Contributo abbattimento barriere architettoniche
ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono presentare utilmente domanda per i contributi all’oggetto del presente avviso i residenti nel comune di Pisa che siano:
persone disabili con menomazione o limitazioni permanenti di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che abbiano residenza anagrafica negli edifici interessati dall’intervento di abbattimento delle barriere;
persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o cognitivo che assumano la residenza negli edifici interessati entro tre mesi dal momento della comunicazione di ammissione al contributo quale beneficiario;
i soggetti che esercitano la tutela, la potestà ovvero l’amministrazione di sostegno delle persone indicate ai punti 1 e 2 alle condizioni ivi stabilite.
ART. 2 - INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
Sono ammessi ai contributi gli interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:
in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell’art. 817 c.c., per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui al precedente articolo;
in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate al punto 1, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile;
Gli interventi sopra elencati sono finalizzati a garantire l’autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali ed a valorizzare le sue capacità residue.
Gli interventi ammessi al contributo possono consistere in:
opere edilizie direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive.
Le opere edilizie realizzate e le attrezzature acquistate dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Gli interventi ammessi a contributo sono relativi a ristrutturazioni e riqualificazioni. Non sono attribuiti contributi per alloggi di nuova costruzione.
I lavori possono iniziare solo dopo la data di presentazione della domanda di contributo conseguente al presente avviso.
Per una stessa unità immobiliare può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ALLEGATI RICHIESTI
E’ possibile presentare la domanda per tutta la durata dell’anno solare 2023. Le domande dovranno pervenire entro il giorno 31/12/2023 a pena di esclusione dai benefici relativi all’anno 2023.
Per poter accedere al contributo è necessario presentare istanza mediante il modello predisposto come da fac-simile allegato, corredandola della documentazione richiesta e richiamata nel modello stesso.
Il fac-simile di domanda potrà essere scaricato dal sito del Comune di Pisa https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/ufficio-sociale
La domanda debitamente compilata, corredata dagli allegati richiesti dovrà essere protocollata all’URP (ufficio relazioni con il pubblico) del Comune di Pisa, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 15 alle 17.
ATTENZIONE: le domande redatte su modulo diverso da quello predisposto, incomplete o errate non saranno prese in considerazione.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Copia del certificato rilasciato dall’autorità competente attestante che il richiedente è persona non deambulante con disabilità totale, ovvero attestante la menomazione o limitazione permanente di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo;
Preventivo di spesa e progetto dettagliato relativi alle opere edilizie direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche (art.9 del Regolamento RT 11/R/2005); e/o
Preventivo di spesa e documentazione tecnica relativi all’acquisto e all’installazione di attrezzature finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche (art.10 del Regolamento RT 11/R/2005) ;
Benestare del proprietario dell’unità immobiliare alla realizzazione degli interventi (da allegare solo nel caso di richiedente diverso dal proprietario).
Nella domanda si dovrà dichiarare il reddito - come risultante dalla dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi - della persona disabile che chiede il contributo o del familiare che lo dichiara a proprio carico ai sensi della vigente normativa in materia. È data facoltà di allegare alla domanda la dichiarazione dei redditi relativa.
La domanda può riguardare un solo intervento ovvero un insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi. Per intervento funzionalmente connesso si intende una pluralità di interventi tra quelli indicati all'articolo 2 realizzati sullo stesso immobile e finalizzati a rimuovere una o più barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle attività residenziali.
Nel caso in cui in uno stesso edificio vi siano più disabili possibili fruitori dello stesso intervento di eliminazione di barriere architettoniche, la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiedersi un solo contributo.
ART. 4 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Le domande pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione Tecnica, nominata dal Comune di Pisa con al suo interno la presenza di un medico legale per la valutazione della disabilità e di tecnici esperti per la valutazione della congruità dell’intervento.
Saranno attribuiti i seguenti punteggi:
in relazione alla gravità della disabilità accertata, per un punteggio massimo di 70 punti su 100:
persone non deambulanti con disabilità totale: 70/100;
persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo con disabilità completa: 60/100;
persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo con disabilità grave: 40/100;
in relazione alla congruità degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente si attribuirà un punteggio massimo di 30 punti su 100 nella modalità di seguito indicata:
intervento coerente con la disabilità accertata: 15/100;
intervento molto coerente con la disabilità accertata 30/100.
A parità di punteggio è data priorità alla domanda del disabile che ha la situazione reddituale più svantaggiata, così come risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata - ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche - da chi richiede il contributo ovvero da chi l’abbia a carico.
La Comune di Pisa provvederà a formare una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda per il contributo, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio determinato secondo le disposizioni del presente articolo. Il Comune di Pisa renderà pubblica la graduatoria entro il 31 marzo 2024 tramite il proprio sito web .
Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso.
Entro la fine dell’anno nel quale si è presentato domanda, qualora si siano verificati aggravamenti dello stato di salute che hanno modificato il certificato di invalidità o la capacità di deambulare, si deve dare comunicazione all’ufficio di competenza per permettere appropriata valutazione in fase di commissione tecnica
ART. 5 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
I contributi saranno erogati fino ad esaurimento risorse annualmente assegnate dalla Regione Toscana come di seguito:
Per la realizzazione delle opere edilizie, possono essere concessi contributi non superiori al 50% delle spese sostenute comprese le spese tecniche per un importo non superiore ad €. 7.500,00;
per l’acquisto e l’installazione delle attrezzature possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50% delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore ad € 10.000,00.
I due contributi cono cumulabili fino ad un massimo di €. 17.500,00.
A ciascun richiedente , per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo.
Le richieste inserite in graduatoria e non soddisfatte per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate, per la formazione delle successive graduatorie.
ART. 6 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
I contributi saranno erogati dopo l’esecuzione delle opere e l’installazione delle attrezzature, sulla base di fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica nell’immobile oggetto dell’intervento di abbattimento delle barriere. I soggetti utilmente posizionati in graduatoria avranno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del decreto regionale di finanziamento del fondo relativo all’anno 2023 per comunicare l’effettuazione dei lavori di abbattimento delle barriere e fornire le relative fatture ed eventualmente per acquisire la residenza nell’immobile.
La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente punto, entro i termini stabiliti al momento dell'ammissione al contributo, comporta la decadenza dal contributo medesimo.
Art. 7 - Controllo documentazione presentata e sanzioni.
Il Comune di Pisa si riserva di operare tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.
Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall’origine.
Art. 8 - Ricorsi
Contro l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure alternativamente entro 120 giorni al Presidente della Repubblica decorrenti in entrambi i casi dalla sua pubblicazione.
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111.
Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l'Avv V. Malfatti, Funzionario presso l’Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, e-mail: privacy@comune.pisa.it pec: comune.pisa@postacert.toscana.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.
Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, si informa che il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Bacchiet.
ART. 11 - NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto al presente Avviso si rinvia alla legge regionale 09/09/1991 n. 47 ed al Regolamento 11/R del 03/01/2005, Regione Toscana, “Regolamento di attuazione dell’art. 5 quater della Legge Regionale 09/09/1991 n. 47” ed alla vigente normativa in materia.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio sociale al seguente recapito:
m.deri@comune.pisa.it
l.trebbi@comune.pisa.it
a.baroni@comune.pisa.it
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