Firmato il nuovo Dpcm che entra in vigore a partire da oggi (4 dicembre) e valido fino al 15 gennaio 2021. Viene introdotto il divieto di spostamento anche nelle regioni gialle a partire dal 21 dicembre e fino al 7 gennaio e impedisce l’uscita dal Comune di residenza nei giorni di Natale, Santo Stefano, 1 e 6 gennaio. Confermata la regola del distanziamento, l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso e il divieto di assembramento.
Gli spostamenti da e per le regioni che sono in fascia rossa o arancione sono consentiti solo per "comprovate esigenze", legate al lavoro, la salute e l’urgenza. Tra i motivi di urgenza sono compresi quelli che riguardano l’assistenza di una persona non autosufficiente. Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 è vietato spostarsi tra le regioni, qualsiasi sia la fascia di rischio e quindi il colore. Rimane la possibilità di muoversi per le "comprovate esigenze". Secondo il Dpcm "è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione". Vuol dire che chi si trova in una regione diversa da quella dove abita, dove è domiciliato o dove vive la sua famiglia può tornare anche in questo periodo e poi può fare ritorno nella regione dove lavora o studia.
Chi si trova in una regione in fascia gialla può sempre uscire dal proprio comune di residenza o domicilio. Chi si trova in una regione in fascia arancione non può uscire dal proprio comune di residenza o domicilio. Chi si trova in una regione in fascia rossa non può uscire dalla propria abitazione se non per "comprovate esigenze", legate al lavoro, alla salute e all’urgenza. Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2021 sarà vietato uscire dal proprio comune di residenza. Per farlo deve dimostrare di avere «comprovate esigenze».
Chi vive in una regione che si trova in fascia gialla e vuole trasferirsi nella seconda casa può farlo fino al 20 dicembre. Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 è infatti espressamente vietato «lo spostamento nelle seconde case» anche se si trovano in un’altra regione in fascia gialla. È però sempre consentito il ritorno presso la propria residenza, abitazione o domicilio. Dunque anche in questo periodo si può rientrare. Chi vive in una regione in fascia arancione non può invece trasferirsi nella seconda casa perché è vietato il trasferimento da un comune all’altro. Tutti gli spostamenti non consentiti devono essere giustificati con il modulo di autocertificazione.
Il giorno di Natale è consentito andare a pranzo a ristorante. La raccomandazione per chi invece decide di rimanere a casa è di non invitare persone non conviventi. E comunque di proteggere le persone anziane e con fragilità, anche utilizzando il distanziamento e le mascherine quando non si sta a tavola. È confermato il divieto di organizzare feste nei locali pubblici e nei luoghi privati. Così come non si può uscire dal proprio Comune. La sera della vigilia di Natale, il 24 dicembre si deve rientrare nella propria abitazione entro le 22. La messa di Natale sarà celebrata alle 20 e la Conferenza episcopale ha comunque raccomandato alle parrocchie di fissare funzioni religiose nell’arco dell’intera giornata di Natale per evitare gli assembramenti e sempre nel rispetto dei protocolli che prevedono l’uso della mascherina, il distanziamento e le acquasantiere vuote.
Per ogni dettaglio:
SCARICA IL DPCM DEL 3 DICEMBRE
Da domenica 15 novembre la Toscana è entrata in fascia ROSSA con livello di rischio "alto". Le misure produrranno effetti per quindici giorni.
Oltre a tutti i divieti già in vigore con la "zona Arancione", gli spostamenti sono vietati anche all'interno del proprio Comune, salvo che per motivi di lavoro, di salute o di necessità. Per qualunque spostamento nell’area rossa, da casa al supermercato o da casa al lavoro, sarà sempre comunque necessario utilizzare l’autocertificazione. Sempre consentito il rientro nella propria residenza o domicilio, così come l’accompagnamento a scuola.
I genitori separati o divorziati possono andare a trovare i figli minori, anche in un altro Comune, mentre non è consentito far visita a parenti o amici non conviventi.
Bar e ristoranti sono chiusi ma è consentito l’asporto fino alle 22, mentre non ci sono limiti d’orario per la consegna a domicilio.
Chiusi i negozi, tranne supermercati, generi alimentari e commercio al dettaglio di beni di prima necessità. Oltre a edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie restano aperte anche le lavanderie, le ferramenta, negozi di vernici e materiali per costruire, i rivenditori di elettrodomestici, prodotti di informatica ed elettronica di consumo, di ottica e fotografia, benzinai e autosaloni. Rimangono aperti anche parrucchieri e barbieri, librerie e cartolerie, fiorai, rivenditori di macchine per l’agricoltura e attrezzi da giardinaggio, concessionari di auto e moto, rivenditori di cosmetici, saponi e prodotti igienico- sanitari, articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero; aperti i negozi di biancheria, di confezioni e calzature per bambini e di giocattoli. Chiusi, invece, i negozi di abbigliamento per adulti e i centri estetici.
