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De Agostini Professionale - LEGGI D'ITALIA (testo vigente)

Aggiornamento alla GU 30/10/2001

10. ALIMENTI, BEVANDE, OGGETTI USO DOMESTICO E SOSTANZE AGRARIE (igiene e 
repressione delle frodi in materia di)
A) Vigilanza igienica sugli alimenti, bevande, sostanze di uso agrario, prodotti agrari e repressione 
delle frodi


O.M. 21 settembre 2001 (1).
Modificazione all'O.M. 2 marzo 2000, recante: «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti 
alimentari su aree pubbliche» (2).


(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 settembre 2001, n. 221.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 2 dell'art. 11, 
O.M. 2 marzo 2000.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista l'ordinanza 2 marzo 2000 concernente i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti 
alimentari sulle aree pubbliche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2000;
Considerate le difficoltà di adeguamento alle prescrizioni di detta ordinanza segnalate dalle 
associazioni di categoria;
Tenuto conto delle difficoltà applicative segnalate dalle aziende sanitarie locali relative alle misure 
previste dalla richiamata ordinanza, con particolare riferimento alle manifestazioni temporanee (sagre, 
fiere e simili) in occasione delle quali si procede alla somministrazione e vendita di prodotti alimentari 
su aree pubbliche;
Ritenuto, pertanto, opportuno predisporre adeguate modifiche alle disposizioni contenute nella citata 
ordinanza, in attesa delle quali si rende necessario prorogare il termine entro il quale i titolari delle 
strutture e attrezzature mercatali devono procedere all'adeguamento delle medesime;

Ordina:


1. Differimento dei termini.

1. Il termine di cui all'art. 11, comma 2, dell'ordinanza 2 marzo 2000, è differito al 31 marzo 2002.



 

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