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Oggetto
Provvedimenti conseguenti all’approvazione del “Regolamento comunale
per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti
di telefonia mobile operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0
Hz e 300GHz” IL
CONSIGLIO COMUNALE Vista
la
propria deliberazione n 104 adottata in data 2/12/2003, con la
quale viene approvato il Regolamento comunale per l’installazione, il
monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile
operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, il
quale tra l’altro detta le prescrizioni urbanistico-edilizie ed i
criteri per la localizzazione di tali impianti e l’iter per la
pianificazione degli stessi, delibera con la quale viene inoltre stabilito
di adottare entro il corrente mese di dicembre la variante al R.U. per
disciplinare sulla base dei criteri dettati con il Regolamento la
localizzazione di tali impianti; Tenuto
peraltro conto che: §
il “Regolamento
degli impianti per sistemi fissi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivi” approvato dal C.C. con deliberazione n. 31 del 10
giugno 2002, è stato parzialmente annullato dal TAR della Toscana, I
Sezione, con sentenza n.12 del 16 gennaio 2003 per illegittimità derivata
dalla delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 12 del 16 gennaio
2002, che dettava i criteri per la localizzazione di tali impianti e per
l’identificazione delle aree sensibili, e per parziale contrasto con le
stesse disposizioni regionali; §
a seguito
dell’entrata in vigore del D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 198
“Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture
di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese, a norma dell’art. 1, comma 2, della L. 21.12.2001 n. 443”, i
procedimenti per l’installazione di stazione radio base per reti di
comunicazioni mobili erano stati autorizzati dagli uffici comunali ai
sensi del citato decreto, secondo il quale tali infrastrutture erano
ritenute compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili
in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti
urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento (art.
3, comma 2), e le relative istanze di autorizzazione e le denunce di
inizio di attività erano da intendersi accolte qualora entro 90 giorni
dalla presentazione non fosse stato comunicato un provvedimento di diniego
(art. 6, comma 1); §
nei
confronti di tale decreto erano state sollevate, anche da parte della
Regione Toscana, eccezioni di illegittimità costituzionale per eccesso di
delega, in particolare per quanto riguardava l’art. 3, comma 2,
eccezioni accolte dalla Corte Costituzionale con sentenza in data 1
ottobre 2003 n. 303, pubblicata sulla G.U. dell’8 ottobre 2003, che ha
dichiarato la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4
settembre 2002 n. 198 per il lamentato eccesso di delega; §
il Consiglio
Comunale nella seduta del 31 gennaio 2003 ha approvato un ordine del
giorno in materia di “telefonia mobile”, con il quale tra l’altro
dava mandato di adottare una variante al Regolamento Urbanistico atta a
disciplinare l’installazione di tali impianti nonché di affidare all’ISPESL
la realizzazione di un piano per il loro corretto insediamento e per la
minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici; §
il Sindaco, con
atto n. 38 del 21 agosto 2003, avente per oggetto “Sospensione, fino al
30 novembre 2003, del rilascio delle autorizzazioni all’installazione,
sul territorio comunale, di stazioni radio base per la telefonia
mobile”, ha sospeso, fino al 30 novembre 2003, il rilascio delle
autorizzazioni all’istallazione di tali impianti allo scopo di
consentire l’esame, la valutazione e l’utilizzazione delle risultanze
dello studio affidato all’ISPESL con determina del CUR n. 1188 del 17
luglio 2003, articolato in 2
fasi, di cui la prima relativa alla corretta localizzazione delle stazioni
radio base da ultimarsi entro il 30 ottobre 2003; §
con nota in data 9
settembre 2003 il Sindaco ha precisato che la volontà espressa nel
provvedimento n. 38/2003 doveva essere intesa nel senso che erano
installabili solo le antenne per le quali al 21 agosto 2003 erano già
stati acquisiti tutti i pareri previsti (ARPAT, USL, Ufficio Territorio e,
quando necessario, Soprintendenza), e per le quali esisteva una specifica
autorizzazione dello SUAP; §
il Consiglio
Comunale con atto n. 85 adottato nella seduta del 25 settembre 2003, sulla
base della motivazione che a tale data non era ancora intervenuta da parte
del CIPE l’individuazione
delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell’art.1, comma
1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e che l’art. 1 del D.Lgs. n.
