Il procedimento inizia con un'istanza da parte dei cittadini o con un verbale sullo stato dei luoghi predisposto dagli organismi preposti al controllo (Polizia Municipale, ARPAT, Corpo Forestale ecc..).In caso di istanza da parte dei cittadini, viene avviato il procedimento attraverso il coinvolgimento degli organismi preposti al controllo.Ricevuto il verbale di accertamento dello stato dei luoghi, la Direzione Ambiente comunica l’avvio del procedimento amministrativo al responsabile dell’abbandono dei rifiuti o al proprietario del terreno al quale la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, il contraddittorio con i soggetti interessati da parte degli organismi preposti al controllo.L’Ufficio procede con l’emanazione di un ordinanza a firma del Sindaco a carico del trasgressore, per l’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti rinvenuti e al successivo ripristino dello stato dei luoghi.
a) Per e-mail con PEC:comune.pisa@postacert.toscana.itb) Direttamente all'Ufficio U.R.P (Ufficio Relazioni con il Pubblico) via Lungarno G. Galilei n. 43-Pisa.Orario di apertura: da Lunedí mattina a Venerdí mattina dalle ore 8.30 alle 12.30 – Martedí e Giovedí pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00c) Per posta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'Ufficio Protocollo Generale via Lungarno G. Galilei n. 42 - Pisa.d) Per fax al numero 050.910600, avendo cura di evidenziare l'indirizzo del mittente
Roberto PapiniTel.050.910485Fax: 050.910600e-mail:r.papini@comune.pisa.itPEC: comune.pisa@postacert.toscana.it
D.lgs 152/2006 "Testo Unico Ambientale"
Ricorso al TAR da parte del cittadino entro 60 giorni dall’emanazione del provvedimento finaleRicorso al Presidente della Repubblica da parte del cittadino entro 120 giorni dall’emanazione del provvedimento finale
Ordinanza sindacale
Il procedimento dovrà concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.Qualora il responsabile dell’abbandono dei rifiuti o il proprietario del terreno al quale la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa non ottemperi si procede d’ufficio all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate entro 180 giorni.