La propaganda elettorale è il mezzo tramite il quale un candidato, un partito o una lista, pubblicizzano il proprio programma elettorale e le proprie attività.
La normativa di riferimento è la Legge n. 212/ 1956, "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e successive modificazioni.
In seguito all'approvazione della Legge n. 147/2013 è stata eliminata la propaganda indiretta.
Propaganda mediante affissioni
- entro giovedì 10 maggio - Il comune provvede a individuare e a delimitare gli spazi destinati alle affissioni su appositi tabelloni della propaganda elettorale (gli spazi sono sostanzialmente quelli già utilizzati per le politiche 2018).
- a partire da venerdì 11 maggio - i manifesti devono essere affissi esclusivamente negli spazi predisposti e sulla base dell’assegnazione approvata dal comune.
Affissioni di manifesti abusivi
E' vietata l'affissione dei manifesti sia al di fuori degli appositi spazi, sia negli spazi assegnati alle liste concorrenti. Ogni violazione degli spazi assegnati può essere denunciata al Comando di Polizia Municipale per la rimozione o la copertura nel più breve tempo possibile.
La segnalazione di manifesti abusivi può essere inviata con mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pm.segreteria@comune.pisa.it
Altre forme di propaganda
Oltre all'affissione dei manifesti, le altre forme di propaganda previste sono:
- distribuzione di materiale informativo (volantini, stampati, ecc.) da postazioni fisse (banchetti informativi)
- manifestazioni a carattere elettorale
- comizi elettorali
- pubblicità di eventi elettorali.
Queste forme di propaganda devono essere preventivamente autorizzate.
Pubblicità fonica su mezzi mobili
La pubblicità fonica, tramite diffusori acustici installati su autoveicoli, è consentita previa autorizzazione del Sindaco.
E’ vietata in prossimità dei luoghi in cui sono in corso comizi e riunioni di propaganda.
Divieto di alcune forme di propaganda
A partire da venerdì 11 maggio è vietata:
- ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso ad eccezione delle insegne delle sedi di partito.
- la propaganda luminosa mobile
- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (ne è consentita, invece, la distribuzione a mano).
Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici
A partire da sabato 26 maggio - 15 giorni antecedenti le elezioni – e sino alla chiusura delle votazioni è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni, sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in periodo precedente al divieto.
L’attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare all’uscita dei seggi gli orientamenti di voto ai fini di proiezioni statistiche, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
Inizio divieto di propaganda
A partire da sabato 9 giugno e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
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