198/2002 detta disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle
infrastrutture di telecomunicazioni strategiche ai sensi della citata
legge n. 443/2001, ha deliberato di sospendere fino al 30 novembre 2003
anche le venti autorizzazioni rilasciate dallo SUAP antecedentemente al 21
agosto 2003 per acquisire la documentazione attualmente mancante per ogni
singola antenna già autorizzata ed espletare, per ogni impianto, tutte le
verifiche necessarie, dando mandato al dirigente responsabile del SUAP di
porre in essere tutti i provvedimenti necessari e conseguenti; §
avverso tali
decisioni di sospensione fino al 30 novembre 2003 hanno presentato ricorso
al TAR la Vodafone Omnitel N.V., la Wind Telecomunicazioni S.p.A e la TIM
– Telecom Italia Mobile S.p.A., con richiesta di risarcimento danni ed
istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati. Il TAR, I Sez., con
ordinanza dell’11 novembre 2003 ha respinto la domanda incidentale di
sospensione presentata dalla Vodafone “Considerato che non è stata data allegazione di un
pregiudizio grave e irreparabile in supporto ad atti che esauriranno a
breve la loro efficacia”; §
in data 16
settembre 2003 è entrato in vigore il “Codice delle comunicazioni
elettroniche” approvato con D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259; §
in data 19 novembre
2003 è entrato in vigore il D.L. 14 novembre 203 n. 315, che detta
“Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la
valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le
infrastrutture di comunicazione elettronica”, stabilendo all’art. 4
che “I procedimenti di rilascio di autorizzazioni alla installazione di
infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto
legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data di
pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1
ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1 agosto 2003 n.
259. I termini procedimentali, ferma restando la loro decorrenza dalla
data di presentazione della domanda o della denuncia di inizio di attività,
sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo decreto
legislativo n. 259 del 2003”. §
Alla data del 30
novembre 2003 i Gestori non hanno prodotto all’Amministrazione la
documentazione richiesta “comprovante l’individuazione e la puntuale
localizzazione degli interventi definiti strategici” ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1, comma 1, della citata legge n. 443/2001; Rilevato
che il Regolamento approvato in data odierna stabilisce una Programmazione
triennale delle installazioni, articolata per stralci annuali esecutivi,
procedura pianificatoria da attivarsi entro marzo 2004, per cui si rende
necessario in questo periodo intermedio e fino a quando non intervenga
l’approvazione del primo piano esecutivo, a fronte di quanto esposto ai
precedenti punti, ricercare un accordo con i Gestori relativo agli
impianti per la cui installazione erano state presentate allo SUAP istanze
di autorizzazione o denunce di inizio di attività in epoca anteriore alle
decisioni di sospensione assunte con l’atto del Sindaco n. 38 del 21
agosto 2003 e con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 25
settembre 2003; Preso
atto che la società
WIND Telecomunicazioni S.p.A e la società H3G S.p.A. si sono dichiarate
immediatamente disponibili a sottoscrivere un’intesa con
l’Amministrazione secondo i termini e le condizioni riportate nelle
lettere allegate rispettivamente sotto la lettera A] e B], con le quali,
in sintesi, qualora l’Amministrazione assenta all’installazione e/o
alla riconfigurazione di un numero minimo di impianti ritenuti
irrinunciabili dai Gestori per la copertura del servizio, i Gestori si
impegnano a subordinare la realizzazione di tutti gli altri impianti alla
pianificazione prevista per il marzo 2004 ed a studiare soluzioni
alternative per alcune specifiche situazioni; Preso
atto che la società
VODAFONE OMNITEL N.V e la Società TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A non si
sono dichiarate disponibili a sottoscrivere alcun accordo con
l’Amministrazione; Ritenuto
opportuno in questa
fase transitoria al fine di un corretto avvio della gestione della
pianificazione del territorio: 1.
