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De Agostini Professionale - LEGGI D'ITALIA (testo vigente)
Aggiornamento alla GU 30/10/2001
10. ALIMENTI, BEVANDE, OGGETTI USO DOMESTICO E SOSTANZE AGRARIE (igiene e
repressione delle frodi in materia di)
A) Vigilanza igienica sugli alimenti, bevande, sostanze di uso agrario, prodotti agrari e repressione
delle frodi
O.M. 21 settembre 2001 (1).
Modificazione all'O.M. 2 marzo 2000, recante: «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti
alimentari su aree pubbliche» (2).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 settembre 2001, n. 221.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 2 dell'art. 11,
O.M. 2 marzo 2000.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista l'ordinanza 2 marzo 2000 concernente i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti
alimentari sulle aree pubbliche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2000;
Considerate le difficoltà di adeguamento alle prescrizioni di detta ordinanza segnalate dalle
associazioni di categoria;
Tenuto conto delle difficoltà applicative segnalate dalle aziende sanitarie locali relative alle misure
previste dalla richiamata ordinanza, con particolare riferimento alle manifestazioni temporanee (sagre,
fiere e simili) in occasione delle quali si procede alla somministrazione e vendita di prodotti alimentari
su aree pubbliche;
Ritenuto, pertanto, opportuno predisporre adeguate modifiche alle disposizioni contenute nella citata
ordinanza, in attesa delle quali si rende necessario prorogare il termine entro il quale i titolari delle
strutture e attrezzature mercatali devono procedere all'adeguamento delle medesime;
Ordina:
1. Differimento dei termini.
1. Il termine di cui all'art. 11, comma 2, dell'ordinanza 2 marzo 2000, è differito al 31 marzo 2002.
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