La materia della Toponomastica è regolata da:
Legge 23 Giugno 1927, n.° 1188
Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.
Art. 1
Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria, o, dove questa manchi, della Società Storica del luogo o della regione.
Art. 2
Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
Art. 3
Nessun monumento , lapide o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.
Art. 4
Tali disposizioni non si applicanoai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, nè a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.
Art. 5
Le disposizioni degli artt. 2 e 3, primo comma, non si applicano ai caduti di guerra o per la causa nazionale.
Art. 6
E' inoltre facoltà del Ministero dell'Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989, n.° 223.
Numerazione civica - Obblighi dei proprietari di fabbricati
Art. 42: "Numerazione civica"
1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.
Art. 43: "Obblighi dei proprietari di fabbricati"
1. Gli obblighi di cui all'articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2, il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica . In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42.
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