Per salvaguardare e incentivare forme di collaborazione tra Enti del Terzo settore (ETS) con Stato, Regioni ed Enti locali, è stata emanata una nuova normativa nazionale che ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Al registro possono iscriversi tutti quegli Enti costituiti, che svolgono una o più attività di interesse generale sotto forma di volontariato, beneficenza, scambio di beni o servizi o comunque attinenti alle caratteristiche inerenti finalità civiche e solidaristiche.
Ai sensi dell'art. 4 del Codice, sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
- le Organizzazioni di Volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
- le Associazioni di Promozione Sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
- gli Enti Filantropici (artt. 37 e ss.);
- le Imprese Sociali, incluse le Cooperative Sociali (art. 40);
- le Reti associative (artt. 41 e ss.);
- le Società di Mutuo Soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
- le Associazioni riconosciute o non riconosciute, le Fondazioni e gli altri Enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli Enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.
Non sono Enti del Terzo Settore:
- le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i Sindacati;
- le Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- le Associazioni di datori di lavoro;
- gli Enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti Enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice.
Gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’iscrizione nel RUNTS, nei termini e modalità espresse dalla normativa di riferimento, é condizione necessaria per poter usufruire di alcune forme di agevolazione e di collaborazione con gli Enti Pubblici in generale.