DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA'
Il disconoscimento di paternità è promosso dalla madre entro sei mesi dalla nascita del figlio, oppure in seguito da uno dei genitori; per tale procedura è necessaria l'assistenza di un legale che deve rivolgersi al Tribunale per i Minorenni, se trattasi di un minorenne, o al Tribunale Civile se trattasi di un maggiorenne.
Emessa la sentenza, il Tribunale la trasmette all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di nascita, che l'annota e apporta le modifiche nelle generalità e nel cognome del soggetto (che assumerà il cognome materno).
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA'
Per dimostrare la paternità nel caso in cui la madre si opponga al riconoscimento di un figlio naturale occorre rivolgersi, tramite un legale, rispettivamente al Tribunale per i Minorenni o al Tribunale Civile.
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