Gli enti iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore possono:
- accedere ai contributi pubblici;
- stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche, purché le associazioni siano iscritte da almeno 6 mesi nel Registro, siano in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrino adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento anche alla capacità tecnica e professionale;
- partecipare alla consultazione per la programmazione degli interventi nei settori in cui operano;
- avere informazione ed accesso ai documenti amministrativi;
- accedere al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore e al credito agevolato attraverso l’ottenimento di provvidenze creditizie e fideiussorie e privilegi sui crediti;
- ottenere strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche, nonché l’utilizzazione agevolata di beni pubblici;
- ottenere finanziamenti su progetti;
- godere di forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, per i propri volontari.