Lo Stato Italiano ammette due riti: Cattolico e Acattolico.
Il parroco e/o il Ministro di culto devono presentare l'atto di matrimonio al comune ove lo stesso è avvenuto entro 5 giorni dalla data di celebrazione.
Nel diritto civile italiano, il matrimonio concordatario è il matrimonio canonico trascritto al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili. E' regolato dalla L.27 maggio 1929 n.847 attualmente integrata dagli artt. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dall'art. 4 del Protocollo addizionale che costituisce parte integrante
I culti acattolici ammessi e regolati dalla legislazione italiana, sono i seguenti:
- MATRIMONIO CON RITO GEOVITA - ACCATOLICO AMMESSO, regolato dagli Artt.7 e segg. della Legge n.1159/1929
- MATRIMONIO CON RITO VALDESE, previsto dalla Legge 11 Agosto 1984 n.449;
- MATRIMONIO CON RITO PREVISTO DAL CULTO DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE, previsto dalla Legge 22 novembre 1988 n. 516;
- MATRIMONIO CON RITO PREVISTO DAL CULTO DELLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA (ADI), previsto dalla Legge 22 novembre 1988 n. 517;
- MATRIMONIO CON RITO EBRAICO, previsto dall'Art.14 Legge 8 Marzo 1989 n. 101;
- MATRIMONIO CON RITO UNIONE CRISTIANA EVANGELISTA BATTISTA, previsto dall'Art. 14 Legge 8 Marzo 1989 n.101;
- MATRIMONIO CON RITO "CHIESA EVANGELICA LUTERANA", previsto dall'Art. 13 Legge 29 Novembre 1995, n. 520.
E MAIL: matrimoni@comune.pisa.it; SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
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