I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono le attrezzature indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (art. 74, D.Lgs.81/08).
Non sono DPI:
gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore;
le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale per il mantenimento dell'ordine pubblico;
le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto;
i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Customer Satisfaction
Ritieni il sito "Dispositivi di Protezione Individuale" utile e ben organizzato?
Esprimi un tuo parere, cliccando sulla faccina che meglio descrive il tuo giudizio!