Da questa sezione del sito è possibile accedere alla documentazione relativa alla concessione di benefici economici.
Si riporta di seguito in estratto l'articolo del "Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa" relativo alla determinazione del canone agevolato di concessione :
Art. 18 - Determinazione del canone agevolato di concessione
1. Ai fini della determinazione del canone di concessione, sono fatti salvi gli scopi sociali cui viene, previa identificazione, attribuita rilevanza pubblica, in quanto conseguenti a funzioni di cui è titolare il Comune che le esercita direttamente o indirettamente.
2. Gli immobili da destinarsi a dette finalità sociali vengono individuati dalla Giunta Comunale.
3. Potranno essere ammesse riduzioni da un minimo del 10% ad un massimo del 50% rispetto al canone di mercato, su indicazione della Giunta Comunale, per le seguenti categorie di soggetti:
a) Enti Pubblici;
b) Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell’art. 12 del Codice Civile, senza fini di lucro;
c) Associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del Codice Civile che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile, in modo inequivocabile, desumere l’assenza totale di finalità lucrative;
d) Altri enti o organismi non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume le caratteristiche di rilevante interesse sociale svolta senza fine di lucro.
4. I soggetti di cui al precedente comma, per essere ammessi alla riduzione del canone, dovranno comunque svolgere un’attività rientrante nelle seguenti tipologie:
a) attività di assistenza sociale e sociosanitaria;
b) attività di tutela dell’ambiente e della specie animale;
c) attività di protezione civile;
d) attività di educazione;
e) attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani;
f) attività culturali o scientifiche;
g) attività promozionali nel campo sportivo;
h) attività di culto svolte dalle confessioni religiose riconosciute dallo Stato.
5. L’effettiva determinazione del canone agevolato nei limiti percentuali sopra stabiliti viene effettuata in base ai seguenti criteri oggettivi:
a) Ubicazione e consistenza dell’immobile;
b) Attività gratuite rivolte alla cittadinanza organizzate anche in collaborazione con il Comune;
c) Importo degli investimenti che il concessionario si impegna ad effettuare sul bene immobile;
d) Grado di utilità pubblica, definita anche in riferimento alle aree cittadine coinvolte;
e) Attinenza dell’attività svolta dal concessionario con le funzioni di cui è titolare il Comune;
f) rilevanza dei fini istituzionali, definita in rapporto alle esigenze e necessità del territorio.
6. La riduzione del canone si applica solo per gli spazi effettivamente utilizzati per le attività descritte al 4^ comma, fermo restando il canone di mercato per gli spazi utilizzati dallo stesso soggetto per fini diversi.
7. In caso di applicazione di un canone agevolato di concessione dovranno essere comunque coperti dal concessionario i costi correlati alla manutenzione straordinaria (oltre ai costi della manutenzione ordinaria e quelli inerenti alle utenze e agli eventuali oneri fiscali).
8. Eventuali contributi che l’Amministrazione Comunale volesse riconoscere, ai sensi del “Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici”, alle associazioni assegnatarie di beni immobili comunali a canone agevolato, non sono in conflitto con il presente Regolamento.
9. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non si applicano ad Enti o Associazioni con fini di interesse proprio ed esclusivamente rivolto ai propri associati e alle associazioni e organizzazioni di dipendenti e/o nelle quali i dipendenti stessi e gli amministratori ricoprono cariche sociali all’interno dei soggetti di cui sopra. Parimenti non vengono applicate a partiti politici, organizzazioni sindacali, in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione.
10. La riduzione del canone di concessione riconosciuta ai sensi del presente articolo, è inserita nell’albo dei beneficiari così come previsto dall’art. 15 del “Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici”
Nel caso si volessero ulteriori informazioni, è possibile richiederle all'indirizzo accanto indicato.
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