Maleodoranze olfattive | |||||||||||||||||||
L’odore non corrisponde ad una definita grandezza fisica (come la lunghezza d’onda per la vista o la frequenza dell’oscillazione di pressione per l’udito); l’odore è il risultato della combinazione di molteplici fattori, alcuni legati alle proprietà chimiche e fisiche delle molecole, altri relativi agli effetti psico-fisici che esse producono quando vengono rilevate dall’olfatto, altri ancora più strettamente legati alla sfera soggettiva dell’individuo. Gli odori costituiscono uno dei più rilevanti aspetti negativi di impatto ambientale degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti; sebbene in generale non siano stati dimostrati effetti diretti sulla salute, esse sono causa di indubbio e persistente fastidio per la popolazione residente nelle vicinanze, diventando elemento di conflitto sia nel caso di impianti esistenti, che nella scelta del sito di localizzazione di nuovi impianti. L’inserimento nella realtà locale di un impianto industriale o di un impianto di trattamento reflui e l’accettazione da parte della popolazione è, infatti, quasi sempre condizionata, oltre che dagli impatti ambientali legati alle emissioni inquinanti anche, in maniera sempre crescente, dall’impatto olfattivo molesto spesso associato a tali installazioni. L’interesse verso questo problema si è accentuato soprattutto negli ultimi anni, grazie alla maggiore attenzione rivolta alla tutela dell’ambiente e alla salute umana, ma anche a causa dell’ubicazione degli impianti in zone sempre più urbanizzate. Un ruolo determinante nella valutazione dell’entità del disturbo derivante dai cattivi odori è svolto dall’opinione pubblica, spesso portata ad associare emissioni sgradevoli o maleodoranti a qualunque installazione industriale o sanitaria. La definizione dei limiti normativi alle emissioni costituisce un problema di non facile risoluzione, stante le difficoltà connesse alla soggettività della percezione olfattiva e alle modalità di determinazione degli odori nell’ambiente.
Il Comune di Pisa non rientra tra i Comuni a rischio di superamento dei valori limite di PM10, ai sensi della DGRT n° 22/2011 (che individua i Comuni con situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme) ma, come previsto dalla DGR 1182/2015, è tenuto all'elaborazione ed all'adozione dei Piani di Azione Comunali (PAC) relativamente agli interventi di tipo strutturale. | |||||||||||||||||||
CENNI SULLA NORMATIVA |
La materia delle emissioni in atmosfera è governata dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (Testo Unico Ambientale), integrato da una fondamentale disposizione contenuta nel D.Lgs. 183/2017 (attuativo delle coordinate e dei principi contenuti nella direttiva 2015/2193). A far data dal 19/12/2017 è entrato in vigore l’art. 272-bis che ha aggiornato il Testo Unico Ambientale (T.U.A.), e che delega ed autorizza le Regioni a gestire autonomamente ogni aspetto in materia di emissioni odorigene. Ferma restando, quindi, la potestà delle regioni nel disciplinare la materia, è importante tenere presente che, con l’introduzione dell’art. 272-bis, anche gli impianti che emettono solamente emissioni odorigene in atmosfera, con tutta probabilità, potrebbero ricadere nell’art. 269 del medesimo Testo Unico, che prescrive che tutti gli stabilimenti produttivi che generano emissioni in atmosfera debbano necessariamente dotarsi di un’apposita autorizzazione. Attualmente, i cittadini che desiderano segnalare molestie olfattive provenienti da industrie o stabilimenti, possono effettuare una segnalazione tramite lo sportello URP del Comune, che verrà inviata all’Ufficio Ambiente, che a sua volta attiverà sia l’ARPAT che l’Azienda USL territoriale per gli accertamenti di competenza. Se il disagio olfattivo deriva da sfiati di camini o da attività artigianali o commerciali la segnalazione deve essere comunque inoltrata allo sportello URP del Comune, che provvederà ad inoltrarla all’ufficio Ambiente, che a sua volta attiverà l’ARPAT e/o l’Azienda USL territoriale per gli accertamenti di competenza. Se il disagio olfattivo deriva invece da attività svolte in abitazioni private, occorre fare riferimento alla normativa che regola i rapporti tra i privati. Consulta le interessanti FAQ (sito ARPAT) http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/risposte-a-domande-frequenti-faq | ||||||||||||||||||
LA SITUAZIONE LOCALE: | Il monitoraggio della qualità dell'aria è effettuato da ARPAT attraverso la rete regionale di rilevamento definita dalla Regione Toscana in base a precisi criteri normativi. Il numero e il posizionamento delle stazioni di monitoraggio (centraline) nelle singole zone dipende dalla popolazione residente e dallo storico delle misure effettuate nella zona, nonché dai criteri di classificazione previsti dal D.Lgs 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, con riferimento al tipo di area (urbana, periferica, rurale) e all'emissione dominante (traffico, fondo, industria). La Regione Toscana ha provveduto, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1025/2010 “Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. n. 9/2010 e al D.Lgs. n. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità […]”, alla riorganizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria. Questo riassetto ha comportato la riduzione del numero complessivo delle stazioni che erano presenti nel 2010, da 4 alle attuali 2, riportate in tabella, insieme ai parametri giornalmente misurati da ARPAT. | ||||||||||||||||||
Il Comune di Pisa non rientra tra i Comuni a rischio di superamento dei valori limite di PM10, ai sensi della DGRT n° 22/2011 (che individua i Comuni con situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme) ma, come previsto dalla DGR 1182/2015, è tenuto all'elaborazione ed all'adozione dei Piani di Azione Comunali (PAC) relativamente agli interventi di tipo strutturale. | |||||||||||||||||||
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