accettare le proposte avanzate dalle società WIND e dalla società
H3G, a fronte della disponibilità dalle stesse dimostrata, consentendo
l’installazione e/o attivazione degli impianti secondo quanto stabilito
negli accordi che vengono allegati al presente atto rispettivamente sotto
le lettera A/1] e B/1] da sottoscriversi tra Comune e Gestori interessati. 2.
consentire invece alla VODAFONE ed alla TIM, in assenza di
un’intesa, l’attivazione degli impianti autorizzati con specifico atto
del SUAP in epoca anteriore alle decisioni di sospensione assunte con
l’atto del Sindaco n. 38 del 21 agosto 2003 e con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 85 del 25 settembre 2003, purchè conformi ai
vigenti strumenti urbanistici ed ai criteri dettati dagli articoli 4 e 6
del Regolamento citato in oggetto; VISTO
il parere non favorevole espresso dalla Dirigente e dalla Responsabile del
SUAP, ed il visto per presa visione del Responsabile del Servizio
Finanziario, rispettivamente allegati sotto le lettere C) e D); Ritenuto
comunque:
-
che risulta necessario adottare provvedimenti conseguenti
all’approvazione del Regolamento comunale per l’installazione, il
monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile
operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHZ al
fine sia di dare piena efficacia alla decisione del Sindaco n. 38 in data
21 agosto 2003, nonché a quanto disposto con atto del Consiglio Comunale
n. 85 adottato nella seduta del 25 settembre 2003, rispetto ai quali la
delibera in oggetto si pone come atto meramente consequenziale, sia di
evitare l’indiscriminata installazione sul territorio comunale degli
impianti i cui procedimenti sono stati attivati ai sensi del D.Lgs. n.
198/2002, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 303 del 1 ottobre 2003;
-
che l’adozione dell’atto in oggetto rientra nei poteri
pianificatori di competenza del Consiglio Comunale.
DELIBERA
per
i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente richiamati,
fino a quando non intervenga l’approvazione del Programma Triennale
delle installazioni e del primo Stralcio annuale esecutivo, secondo quanto
disciplinato dal “Regolamento comunale per l’installazione, il
monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile
operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz”
approvato da questo Consiglio Comunale in data odierna: 1.
di consentire alla società VODAFONE OMNITEL N.V. ed alla Società
TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. l’installazione e/o l’attivazione
degli impianti autorizzati con specifico atto del SUAP in epoca anteriore
alle decisioni di sospensione assunte con l’atto del Sindaco n. 38 del
21 agosto 2003 e con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 25
settembre 2003, purché conformi ai vigenti strumenti urbanistici ed ai
criteri dettati dagli articoli 4 e 6 del Regolamento citato in oggetto.
Per gli interventi assentiti autorizza gli uffici comunali competenti ad
emettere entro 15 giorni dalla data di approvazione della presente
delibera specifico atto ricognitorio, previa verifica della conformità
agli strumenti urbanistici ed ai criteri dettati dal Regolamento citato. 2.
di consentire alla società WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A unitamente
alla ERICSSON Telecomunicazioni S.p.A l’installazione e/o attivazione
dei seguenti impianti:
previa
sottoscrizione dell’accordo allegato sotto la lettera A/1], che con il
presente atto viene approvata e ne costituisce sua parte integrante e
sostanziale e con il quale vengono stabiliti termini e condizioni
dell’accordo. 3.
di consentire alla società H3G S.p.A l’installazione e/o
attivazione dei seguenti impianti:
previa
sottoscrizione dell’accordo allegato sotto la lettera B/1], che con il
presente atto viene approvata e ne costituisce sua parte integrante e
sostanziale e con il quale vengono stabiliti termini e condizioni
dell’accordo. 4.
