Parte III
Disposizioni riferite alle unità territoriali organiche elementari

Articolo 52 - Unità territoriali organiche elementari

1. Per unità territoriali organiche elementari il presente piano intende, e distintamente individua e perimetra, le porzioni minime di territorio in riferimento alle quali si è ritenuto possano essere unitariamente considerate e risolte, in termini sistemici, pluralità di problemi di natura urbana e territoriale. Le disposizioni riferite alle unità territoriali organiche elementari, pertanto, specificano ed integrano, con riferimento alle caratteristiche individue dei luoghi compresi nelle porzioni di territorio considerate, nonché in considerazione delle interdipendenze e delle interrelazioni tra episodi ed elementi territoriali, e tra tematismi specifici, le disposizioni riferite alle articolazioni dei sistemi territoriali, di cui alla Parte II.

2. Ognuna delle unità territoriali organiche elementari è individuata, nelle tavole di cui alla lettera c5 dell'articolo 2, mediante un numero progressivo.

3. Ad ogni unità territoriale organica elementare corrisponde una delle schede norma che compongono l'Appendice 1, la quale costituisce parte integrante delle presenti norme. Ogni scheda reca:

a) l'indicazione dei dati identificativi (numero, denominazione, superficie territoriale totale) dell'unità territoriale organica elementare;

b) una sintetica descrizione di "Processo di formazione e connotati attuali" dell'unità territoriale organica elementare;

c) l'indicazione delle "Invarianti strutturali" riconosciute nell'unità territoriale organica elementare;

d) l'indicazione degli "Obiettivi qualitativi e funzionali" afferenti l'intera unità territoriale organica elementare;

e) l'indicazione degli "Obiettivi qualitativi e funzionali locali", riferiti a specifici siti od elementi ricadenti nell'unità territoriale organica elementare;

f) l'indicazione delle dimensioni massime ammissibili dei carichi insediativi nell'intera unità territoriale organica elementare;

g) le disposizioni afferenti le "Salvaguardie", espresse mediante l'indicazione delle disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione, interessanti immobili ricadenti nell'unità territoriale organica elementare, delle quali viene sospesa l'efficacia sino all'entrata in vigore del regolamento urbanistico, ovvero di programmi integrati di intervento;

4. In aggiunta al carico urbanistico massimo ammissibile per usi abitativi ordinari derivante dalla somma dei carichi urbanistici massimi ammissibili per tali usi nelle singole unità territoriali organiche elementari, stabiliti a norma della lettera f) del comma 3, il regolamento urbanistico può prevedere non più di ulteriori 100 alloggi, distribuibili, a discrezione del medesimo regolamento urbanistico, in non meno di tre unità territoriali organiche elementari.

5. Il regolamento urbanistico provvede comunque, anche in assenza di puntuale ed esauriente indicazione dettata dalle schede norma che compongono l'Appendice 1, ad assicurare il rispetto delle pertinenti disposizioni relative alle dotazioni di spazi per servizi pubblici e/o ad uso collettivo.

6. Il regolamento urbanistico prevede gli standard urbanistici nel rispetto degli obbiettivi minimi di piano strutturale anche con possibilità di trasferimento di quote tra utoe contigue.