La la normativa statale di riferimento per i servizi di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale è la Legge 15/01/1992 n. 21.
Definizione:
In tale legge il servizio di taxi è definito autoservizio pubblico non di linea, vale a dire servizi “che provvedono al trasporto collettivo e individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta”.
Nell’ambito della categoria degli autoservizi pubblici non di linea, il servizio taxi si caratterizza come avente “lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad un’utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio;
Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale”. La prestazione del servizio è obbligatoria per qualsiasi destinazione nell’ambito comunale, mentre è facoltativa oltre il territorio comunale o comprensoriale. Il servizio di taxi è soggetto a “licenza comunale di esercizio”, cioè ad atto amministrativo della Pubblica Amministrazione, attraverso specifico regolamento. L’autorizzazione della Pubblica Amministrazione è originata dalla necessità di controllo di un’attività economica ai soli fini di un equilibrio di mercato. La richiamata legge n. 21/1992 riconosce alle Regioni la competenza in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, nel quadro dei principi fissati dalla legge stessa.
A sua volta la Regione Toscana ha deliberato la L.R. 06/09/1993 n. 67 “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”.
Con tale direttiva la Regione delega al Comune la facoltà di adottare i regolamenti e stabilire il numero dei veicoli necessari nell’ambito dell'esigenze di servizio derivante da specifiche variazioni dell’utenza servita.
L'Amministrazione Comunale di Pisa ha stabilito di assicurare il servizio di taxi mediante 75 licenze. Settantadue licenze risultano assegnate mentre tre dovranno essere assegnate tramite apposito bando pubblico.
La città di Pisa e ll suo territorio comunale sono serviti da una compagnia di radiotaxi: Co.Ta.Pi. (tel. +39/050541600).
Chiamata Taxi postazione presso Stazione Ferroviaria Pisa Centrale tel. +39/05041252
Tariffe predeterminate in vigore dal 01/01/2016:
TARIFFA PREDETERMINATA |
IMPORTO |
Stazione Ferroviaria Pisa Centrale per Piazza del Duomo / Piazza Manin | € 9,00 |
Stazione Ferroviaria Pisa Centrale per Aeroporto | € 9,00 |
Stazione Ferroviaria Pisa Centrale per Ospedale Cisanello | € 10,00 |
Aeroporto per Stazione Ferroviaria Pisa Centrale | € 9,00 |
Aeroporto per Piazza del Duomo / Piazza Manin | € 12,00 |
Aeroporto per Ospedale Cisanello | € 12,00 |
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