Il cittadino straniero, discendente da avo italiano che abbia mantenuto la cittadinanza italiana, emigrato in paesi dove vige lo ius soli, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana fin dalla nascita alle condizioni stabilite dalla normativa in materia.Condizione preliminare per il riconoscimento della cittadinanza italiana è che l’interessato risulti iscritto nell’anagrafe della popolazione residente del comune.
Direzione Servizi Demografici-SocialeUnità Operativa Stato Civile / CittadinanzaPalazzo Gambacorti - Piazza XX Settembre - 56100 PisaL’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e nei pomeriggi del martedì e del giovedì con orario 14.45 – 16.45Dipendente Maria RaffaeleTelefono 050 910606 email: m.raffaele@comune.pisa.it
Dott. Alessandro Corucci tel. 050910596 a.corucci@comune.pisa.it Sede: Palazzo Gambacorti – Piazza XX Settembre, Pisa
Non esiste una modulistica specifica
Legge 5 febbraio 1992 n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”
Marca da bollo da 16.00 euro da apporre sull’istanza che deve essere presentata ai fini del riconoscimento e versamento di 200 euro quale diritto per il trattamento della domanda sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno
In caso di inerzia del Comune il potere sostitutivo spetta al Prefetto
Attestazione di avvenuto riconoscimento dello status di cittadino italiano
L’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere indirizzata al Sindaco del Comune.La stessa deve essere corredata della seguente documentazione:1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;7. certificato di residenza.
Il Sindaco rilascia l’attestazione di possesso dello status di cittadino italiano dalla nascita una volta terminata l’istruttoria documentale