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integrazione normativa a Regolamento Urbanistico
adottata dal C.C. nella seduta del 9/1/2004 - approvata dal C.C. con delibera n.26 del 14/05/2004

Titolo 1.8 – Disposizioni relative alla localizzazione di impianti di telefonia mobile

 

1.8.1   Obiettivo della pianificazione è quello di garantire il miglior inserimento degli impianti di telefonia mobile, operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, razionalizzando e ottimizzando gli interventi previsti dai Gestori di concerto con il Comune, anche attraverso la condivisione di siti e l’individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili pubblici, in particolare di quelli tecnologici.

 

1.8.2    Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia cellulare, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerati impianti tecnologici di interesse pubblico, assimilati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. In riferimento alle definizioni adottate nelle norme del Regolamento Urbanistico, le stesse attrezzature sono comprese tra quelle indicate nell’articolato con i termini “attrezzature tecnologiche” e “impianti tecnologici”.

 

1.8.3   Ai fini della localizzazione delle stazioni radio base sul territorio si individuano tre diverse zone:

a) aree non idonee perché:

-la localizzazione non è consentita dagli strumenti urbanistici e dall’apposita cartografia;

-i valori di campo elettromagnetico rilevati e/o previsti da ARPAT, nelle condizioni di massimo utilizzo degli impianti, ne impediscono l’installazione di nuovi;

b) aree di attenzione corrispondenti alle zone incluse all’interno del perimetro del centro abitato, incluse quelle vincolate ai sensi del Tit. I e II del D.Lgs n. 490/99, purché la localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici.

c) aree compatibili corrispondenti alle zone esterne al perimetro del centro abitato, anche se incluse in ambiti soggetti al Tit. II del D.Lgs. 490/99, purché la localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici.

 

1.8.4     Nelle aree di tipo a) è vietata qualsiasi installazione di stazioni radio base.

Nelle aree di tipo b) l’installazione delle stazioni radio base è condizionata all’esistenza di strutture di supporto (quali pali della illuminazione, serbatoi, edifici non destinati alla residenza), non essendo ammissibili nuove strutture di sostegno autonome e indipendenti. La collocazione degli apparati dovrà avvenire all’interno dei manufatti esistenti e la progettazione dovrà mimetizzare il più possibile le strutture tecnologiche nell’ambiente.

Nelle aree di tipo c) sono ammesse nuove stazioni radio base a condizione che siano messi in opera tutti gli accorgimenti tali da ridurre il più possibile l’impatto sul paesaggio e con le prescrizioni localizzative previste dagli strumenti urbanistici.

Gli impianti esistenti su edifici vincolati o di interesse storico-architettonico, ovvero posizionati in localizzazioni non compatibili con le presenti norme, sono soggetti alla sola manutenzione ordinaria. Ogni modifica dovrà ricondurre l’impianto alle prescrizioni del presente titolo.

 

1.8.5    I Gestori degli impianti di cui all’art. 1 devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell’ambiente circostante.

A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l’impatto estetico e ambientale.

Al fine di ridurre l’impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura.

Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

Per il non trascurabile impatto sul territorio, i nuovi tralicci o i nuovi pali per sostenere le antenne sono ammissibili esclusivamente all’esterno del perimetro del centro abitato, ciò anche nel caso in cui gli apparati siano previsti interrati, fatte salve le ulteriori prescrizioni indicate dagli strumenti urbanistici per i vari ambiti territoriali.

All’interno del perimetro dei centri abitati, compreso il centro storico, gli apparati delle stazioni radio base e le antenne sono ammissibili solo se collocate su strutture esistenti. In tal caso dovranno presentare un aspetto tale da mimetizzarsi nell’immagine dell’edificio e non arrecare impatto visivo pregiudizievole del contesto urbano circostante nella vista dalla pubblica via. All’interno del perimetro dei centri abitati, escluso il centro storico, potranno essere ammessi nuovi tralicci o nuovi pali solo se localizzati su parcheggi scambiatori, rotatorie viarie, cimiteri ed aree di rispetto cimiteriali. Non sono considerate strutture autonome quelle di dimensioni tali da poter essere equiparate, ai fini dell’impatto visivo, alle normali antenne di ricezione televisiva.

 

1.8.6     La classificazione del territorio, ai sensi dell’art. 1.8.2, risulta dalla cartografia e dalle NTA del Regolamento Urbanistico.

Le norme ed i procedimenti per la localizzazione degli impianti sono specificate da apposito regolamento comunale.

 

1.8.7     La realizzazione di nuove strutture scolastiche (asili nido – scuole materne – scuole elementari – scuole medie – scuole medie superiori - ludoteche), sportive (campi sportivi) o sanitarie (ospedali – case di cura - RSA) o la dismissione di strutture esistenti, non costituiscono variante al Regolamento Urbanistico. La cartografia relativa alla classificazione delle aree ai fini della localizzazione degli impianti di telefonia mobile sarà aggiornata con determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione sulla base dei dati in possesso dell’amministrazione comunale ogni qualvolta si presenti la necessità.

La modifica alla perimetrazione del centro abitato, adottata secondo le procedure di legge, comporta automatica modifica alla cartografia relativa alla classificazione delle aree ai fini della localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

 

1.8.8     La realizzazione di nuove strutture scolastiche (asili nido – scuole materne – scuole elementari – scuole medie – scuole medie superiori - ludoteche), sportive (campi sportivi) o sanitarie (ospedali - case di cura - RSA) non potrà essere prevista e/o autorizzata in presenza di impianti per la telefonia mobile regolarmente autorizzati che interferiscano con la previsione della loro area di pertinenza, determinata in cartografia.

Altresì la realizzazione di nuove strutture scolastiche (asili nido – scuole materne – scuole elementari – scuole medie – scuole medie superiori - ludoteche), sportive (campi sportivi) o sanitarie (ospedali – case di cura) non potrà essere prevista e/o autorizzata in presenza di valori di campo elettromagnetico superiori ai limiti di legge.

Nel caso di eventuale modifica alla perimetrazione del centro abitato, adottata secondo le procedure di legge, gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati, dovranno essere oggetto di specifica norma transitoria che disciplini gli interventi ammessi ed i procedimenti per l’eventuale trasferimento.

 

 

 

realizzazione pagine: SIT