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SETTORE | TUTELA ANIMALI | |
SERVIZIO | PICCIONI | |
Breve descrizione | Spetta ai proprietari di immobili effettuare a proprie spese gli interventi necessari per eliminare la permanenza e la nidificazione dei piccioni, nonche' per il risanamento dell'area. Nel caso però di particolari condizioni di degrado igienico-ambientale riscontrati in edifici privati e pubblici e su conforme parere dell'USL, è possibile giungere ad un atto impositivo del Comune rivolto ai proprietari degli immobili con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari per il risanamento dell'area e per scoraggiare la permanenza e la nidificazione dei piccioni, se questo compromette la salute pubblica. Sulla base della segnalazione della USL, si avvia il procedimento che prevede l'invio di una lettera di invito contenente delle prescrizioni per l'assunzione di misure idonee a evitare danni alla salute pubblica. Il proprietario è tenuto a rispondere entro 10 giorni, allegando la documentazione attestante le misure intraprese. In caso di mancata risposta entro 10 giorni, l'Ufficio procede con una ordinanza dirigenziale in cui si chiede al proprietario dell'immobile di provvedere entro 30 giorni all'esecuzione delle prescrizioni date. Il servizio e' attivabile per tutti gli edifici privati e pubblici del territorio comunale. Il servizio e' attivabile durante tutto l'anno. | |
Il servizio e' rivolto a tutti i cittadini. | ||
A chi rilvolgersi per presentare la pratica | Il cittadino deve presentare un esposto per iscritto, richiedendo la verifica dello stato e l'eventuale bonifica e risanamento degli edifici, esclusivamente a: UF ISPAN Zona Pisana Azienda USL5 Pisa Galleria Gerace, 14 56124 Pisa PI Tel 050954422 Fax 050954456 isp-pi@usl5.toscana.it Gli eventuali esposti che dovessero pervenire direttamente alla Direzione Ambiente non saranno considerati. | |
Normativa di riferimento | L.157/92 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio L.R.3/94 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" - consulta la normativa regionale in materia Regolamento Comunale Tutela Animali Regolamento Edilizio Unificato | |
Approfondimenti | Il piccione o colombo di citta' (colomba livia forma domestica) e' una specie appartenente alla fauna selvatica (sentenza n.2598/26.01.04 Corte di Cassazione III Sezione Penale) in quanto esistono popolazioni di colombo che vivono stabilmente in stato di naturale liberta' e che si riproducono naturalmente ai sensi dell'art.2 L.157/92, e come tale e' un animale protetto. L'uccisione, la cattura, lo spostamento dei nidi, delle uova o dei piccoli nati sono vietati dagli artt.3 e 18 della stessa Legge. Spetta alla Provincia attuare piani di controllo sulla specie assimilandola alla fauna selvatica per le sole azioni di prelievo e controllo, ai sensi dell'art.37 della L.R.3/94. Per richieste di rimozione di escrementi e/o spoglie di piccione ed installazione di dissuasori negli edifici comunali che afferiscono al patrimonio e al demanio comunale e negli edifici scolastici appartenenti al patrimonio comunale e di quelli convenzionati contattare rispettivamente: - Servizio Edifici Comunali - Servizio Edifici Scolastici Le eventuali richieste che dovessero pervenire direttamente alla Direzione Ambiente non saranno considerate. |
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