Art. 206 LRT 65/15
1. Gli interventi e le opere eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo, comunque non superiore a centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del comune. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall’ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il comune applica una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall’ufficio tecnico comunale, e, comunque, in misura non inferiore ad euro 516,00.
3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi e alle opere di cui all’articolo 135, comma 2, lettera d), eseguiti in parziale difformità dalla SCIA, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’Sito esternoarticolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 .
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.
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