle seguenti condizioni:
-
Gli impianti siano integrati nelle coperture;
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Gli impianti non siano visibili da spazi pubblici esterni e da punti di vista panoramici;
-
Gli impianti siano installati su coperture realizzate con materiali non tradizionali.
Restano comunque valide eventuali prescrizioni d'uso contenute nelle schede del PIT/PPR
DM. Art. 136 lettera d) D.Lgs 42/2004 → Autorizzazione Paesaggistica NON NECESSARIA, restano comunque valide eventuali prescrizioni d'uso contenute nelle schede del PIT/PPR
Tutele Galasso → Autorizzazione Paesaggistica NON NECESSARIA, restano comunque valide eventuali prescrizioni d'uso contenute nelle schede del PIT/PPR
Il Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 ha apportato modifiche al D.L. 77/2021 e conseguentemente alla Legge di Conversione 27 aprile 2022 n. 34 secondo le quali decorsi quaranticinque (45) giorni dalla ricezione dell'istanza, in assenza di motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della L. 241/90, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.
Nell'arco dei quarantacinque (45) giorni il procedimento può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta (30) giorni, qualora la Soprintendenza manifesti la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o apportare modifiche al progetto di installazione.
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