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Il cittadino che ha ricevuto un AVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE al Codice della Strada (copia di colore rosa lasciata sul parabrezza del veicolo) può pagare la sanzione indicata, entro 5 giorni dall'accertamento, secondo le seguenti modalità:

  • presso un qualsiasi Ufficio Postale:

mediante versamento su c/c postale n. 1039549264,

IBAN IT05G0760114000001039549264,

intestato a Comune di Pisa,

          sulla ricevuta devono essere indicati:

          - nominativo del proprietario del veicolo
          - numero e data dell'avviso di violazione
          - targa del veicolo

  • presso le tabaccherie cittadine convenzionate che espongono il marchio T-SERVE

Il pagamento effettuato entro 5 giorni dall'accertamento (data riportata sull'avviso di violazione) dà diritto alla riduzione del 30% dell'importo della sanzione (sull'avviso di violazione sono riportati sia l'importo intero sia quello ridotto).

Il pagamento effettuato dopo 5 giorni dall'accertamento sarà comunque considerato valido ed estinguerà la sanzione, purché avvenga per intero (viene perso il diritto alla riduzione del 30%) e prima che sia dato avvio alla procedura di notifica del verbale all'indirizzo di residenza dell'obbligato in solido (intestatario del veicolo).

Se il trasgressore non provvede al pagamento della sanzione indicata nell'avviso di violazione, all'obbligato in solido sarà notificato, entro 90 giorni dalla data di accertamento, un VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE maggiorato delle spese di notifica, da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica con le medesime le modalità previste per il pagamento dell'avviso di violazione. Anche in questo caso, il pagamento effettuato entro 5 giorni dalla data di notifica dà diritto alla riduzione dell'importo della sanzione pari al 30%.

Se il verbale di accertamento della violazione non viene pagato nel termine previsto, l'intero importo, raddoppiato e maggiorato delle spese, verrà iscritto a ruolo e il cittadino riceverà, entro 5 anni, la relativa cartella esattoriale.

 

Il cittadino che ha ricevuto un VERBALE DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA (direttamente su strada dalle mani dell'agente accertatore) per violazione di una norma del Codice della Strada può pagare la sanzione indicata, secondo le modalità previste per il pagamento dell'avviso di violazione, entro 60 giorni dalla data di contestazione (che vale come notifica). Anche in questo caso, il pagamento effettuato entro 5 giorni dalla data di contestazione dà diritto alla riduzione del 30% dell'importo della sanzione.

Se il verbale di contestazione immediata non viene pagato nel termine previsto, l'intero importo, raddoppiato e maggiorato delle spese, verrà iscritto a ruolo e il cittadino riceverà, entro 5 anni, la relativa cartella esattoriale.


PER QUANTO TEMPO SI DEVONO CONSERVARE LE RICEVUTE DI PAGAMENTO?

Le ricevute devono essere conservate per almeno 5 anni, a riprova dell'avvenuto pagamento.

 

COME PROCEDERE SE SI DESIDERA PRESENTARE RICORSO?

La Polizia Municipale non ha il potere di annullare direttamente gli avvisi di violazione ed i verbali di contestazione emessi, se non per evidente errore materiale (targa del veicolo inesistente, strada inesistente, ...): in questo caso può essere avanzata istanza di ritiro dell'atto in autotutela (all. 1).

Il ricorso non può essere presentato avverso l'avviso di accertamento di violazione, ma solo avverso il verbale di contestazione di violazione debitamente notificato (direttamente su strada dall'agente accertatore o successivamente recapitato al domicilio dell'intestatario del veicolo). Pertanto, qualora si intenda presentare ricorso e si è in possesso del solo avviso di violazione, è necessario non provvedere al pagamento della sanzione ed attendere che venga recapitato il verbale di accertamento al domicilio dell'intestatario del veicolo. Avverso quest'ultimo potrà essere presentato ricorso alle autorità competenti, come di seguito indicato.

Per richiedere l'annullamento del verbale può essere presentato, alternativamente, ricorso al Prefetto o opposizione al Giudice di Pace, rispettivamente entro 60 giorni o entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Il ricorso al Prefetto (all. 2) deve essere inoltrato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore e può essere: presentato all'U.R.P. del Comune di Pisa (lungarno Galilei, 43) o indirizzato alla Polizia Municipale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. La Polizia Municipale si occuperà di trasmettere il ricorso al Prefetto.


L'opposizone al Giudice di Pace (all. 3) deve essere presentata direttamente presso la Cancelleria del Giudice di Pace (via Palestro, 39).


Per le violazioni amministrative accertate ai sensi della Legge 689/1981 (non si applica ad infrazioni alle norme del Codice della Strada), entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti (all. 4) per richiedere l'annullamento del verbale.

 

Gli avvisi di violazione ed i verbali di contestazione degli ausiliari del traffico seguono la medesima procedura sopra indicata.

 

Per informazioni Ufficio VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE:

Sede: via Cesare Battisti (Sesta Porta)
Telefono: 050-910864
e-mail: pm.violazioni@comune.pisa.it


Ultima modifica:
17/06/2021 - 13:06

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Allegati

  • Ricorso al Prefetto (all. 2)
  • Opposizione al Giudice di Pace (all. 3)
  • Ritiro in autotutela (all. 1)
  • Scritti difensivi al Sindaco (all. 4)

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