Restano aperte le industrie, le attività legate all’artigianato, all’edilizia e ai servizi.
Didattica a distanza dalla seconda media alla quinta superiore, mentre restano in presenza nidi, materne, elementari e prima media.
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Da mercoledì 11 novembre la Toscana è entrata in fascia ARANCIONE con livello di rischio "alto". Vengono introdotte restrizioni alle attività e agli spostamenti:
Divieto di ingresso e di uscita dalla Regione, salvo per comprovate esigenze lavorative, necessità o motivi di salute. Divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza/domicilio salvo per comprovate esigenze lavorative, di studio per motivi di salute o necessità o per svolgere attività o usufruire servizi non disponibili nel proprio Comune.
All’interno del territorio comunale, dalle ore 22 alle ore 5, divieto di spostamento salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per le restanti ore della giornata, raccomandazione di non spostarsi all’interno del Comune salvo che per necessità, lavoro, studio, salute o accesso a servizi non sospesi.
Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Chiusura di musei, mostre, teatri e cinema. Chiusura di piscine e palestre.
Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
Le attività di ristorazione (ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, pub) sono sospese. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00, la consegna a domicilio è sempre consentita.
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DPCM 3 novembre 2020
Entrano in vigore venerdì 6 novembre fino al prossimo 3 dicembre le nuove misure introdotte con il DPCM del 3 novembre che integrano quelle già in vigore.
Regime differenziato tra le Regioni, a ognuna delle quali è stata assegnata una delle tre fasce differenziate per il pericolo del contagio, in base a 21 parametri elencati nel provvedimento.
La Toscana è stata classificata in fascia GIALLA, con moderata criticità per la trasmissibilità del virus.
Valgono su tutto il territorio nazionale le seguenti disposizioni:
Limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5, intervallo orario entro il quale sarà necessario comprovare lo spostamento, per ragioni di lavoro, necessità o salute, attraverso un’autocertificazione;
Chiusura di mostre e musei;
Didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie, ad eccezione delle attività di laboratorio da svolgere in presenza;
attività in presenza per scuole dell’infanzia (asili), primarie e secondarie di primo grado (medie), dove tuttavia permane l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni di età;
Chiusura, nelle giornate festive e prefestive, per le medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali), tranne farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
Trasporto pubblico locale, riempimento limitato al 50 per cento della capienza su mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale;
Chiusura di bar e ristoranti dalle 18, con previsione della possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica;
Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte dei concorsi (pubblici e privati, comprese procedure di abilitazione all’esercizio delle professioni) a esclusione delle ipotesi in cui la valutazione dei candidati debba essere effettuata, in modo esclusivo, su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
Chiusura dei corner giochi e scommesse presso bar e tabaccherie;
Sport: consentiti soltanto gli eventi e le competizioni (riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
Confermata la raccomandazione, già contenuta nei precedenti provvedimenti, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, se non per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.
Per ogni altro dettaglio:
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DPCM 24 ottobre 2020
Entrano in vigore lunedì 26 le nuove misure introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 che integrano quelle già previste del 18 ottobre scorso.
Bar e ristoranti
Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.
Scuola
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a volgersi in presenza (...), le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (...) incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività. Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongano, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.
Spostamenti
Restano liberi gli spostamenti tra Regioni. È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Chiusure
Vengono sospese le attività di cinema e teatri. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).
E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Per ogni altro dettaglio:
SCARICA IL DPCM DEL 24 OTTOBRE
DPCM 18 ottobre 2020
Sono in vigore nuove norme per il contrasto al diffondersi del Covid-19, così come stabilito nel DPCM del 18 ottobre 2020. Scarica il decreto e scarica l'allegato
Attività sportive
L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni
Fiere e sagre
Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro
Convegni e congressi
Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza
Scuole
Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00
Ristoranti e bar
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
Dal 13 ottobre al 13 novembre 2020
Sono in vigore nuove norme per il contrasto al diffondersi del Covid-19, così come stabilito nel DPCM del 13 ottobre 2020 [SCARICA]. Le misure sono in vigore fino al 13 novembre prossimo.
MASCHERINE
Obbligo delle mascherine sull’intero territorio nazionale; obbligo di indossarle nei luoghi al chiuso (eccetto le abitazioni private) e obbligo in tutti i luoghi all’aperto (eccetto i casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi). Al presente obbligo fanno eccezione: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Viene raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Rimane l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Viene citata tra le misure di protezione anche l'igiene costante e accurata delle mani. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
ATTIVITA' ALL'APERTO E AL CHIUSO
L'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
È consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per altra attività.