di incaricare il Sindaco a sottoscrivere gli accordi citati apportando
ogni modifica ritenuta opportuna e non essenziale, fermo restando che in
caso di mancata intesa il Gestore interessato potrà installare e/o
attivare unicamente gli impianti autorizzati con specifico atto del SUAP
in epoca anteriore alle decisioni di sospensione assunte con l’atto
del Sindaco n. 38 del 21 agosto 2003 e con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 85 del 25 settembre 2003, purché conformi ai
vigenti strumenti urbanistici ed ai criteri dettati dagli articoli 4 e 6
del Regolamento citato in oggetto. La presente
proposta di deliberazione viene posta in votazione e approvata a
maggioranza dei presenti con voti espressi nelle forme di legge e
controllati dagli scrutatori. Il risultato della votazione è il seguente: Presenti e
Votanti 32 Favorevoli
21 Contrari
11 (Bini,Fantozzi,Luperini,Buscemi,Granchi,Mezzanotte,Tramontana,
Conti,Petrucci,Silvestri,Mancini) La presente
deliberazione viene quindi dichiarata immediatamente eseguibile in esito
alla seguente votazione: Presenti e
Votanti 32 Favorevoli
21 Contrari
11 (Bini,Fantozzi,Luperini,Buscemi,Granchi,Mezzanotte,Tramontana,
Conti,Petrucci,Silvestri,Mancini)
ALLEGATO A alla delibera di C.C. n. 105
del 2/12/2003
ALLEGATO A/1 alla delibera di C.C. n. 105
del 2/12/2003 Intesa
tra il Comune di Pisa e Wind Telecomunicazioni S.p.A. – Ericsson
Telecomunicazioni S.p.A per l’installazione, il monitoraggio e la
localizzazione degli impianti di telefonia mobile operanti
nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz Tra Il
COMUNE DI PISA, con sede in Pisa Piazza XX Settembre in persona del
SINDACO p.t. in attuazione di quanto disposto dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. del ad
oggetto “Provvedimenti conseguenti all’approvazione del “Regolamento
comunale per l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli
impianti di telefonia mobile operanti nell’intervallo di frequenza
compresa tra 0 Hz e 300GHz” ed
alla adozione della variante al Regolamento Urbanistico relativa
all’insediamento di tali impianti” E la
Wind s.p.a con sede in
in persona del legale rappresentante………… e
la Ericsson s.p.a. sede in
in persona del legale rappresentante………… di
seguito indicati come Gestore PREMESSO
che -
il Sindaco, con atto n. 38 del 21 agosto 2003, avente per oggetto
“Sospensione, fino al 30 novembre 2003, del rilascio delle
autorizzazioni all’installazione, sul territorio comunale, di stazioni
radio base per la telefonia mobile”, ha sospeso, fino al 30 novembre
2003, il rilascio delle autorizzazioni all’istallazione di tali impianti
allo scopo di consentire l’esame, la valutazione e l’utilizzazione
delle risultanze dello studio affidato all’ISPESL con determina del CUR
n. 1188 del 17 luglio 2003, articolato
in 2 fasi, di cui la prima relativa alla corretta localizzazione delle
stazioni radio base da ultimarsi entro il 30 ottobre 2003; -
con nota in data 9 settembre 2003 il Sindaco ha precisato che la
volontà espressa nel provvedimento n. 38/2003 doveva essere intesa nel
senso che erano installabili solo le antenne per le quali al 21 agosto
2003 erano già stati acquisiti tutti i pareri previsti (ARPAT, USL,
Ufficio Territorio e, quando necessario, Soprintendenza), e per le quali
esisteva una specifica autorizzazione dello
SUAP; -
il Consiglio Comunale con atto n. 85 adottato nella seduta del 25
settembre 2003, sulla base della motivazione che a tale data non era
ancora intervenuta da parte del CIPE
l’individuazione delle infrastrutture considerate strategiche ai
sensi dell’art.1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e che
l’art. 1 del D.Lgs. n. 198/2002 detta disposizioni volte ad accelerare
la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche ai
sensi della citata legge n. 443/2001, ha deliberato di sospendere fino al
30 novembre 2003 anche le venti autorizzazioni rilasciate dallo SUAP
antecedentemente al 21 agosto 2003 per acquisire la documentazione
attualmente mancante per ogni singola antenna già autorizzata ed
espletare, per ogni impianto, tutte le verifiche necessarie, dando mandato
al dirigente responsabile del SUAP di porre in essere tutti i
provvedimenti necessari e conseguenti; -
