L'Ufficio è preposto all'acquisizione della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 5, della legge 447/1995 da parte dei titolari di attività che producono rumore.
Sono obbligati all'invio della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) i titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della legge n. 447 del 1995, ossia:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
Sono inoltre tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge n. 447 del 1995 i soggetti richiedenti il rilascio:
a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
Sono esclusi dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità inserite nell'allegato B al dpr n. 227/2011
Ufficio Ambiente, U.O. Aria
Franco Piccirilli
Tel: 050/9104627
f.piccirilli@comune.pisa.it
Responsabile P.O. Ufficio Ambiente
Dr. geol. Redini Marco
m.redini@comune.pisa.it
Presentazione della Relazione di Valutazione di Impatto Acustico
Per la presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico si suggerisce di attenersi alle indicazioni fornite da ARPAT
Nel caso in cui i rumori emessi dall’attività per la quale richiede l’autorizzazione, siano superiori a quelli previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), è necessario presentare, assieme alla relazione di Valutazione di Impatto Acustico, apposito piano di risanamento acustico e richiesta di nulla osta
La relazione di valutazione di impatto acustico dovrà essere integrata con la dichiarazione di atto notorio resa dal legale rappresentante dell’attività secondo le modalità previste dalla normativa in vigore, come prescritto all’allegato 1 della delibera di G.R. n. 788/1999.
La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nel caso le emissioni sonore siano conformi a quanto previsto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)
L’intera documentazione deve essere inviata all'Ufficio Ambiente del Comune di Pisa - U.O. Tutela dell’Aria mediante:
Consegna a mano presso l'Ufficio protocollo - Relazioni con il Pubblico
Posta Ordinaria: Comune di Pisa - Direzione Pianto strutturale, Politiche della casa, Edilizia Privata, Ambiente
Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.pisa@postacert.toscana.it
Nel caso che la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico contenga opere di mitigazione del rumore, l’Ufficio Ambiente richiede una valutazione ad ARPAT e, successivamente, sulla base di tale valutazione, rilascia un nulla osta alle emissioni sonore oppure un diniego.
Nel caso la DPIA non contenga opere di mitigazione necessarie per il rispetto dei limiti di rumore, l'attività può utilizzare gli impianti rumorosi.
Nel caso la DPIA contenga opere di mitigazioni necessarie per poter rispettare i limiti di rumore dovrà essere acquisito il necessario nulla osta di cui all'art. 8 della Legge n. 447/1995, sentito il parere di ARPAT
L. 447/1995 - Legge Quadro sull'inquinamento acustico. DPCM 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. LR 89/1998 - Legge regionale "Norme in materia di inquinamento acustico". DCRT 77/2000 - Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della LR 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico". DPR 227/2011- Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Normativa di riferimento sito ARPAT.