La legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevedendo in particolare il diritto dei cittadini di prendere visione dei documenti e degli atti della Pubblica Amministrazione e di ottenerne copia.
Il diritto di accesso è riconosciuto dalla legge solo a chi vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22).
L'art. 24 prevede eccezioni al diritto di accesso, per salvaguardare:
Ufficio Competente:
Le richieste di accesso agli atti devono essere presentate all'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) sito in lungarno Galilei, 43.
Tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 12:30. Martedì e Giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
Limitazioni al diritto di accesso:
richieste di accesso presentate dall'esponente: se l'intervento è stato o meno effettuato, la data del primo controllo, se dai controlli sono state rilevate infrazioni e quali;
richieste di accesso presentate dalla persona oggetto dei controlli: accesso consentito per la totalità degli atti, con esclusione dei dati anagrafici della persona che ha presentato l'esposto; tali dati saranno comunque forniti in caso di espressa volontà di esercitare il diritto alla propria difesa da parte del richiedente, manifestata tramite patrocinio legale.
Ritiro degli atti richiesti:
Gli atti richiesti saranno disponibili esclusivamente presso l'ufficio competente entro 30 giorni dalla richiesta. La visione dei documenti richiesti è completamente gratuita, l'acquisizione di copia è subordinata al pagamento delle relative spese.