in data 16 settembre 2003 è entrato in vigore il “Codice delle
comunicazioni elettroniche” approvato con D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259; -
in data 19 novembre 2003 è entrato in vigore il D.L. 14 novembre
203 n. 315, che detta “Disposizioni urgenti in tema di composizione
delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di
procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione
elettronica”, stabilendo all’art. 4 che “I procedimenti di rilascio
di autorizzazioni alla installazione di infrastrutture di comunicazioni
elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002,
n. 198, ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 303 del 1 ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto
legislativo 1 agosto 2003 n. 259. I termini procedimentali, ferma restando
la loro decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della
denuncia di inizio di attività, sono computati ai sensi degli articoli 87
e 88 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003”. -
I
Gestori, in qualità di concessionari del servizio di telefonia mobile,
hanno l’obbligo di attivare la rete e di garantire una copertura minima
del servizio sul territorio entro i termini stabiliti dalle concessioni
stipulate con il Ministero; -
Tra
gli obiettivi primari del Comune rientra sia quello di disciplinare,
attraverso i propri strumenti di pianificazione, il corretto inserimento
di questi impianti in un territorio di particolare pregio storico
artistico e ambientale nonché di tenere in considerazione, anche per
quanto riguarda questa materia, le preoccupazioni sollevate da singoli
cittadini o da comitati; -
Il Regolamento in corso di approvazione ha quindi previsto una
Programmazione triennale delle installazioni articolata per stralci annuali esecutivi, procedura
pianificatoria da attivarsi
entro il 30 marzo 2004; tutto
ciò premesso concordano quanto segue -
1.
Il Comune, preso atto che il Gestore alla data dei provvedimenti di
sospensione adottati dall’Amministrazione non ha ancora completato la
rete, vista la documentazione esistente agli atti, ivi compresi i pareri
espressi dagli uffici comunali ed autorità competenti, consente
l’installazione e l’attivazione degli impianti di seguito elencati,
indicati quali irrinunciabili per la copertura del servizio dal Gestore:
-
2.
Rispetto a tali impianti il Gestore si impegna a riprogettare l’impianto
di via Pietrasantina, prevedendo una collocazione ancora più distante
dalle abitazioni; -
3.
Per quanto riguarda tutte le altre istanze sospese, il Gestore si impegna
a subordinare la realizzazione alla pianificazione prevista per il mese di
marzo 2004; -
4.
Per gli interventi assentiti con il presente accordo il Comune autorizza
gli uffici competenti a emettere specifico atto ricognitorio; -
5.
Il Gestore si impegna a perseguire, così come richiesto dal Comune, ove
possibile e compatibilmente con le esigenze di copertura e qualità del
servizio, su tutto il
territorio cittadino le emissioni entro il limite di qualità pari a 3
V/m; -
6.
il Comune ed il Gestore ritengono di comune interesse, data la natura
monumentale della città, procedere già con il primo programma triennale
alla riqualificazione di eventuali installazioni particolarmente
impattanti, -
7.
Il Gestore dichiara che la sottoscrizione del presente accordo non
comporta rinuncia ai ricorsi pendenti in sede giudiziale Pisa,
dicembre 2003 Letto,
approvato e sottoscritto ERICSSON
S.P.A. WIND
S.P.A IL
COMUNE DI PISA
ALLEGATO B alla delibera di C.C. n.
del Gentili
Ass.re Ghezzi, Avv. Ridondelli e Presidente Dell'Omodarme, con
riferimento all'incontro di lunedì 24/11 durante il quale, alla presenza
del Sindaco Fontanelli, ci è stata formulata la possibilità di
addivenire ad un accordo scritto con codesta Amministrazione che
disciplini il regime transitorio che si determinerà tra il momento in cui
sarà reso attuativo il regolamento per la telefonia per il vostro comune,
previsto per inizio dicembre, e la data di presentazione della
pianificazione prevista dallo stesso per il prossimo Marzo 2004, vi elenco
i contenuti minimi che l'accordo in questione dovrebbe prevedere per
essere da noi accolto: 1.