Per eventi e competizioni riguardanti sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal CONI, dal CIP e da rispettive federazioni, è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. L’attività sportiva di base e motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Sono vietate le gare, competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.
Lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone.
Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Il servizio di apertura di musei e di altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che garantiscano modalità di fruizione contingentata o tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
SCUOLE
Le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2.
Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca.
ATTIVITA' COMMERCIALI
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
SCARICA IL DPCM DEL 13 OTTOBRE 2020
FASE 2 - dal 18 maggio 2020
Da oggi, lunedì 18 maggio ripartono molte attività e ci si potrà spostare nell'ambito della propria regione senza autocertificazione. Per il resto su le saracinesche di negozi, bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti. Sono le novità messe in campo dal nuovo Decreto del 17 maggio 2020 [SCARICA] che inaugura la fase 2 nel nostro Paese. Riapriranno invece il 25 maggio palestre, piscine e impianti sportivi.
FASE 2 - Periodo 4 maggio - 17 maggio 2020
Per contrastare il diffondersi del virus COVID-19 sono in vigore le misure che valgono su tutto il territorio nazionale indicate nel DPCM del 26 aprile 2020 [SCARICA].
Le misure sono applicabili a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020.
Spostamenti Il nuovo DPCM consente, oltre a spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute anche "gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie".
Spostamenti tra regioni Viene sancito "il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute" ed è in ogni caso consentito "il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" ma una "volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati".
Aree pubbliche e private Si conferma "il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati". Sarà nuovamente possibile accedere ai "parchi, alle ville e ai giardini pubblici", rispettando il divieto di "assembramento" e la "distanza di sicurezza interpersonale di un metro". Le aree attrezzate per il gioco dei bambini continueranno a rimanere chiuse.
Attività sportiva e motoria Viene consentito lo svolgimento di "attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti), purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività" che potrà essere svolta anche lontano dalla propria abitazione. Più in particolare quanto alle attività sportive sono consentite le "sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Paralimpico italiano e dalle rispettive federazioni" e viene introdotta la possibilità di svolgere allenamenti individuali anche per gli sport di squadra.
Funerali Alle cerimonie funebri, da svolgersi preferibilmente all'aperto, potranno partecipare "congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone". Andranno indossate protezioni delle vie respiratorie e andrà rispettata rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.
Attività commerciali Oltre ai punti vendita di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole e tabaccai e negozi per bambini e animali, è stato introdotto "il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti".
Servizi di ristorazione "Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, evitando, in ogni caso, assembramenti".
Per le imprese è eliminato l'obbligo di comunicazione al Prefetto - "La prosecuzione di tutte le attività consentite" è subordinata al rispetto dei contenuti dei diversi protocolli di sicurezza negli ambienti di lavoro, nei cantieri, nel settore del trasporto e della logistica "eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva". Viene introdotto "un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro".
L'obbligo delle mascherine - obbligatorio l'uso di mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono obbligati a indossare le mascherine "i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
FASE 1 - Periodo: 10 marzo - 3 maggio 2020
Bisogna "evitare ogni spostamento" ed "è vietata ogni forma di assembramento anche all'aperto". Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Chi si sposta fuori dal proprio Comune di residenza deve autocertificare le ragioni per cui lo fa. Sono previste sanzioni fino all'arresto per chi trasgredisce o dichiara il falso.
Ci si può muovere solo per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute". Si può uscire di casa per fare la spesa, ma solo una persona per nucleo familiare.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
E' fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Ognuno deve applicare la regola della distanza di sicurezza tra persone.
Da lunedì 20 aprile obbligo di indossare le mascherine per tutti. L'obbligo è previsto negli spazi chiusi, pubblici e privati, aperti al pubblico, in presenza di più persone oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; negli spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale. Naturalmente rimane obbligatorio mantenere le misure di distanziamento sociale.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.
Sono vietate feste e raduni, vietati ovunque assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Rimane il divieto di accesso del pubblico a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Tutti gli sport sono fermati. Si può fare sport all'aria aperta ma sempre rispettando la distanza di un metro. I luoghi di culto possono aprire solo se in grado di garantire la distanza di almeno un metro: sospese le cerimonie civili e religiose, inclusi i funerali. Le scuole e Università restano chiuse fino al 3 maggio.
Per saperne di più
Per informazioni
urp@comune.pisa.it
Contatti telefonici:
800 981212 da lunedì a sabato (ore 08.00 - 20.00; domenica ore 09.00 - 17.00)
050 910237da lunedì a venerdì ore 08.30 - 12.30; martedi e giovedì anche ore 15.00 - 17.00)
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