APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1.5.0 DEL VIGENTE R.U.
Con Determina Dirigenziale n. 1351 del 18.10.2021 sono stati approvati i criteri finalizzati all'applicazione delle disposizioni dell'art. 1.5.0 del vigente strumento urbanistico introdotte a seguito della variante approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2019. La redazione di tale Variante è stata motivata dal fatto che, durante la fase di elaborazione e approvazione della variante al medesimo Regolamento Il Regolamento Urbanistico vigente, non è stato acquisito il parere della Conferenza paesaggistica di cui all’art. 21 della Disciplina del Piano Paesaggistico approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37/2015.
La stessa Variante ha modificato la disciplina del Titolo 1.5. – “Limitazioni derivanti da atti legislativi e/o amministrativi” per effetto dell’introduzione dell’art. 1.5.0. “Disposizioni generali finalizzate alla tutela paesaggistica in conformità al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano paesaggistico (PPR) ” introducendo modalità per accertare la compatibilità paesaggistica e la conformità alle direttive e prescrizioni del PIT/PPR degli interventi di trasformazione urbanistico – edilizia nelle aree soggette a vincolo paesaggistico non valutati dal precedente atto. Di fatto la Variante ha esteso a tali interventi le procedure di cui all’art. 21 della disciplina generale del PIT.
A seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni e della conseguente messa in opera in particolare del comma 3 dell’art. 1.5.0 del Regolamento Urbanistico si è proceduto a esplicitare con la sopracita Determina Dirigenziale n. 1351 del 18.10.2021 i criteri che guidano la corretta applicazione di tale norma.
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