Il cittadino straniero nato in Italia da genitori stranieri residenti regolarmente soggiornanti che abbia risieduto legalmente in Italia senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età.Per vedersi riconosciuto il diritto lo straniero deve presentare apposita istanza, entro il compimento del diciannovesimo anno, nel caso abbia ricevuto da parte dell’ufficiale di stato civile la comunicazione circa la possibilità di esercitare tale diritto. In mancanza di tale comunicazione il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
Direzione Servizi Demografici-SocialeUnità Operativa Stato Civile / CittadinanzaPalazzo Gambacorti - Piazza XX Settembre - 56100 PisaL’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e nei pomeriggi del martedì e del giovedì con orario 14.45 – 16.45Dipendente Maria RaffaeleTelefono 050 910606 email: m.raffaele@comune.pisa.it
Dott. Alessandro Coruccitel. 050910596 a.corucci@comune.pisa.it Sede: Palazzo Gambacorti – Piazza XX Settembre, Pisa
Non esiste una modulistica specifica
Legge 5 febbraio 1992 n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572 “Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.Art. 33 del decreto legge 21.6.2013 n° 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito nella legge 9.8.2013 n°98.Per visualizzare la normativa citata cliccare sul link: http://www.normattiva.it/
Il Sindaco rilascia l’attestazione di riconoscimento dello status di cittadino italiano una volta terminata l’istruttoria documentale
Marca da bollo da 16.00 euro da apporre sull’istanza che deve essere presentata e versamento di 200 euro quale diritto per il trattamento della domanda sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno
In caso di inerzia del Comune il potere sostitutivo spetta al Prefetto
Attestazione di avvenuto riconoscimento dello status di cittadino italiano
Per il riconoscimento a seguito del possesso dei 18 anni di residenza legale, occorre dimostrare di essere stati iscritti nei registri della popolazione residente di un comune italiano dalla nascita fino al compimento del 18° anno di età unitamente al possesso del relativo titolo di soggiorno come previsto dall’art. 4, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n.91.