MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE
I pagamenti relativi agli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione per il rilascio degli atti devono essere effettuati entro il termine stabilito nella comunicazione trasmessa da questo Ufficio presso:
- direttamente su conto corrente postale n. 1039550007 intestato a Comune di Pisa - serv. EDILIZIA -Tesoreria
- tramite bonifico su conto corrente postale n. 1039550007 intestato a Comune di Pisa - serv. EDILIZIA -Tesoreria IBAN IT96 A076 0114 0000 0103 9550 007 .
Sia per i permessi a costruire che per le SCIA, tali importi possono essere anche rateizzati secondo le modalità dettate dalla legge Regione Toscana 10 Novembre 2014, n. 65 in quattro rate semestrali, ma in tal caso dovranno essere presentate, al ritiro per i permessi a costruire o alla presentazione per le SCIA, apposite polizze fidejussorie che garantiscano l'importo dovuto.
In caso di pagamento tramite bonifico da altri istituti bancari, occorrerà tenere presente il tempo che gli istituti impiegheranno ad effettuare le loro transazioni, mediamente su tre giorni lavorativi, infatti la data del pagamento ritenuta legalmente valida è quella del giorno di effettiva registrazione della Tesoreria Comunale; inoltre il bonifico non deve avere valuta al beneficiario con valore successivo rispetto alla data di presentazione o di scadenza della rata. Non potranno essere consegnate pratiche o ritirati atti senza la verifica dell'avvenuta registrazione dei pagamenti in Tesoreria.
Accertarsi che nella causale del versamento vengano trascritti il numero dell'atto o della pratica a cui tale versamento si riferisce, e/o il nominativo dell'intestatario della pratica, e non il nominativo di chi effettua materialmente il versamento.
Si avverte che il mancato versamento nei termini stabiliti, sia degli oneri di urbanizzazione, che del contributo sul costo di costruzione di cui all'art.183 della legge R.T. 10 novembre 2014 n.65, sia per i permessi di costruire che per le SCIA o le CILA, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.192 della medesima legge, che si riportano: a) l'aumento in misura pari al 10% qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l'aumento in misura pari al 20% qualora, superato il termine della lettera a) il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del 40% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.
Nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti di cui sopra si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate, salvo che le stesse siano garantite da polizza fidejussoria. In tal caso sarà provveduto all'escussione immediata della polizza.
Nel caso di presentazione di polizze fideiussorie da rilasciarsi a cura di Istituto Bancario o di primaria Società di Assicurazioni, le stesse, oltre a prevedere l'automatico rinnovo fino al rilascio di dichiarazione liberatoria da parte del Beneficiario, ai sensi del Regolamento delle Entrate del Comune di Pisa, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:
1- Il Garante pagherà quanto dovuto dal Contraente entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente garantito;
2- Il Garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
3- Il Garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.;
4- Il Garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1945 c.c.;
5- Lo svincolo della fideiussione è possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell'Ente garantito;
6- L'eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all'Ente garantito;
7- Il foro competente è quello di Pisa;
8- La fideiussione sarà efficace nei confronti del Comune di Pisa solo al momento dell'accettazione della stessa da parte del dirigente con apposito provvedimento
9- Le clausole di cui ai precedenti numeri da 1 a 8 prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto.
La polizza deve essere presentata in originale, in formato:
1) carataceo, firmate dalle parti contrenti
oppure
2) in formato elettronico, per pec, firmate digitalmente con possibilità di verifica della firma.
La polizza acquista efficacia per il Comune SOLO dopo accettazione con provvedimento dirigenziale.
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