Presentare domanda ai sensi degli artt. 97 e 247 della L.R. 65/14 e modifiche successive.
Art. 97 - Poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo
1. I poteri di deroga al piano strutturale e contestualmente, se necessario, al piano operativo, sono esercitabili esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.
2. Quando sia necessario esercitare i poteri di deroga al solo piano operativo, essi sono esercitabili nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) per interventi pubblici o di interesse pubblico da realizzarsi anche a cura dei privati, purché previsti in aree già destinate a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico;
b) purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell’intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze;
c) purché gli interventi in deroga non risultino in contrasto con il piano strutturale.
Art. 247 - Poteri di deroga agli strumenti urbanistici generali approvati prima dell’entrata in vigore della l.r. 5/1995.
1. I comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), oppure in applicazione del diritto transitorio in essa contenuto, possono esercitare i poteri di deroga ai suddetti strumenti esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.
2. I comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati ai sensi della l.r. 5/1995 o della l.r. 1/2005 esercitano i poteri di deroga ai sensi dell’articolo 97.
Ufficio Urbanistica
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Ing. Daisy Ricci – Dirigente
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L.R. 65/2014 art. 97 e 247
Il Consiglio Comunale su proposta dell’ufficio, previa conferenza dei servizi interna tra le Direzioni competenti in riferimento alla richiesta presentata. La deroga è un atto (delibera) di competenza del Consiglio Comunale che può negare o accogliere.
Non è previsto alcun pagamento
La Deroga è un atto di competenza del Consiglio Comunale.
Delibera di Consiglio Comunale con la quale approva la deroga.
Alla domanda occorre allegare la documentazione tecnica (relazione, cartografia, planimetrie, norme) relativa all’oggetto della richiesta e i riferimenti normativi per i quali si richiede la deroga.
La deroga è un atto (delibera) di competenza del Consiglio Comunale i cui termini non sono stabiliti e dovuti.