Dichiarazione sostitutiva di certificazione.
In base al DPR 445/2000 il cittadino può redigere personalmente, senza bisogno di autenticazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione - anche contestuale - che ha, nei confronti degli enti pubblici o gestori di pubblico servizio, la stessa validità di certificazione emessa dal Comune
Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo , le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le loro associazioni, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale, ecc..
Per gestori di pubblici servizi si intendono Enel, Telecom, Aziende del Gas ecc.
Il cittadino extracomunitario può utilizzare le dichiarazione sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
È possibile auto-dichiarare i seguenti stati, fatti e qualità personali:
- la data e il luogo di nascita,
- la residenza,
- lo stato di famiglia,
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, stato libero),
- l'esistenza in vita;
- la nascita del figlio;
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
- l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l'appartenenza a ordini professionali;
- il titolo di studio; qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Certificati non sostituibili
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti con dichiarazione resa dall’interessato, salvo diverse disposizioni della normativa di settore, ma devono essere presentati in originale o in copia autenticata.
Il cittadino può reperire il modulo “ Dichiarazione sostitutiva di certificazione” nella modulistica scaricabile, o predisporlo personalmente in forma amanuense e/o tramite computer.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Tali dichiarazioni possono riguardare stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali che non sono compresi nell’elenco delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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