N. 8 stazioni irrinunciabili che dovranno essere previste come realizzabili
da subito in deroga al regolamento:
Resta
inteso che per l'impianto 3225 Pisa Corridoni si accetterebbe la
riprogettazione sul serbatoio comunale dove è già presente Wind e per
l'impianto 3227 Pisa Macelli si accetterebbe il cositing con Vodafone;
diversamente non sarebbe per noi assolutamente possibile rinunciare agli
impianti 3569 Pisa Lung.no Pacinotti e 3568 Pisa XXIV Maggio avendo già
dimostrato ampia disponibilità nel considerare soluzioni alternative da
voi suggerite per altri tre impianti (il cositing con Wind come
alternativa per l'impianto 3226 Pisa Areoporto, l'eventuale Scuola S. Anna
come alternativa al 3218 Pisa Cavalieri di V. Fucini e l'eventuale palo di
illuminazione della Superal come alternativa al 3220 Pisa Miracoli). 2.
N. 10 stazioni per le quali sarà necesario conoscere
nell'accordo la compatibilità o meno con l'emanando regolamento
e la cui realizzazione, in caso di compatibilità, sarebbe quindi
solamente differita nel tempo dovendo essere autorizzata a valle
dell'approvazione della pianificazione di marzo (per i primi tre impianti
di questa seconda lista vale quando già esposto al punto precedente):
In
attesa di un vostro cortese sollecito riscontro alla presente ai fini del
perfezionamento dell'accordo, porgo Distinti
Saluti
Massimiliano Quintavalle
ALLEGATO B/1 alla delibera di C.C. n.
del Intesa
tra il Comune di Pisa e H3G S.p.A per l’installazione, il monitoraggio e
la localizzazione degli impianti di telefonia mobile operanti
nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz TRA Il
COMUNE DI PISA, con sede in Pisa Piazza XX Settembre in persona del
SINDACO p.t. in attuazione di quanto disposto dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. del
ad oggetto “Provvedimenti conseguenti all’approvazione del
“Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio e la
localizzazione degli impianti di telefonia mobile operanti
nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300GHz”
ed alla adozione della variante al Regolamento Urbanistico relativa
all’insediamento di tali impianti” E la
H3G S.p.A con sede in
in persona del legale rappresentante………… PREMESSO
che -
il Sindaco, con atto n. 38 del 21 agosto 2003, avente per oggetto
“Sospensione, fino al 30 novembre 2003, del rilascio delle
autorizzazioni all’installazione, sul territorio comunale, di stazioni
radio base per la telefonia mobile”, ha sospeso, fino al 30 novembre
2003, il rilascio delle autorizzazioni all’istallazione di tali impianti
allo scopo di consentire l’esame, la valutazione e l’utilizzazione
delle risultanze dello studio affidato all’ISPESL con determina del CUR
n. 1188 del 17 luglio 2003, articolato
in 2 fasi, di cui la prima relativa alla corretta localizzazione delle
stazioni radio base da ultimarsi entro il 30 ottobre 2003; -
con nota in data 9 settembre 2003 il Sindaco ha precisato che la
volontà espressa nel provvedimento n. 38/2003 doveva essere intesa nel
senso che erano installabili solo le antenne per le quali al 21 agosto
2003 erano già stati acquisiti tutti i pareri previsti (ARPAT, USL,
Ufficio Territorio e, quando necessario, Soprintendenza), e per le quali
esisteva una specifica autorizzazione dello
SUAP; -
il Consiglio Comunale con atto n. 85 adottato nella seduta del 25
settembre 2003, sulla base della motivazione che a tale data non era
ancora intervenuta da parte del CIPE
l’individuazione delle infrastrutture considerate strategiche ai
sensi dell’art.1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e che
l’art. 1 del D.Lgs. n. 198/2002 detta disposizioni volte ad accelerare
la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche ai
sensi della citata legge n. 443/2001, ha deliberato di sospendere fino al
30 novembre 2003 anche le venti autorizzazioni rilasciate dallo SUAP
antecedentemente al 21 agosto 2003 per acquisire la documentazione
attualmente mancante per ogni singola antenna già autorizzata ed
espletare, per ogni impianto, tutte le verifiche necessarie, dando mandato
al dirigente responsabile del SUAP di porre in essere tutti i
provvedimenti necessari e conseguenti; -
in data 16 settembre 2003 è entrato in vigore il “Codice delle
comunicazioni elettroniche” approvato con D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259; -
