La nullità del matrimonio può derivare da una delle cause previste dal codice civile ed è accertata direttamente dal Tribunale Civile o - per il matrimonio concordatario - può essere pronunciata con sentenza del Tribunale Ecclesiastico. In tal caso è necessario che la Corte d'Appello la dichiari efficace nel territorio della Stato italiano.
La delibazione della Corte di Appello è ancora necessaria perchè non è applicabile la legge 218/1995 art. 2 la stessa legge stabilisce la priorità delle Convenzioni internazionali vigenti ed il Concordato è senz'altro una Convenzione tra lo Stato Italiano ed il Vaticano. Le sentenze che pronunciano la nullità del matrimonio devono essere trasceritte nei registri degli atti di matrimonio, annnnotate a margine dello stesso e comunicate all'ufficiale di Stato civile per aggiornamenti di competenza. Gli effetti si producono ex tunc, pertanto il matrimonio è come se non fosse mai stato celebrato, e i due ex coniugi riacquistano lo stato civile di "celibe" e "nubile".
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