in data 19 novembre 2003 è entrato in vigore il D.L. 14 novembre
203 n. 315, che detta “Disposizioni urgenti in tema di composizione
delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di
procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione
elettronica”, stabilendo all’art. 4 che “I procedimenti di rilascio
di autorizzazioni alla installazione di infrastrutture di comunicazioni
elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002,
n. 198, ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 303 del 1 ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto
legislativo 1 agosto 2003 n. 259. I termini procedimentali, ferma restando
la loro decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della
denuncia di inizio di attività, sono computati ai sensi degli articoli 87
e 88 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003”. -
I
Gestori, in qualità di concessionari del servizio di telefonia mobile,
hanno l’obbligo di attivare la rete e di garantire una copertura minima
del servizio sul territorio entro i termini stabiliti dalle concessioni
stipulate con il Ministero; -
Tra
gli obiettivi primari del Comune rientra sia quello di disciplinare,
attraverso i propri strumenti di pianificazione, il corretto inserimento
di questi impianti in un territorio di particolare pregio storico
artistico e ambientale nonché di tenere in considerazione, anche per
quanto riguarda questa materia, le preoccupazioni sollevate da singoli
cittadini o da comitati; -
Il Regolamento in corso di approvazione ha quindi previsto una
Programmazione triennale delle installazioni articolata per stralci
annuali esecutivi, procedura pianificatoria
da attivarsi entro il 30 marzo 2004; Tutto
ciò premesso concordano quanto segue -
1.
Il Comune, preso atto che H3G alla data dei provvedimenti di sospensione
adottati dall’Amministrazione non aveva alcun impianto attivo, vista la
documentazione esistente agli atti, ivi compresi i pareri espressi dagli
uffici comunali ed autorità competenti, consente l’installazione e
l’attivazione degli impianti di seguito elencati, indicati quali
irrinunciabili per la copertura del servizio da H3g:
-
2.
Rispetto a tali impianti H3G si impegna a riprogettare l’impianto
3225 Pisa Corridoni sul serbatoio comunale in via Francesco da Buti,
dove è già presente Wind, nonché l'impianto 3227 Pisa Macelli in
cositing con Vodafone; -
3.
Per quanto riguarda tutte le altre istanze sospese, H3g s.p.a. si impegna
a subordinare la realizzazione alla pianificazione prevista per il mese di
marzo 2004, precisando fin d’ora che verranno studiate soluzione
alternative per gli impianti seguenti:
-
4.
Per gli interventi assentiti con il presente accordo il Comune autorizza
gli uffici competenti a emettere specifico atto ricognitorio; -
5.
H3G si impegna a perseguire, così come richiesto dal Comune, ove
possibile e compatibilmente con le esigenze di copertura e qualità del
servizio, su tutto il territorio cittadino le emissioni entro il limite di
qualità pari a 3 V/m; -
6.
Il Comune e H3G ritengono di comune interesse, data la natura monumentale
della città, procedere già con il primo programma triennale alla
riqualificazione di eventuali installazioni particolarmente impattanti, -
7.
H3G dichiara che la sottoscrizione del presente accordo non comporta
rinuncia ai ricorsi eventualmente pendenti in sede giudiziale Pisa
dicembre 2003 Letto,
approvato e sottoscritto H3G IL
COMUNE DI PISA
Oggetto:
Provvedimenti
conseguenti all’approvazione del “Regolamento comunale per
l’installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di
telefonia mobile operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0
Hz e 300GHz” Ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 276, testo
unico degli enti locali , si
esprime parere non favorevole di regolarità tecnica atteso
che quanto disposto nella proposta di deliberazione in oggetto ha natura
tecnico-gestionale e, in quanto tale, non rientra tra l’elenco delle
materie di competenza consiliare previste dall’articolo 42 comma 2 del
citato decreto che, com’è noto, ha carattere tassativo. La
Dirigente SUAP
La Responsabile SUAP Avv.
Laura Giannotti
avv. Renata Ridondelli
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