Parte II
Disposizioni riferite ai sistemi ed alle relative articolazioni

Titolo I
Tutela dell'integrità fisica del territorio

Capo 1
Condizioni e limitazioni alla disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni derivanti dalle condizioni di pericolosità geologica ed idraulica e dalle caratteristiche idrogeologiche

 Articolo 4 - Disposizioni applicative

1. Il presente Capo definisce le articolazioni del territorio comunale sotto il profilo della pericolosità geologica ed idraulica e delle caratteristiche idrogeologiche.

2. Il regolamento urbanistico, ed i programmi integrati d'intervento, nel dettare le discipline dettagliate e puntuali di rispettiva competenza, possono definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni di immobili, solamente con le limitazioni ed alle condizioni dettate dalle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Capo.

3. Al rispetto delle limitazioni e delle condizioni dettate dalle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Capo sono altresì tenuti i piani ed i programmi settoriali comunali suscettibili di incidere sugli assetti e sulle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono.

 

Articolo 5 - Classi di pericolosità

1. La tavola di cui alla lettera b2.10 dell'articolo 2 articola l'intero territorio comunale nelle seguenti classi e sottoclassi di pericolosità geologico-idraulica:

- classe 2 - pericolosità bassa: comprende le zone situate a quote superiori a ml 2 considerati rispetto al ciglio di sponda o piede esterno dell’argine, con caratteristiche tecniche apparentemente stabili (sulle quali permangono dubbi che potranno essere chiariti dopo un’indagine geognostica a supporto della progettazione edilizia) e zone per le quali non ci sono notizie storiche di inondazioni;

- classe 3 - pericolosità media: comprende zone in cui sono assenti fenomeni attivi, poste a quote inferiori a 2 metri misurate dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda del corso d’acqua corrispondente e ricadente nel sistema della bonifica per il quale esistono notizie storiche di allagamenti causati da crisi della bonifica, oppure zone protette da opere idrauliche, per le quali esistono notizie storiche di esondazioni; si articolano in tre sottoclassi:

- sottoclasse 3 a - pericolosità medio/bassa: comprende zone in cui il tetto delle argille compressibili è posto a profondità superiori a 2 metri dal piano campagna;

- sottoclasse 3 b - pericolosità media: comprende zone in cui il tetto delle argille compressibili è posto a profondità compresa tra 1 metro e 2 metri dal piano campagna, ovvero zone soggette ad allagamenti per difficoltà di drenaggio in caso di eventi piovosi intensi,

- sottoclasse 3 c - pericolosità medio/elevata: comprende zone soggette a frequenti allagamenti e tracimazioni dei canali di bonifica, ovvero zone nelle quali le argille compressibili sono poste a profondità minori di 1 metro dal piano campagna;

- classe 4 - pericolosità elevata: comprende la fascia costiera interessata da fenomeni di erosione o sedimentazione, zone poste a quote inferiori al livello del mare (quote inferiori a 0 sul livello del mare), zone per le quali sussistono notizie storiche di inondazioni, non protette da opere idrauliche, situate a quote altimetriche inferiori a 2 metri rispetto al ciglio di sponda, zone depresse permanentemente allagate.

 

Articolo 6 - Disposizioni correlate alle classi di pericolosità ed alle caratteristiche idrogeologiche

1. Alle classi di pericolosità di cui all'articolo 5 ed alle caratteristiche idrogeologiche sono correlate le disposizioni dei successivi commi del presente articolo.

Nelle zone ricadenti nella classe 2 - In relazione all’incidenza sul terreno ed alla destinazione d’uso dei diversi tipi di trasformazione considerata, dovranno essere applicate le normative vigenti, D.M. 11/3/88 e D.C.R. 230/94 (art.2, 3 e 4) per gli interventi diretti, e D.C.R. 94/85 e D.C.R. 230/94 per atti di pianificazione relativi alle varianti di P.R.G. e S.U.A. Tali orientamenti si riferiscono esclusivamente alla attuale fase transitoria in attesa della redazione della Carta di Fattibilità.

Nelle zone ricadenti nella classe 3a - pericolosità medio/bassa le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni di immobili possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, subordinatamente all'effettuazione di indagini idrologico-idrauliche, per le quali sono lasciati ampi margini di discrezionalità, a livello di bacino o di sottobacino interessato, tese a verificare l’assenza di implicazioni negative sul sistema di scolo delle acque.

In relazione all’incidenza sul terreno ed alla destinazione d’uso dei diversi tipi di trasformazione considerata, dovranno essere applicate le normative vigenti, D.M. 11/3/88 e D.C.R. 230/94 (art.2, 3 e 4) per gli interventi diretti, e D.C.R. 94/85 e D.C.R. 230/94 per atti di pianificazione relativi alle varianti di P.R.G. e S.U.A. Tali orientamenti si riferiscono esclusivamente alla attuale fase transitoria in attesa della redazione della Carta di Fattibilità

4. Nelle zone ricadenti nella classe 3b - pericolosità media le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni di immobili possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, subordinatamente:

- alla realizzazione di carte geologiche di dettaglio corredate di sezioni;

- all'effettuazione di campagne geognostiche estese sino alla profondità dove si ha influenza diretta o indiretta delle trasformazioni od utilizzazioni considerate, volta a definire le caratteristiche litostratigrafiche del sottosuolo con la parametrizzazione geotecnica, la pressione ammissibile sul terreno di fondazione, la stima dell’entità dei cedimenti;

- alla realizzazione di specifiche indagini idrologico-idrauliche a livello di bacino o di sottobacino interessato, comprendenti rilievi plano altimetrici ed eventuali sezioni dei corsi d’acqua correlati.

5. Nelle zone ricadenti nella classe 3c - pericolosità medio/elevata le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni di immobili possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, subordinatamente:

- alla realizzazione di carte geologiche di dettaglio corredate di sezioni;

- all'effettuazione di approfondite campagne geognostiche estese sino alla profondità dove si ha influenza diretta o indiretta delle trasformazioni od utilizzazioni considerate, volta a definire le caratteristiche litostratigrafiche del sottosuolo con la parametrizzazione geotecnica, la pressione ammissibile sul terreno di fondazione, la stima dell’entità dei cedimenti;

- alla realizzazione di indagini idrologico-idrauliche, a livello di bacino o di sottobacino interessato, comprendenti rilievi plano altimetrici e sezioni dei corsi d’acqua correlati;

- alle effettuazione di verifiche idrauliche delle sezioni rilevate nell’area interessata in relazione ai tempi di ricorrenza definiti su base idrologica secondo i tempi di ritorno stabiliti per la bonifica..

6. Nelle zone ricadenti nella classe 4 - pericolosità elevata non possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, trasformazioni fisiche che non consistano in interventi finalizzati alla bonifica ed alla messa in sicurezza geomorfologica ed idraulica, ovvero in opere di protezione idrogeologica ed eventualmente in opere di attraversamento del corso d’acqua. Deve essere richiesto che tali trasformazioni siano comunque effettuate in base ad esaurienti progetti che prevedano il miglioramento delle caratteristiche dei terreni e tecniche fondazionali particolari. Possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate compatibili, solamente le utilizzazioni coerenti con le predette trasformazioni, e con gli assetti che possono derivarne e comunque sempre nel rispetto degli adempimenti prescritti dalla D.C.R. 230/94, art.7, comma 6.4.

7. Nelle zone di ricarica degli acquiferi le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni di immobili possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, subordinatamente allo svolgimento di uno studio idrogeologico di dettaglio, esteso ad un significativo intorno dell'area interessata, effettuato con la seguente procedura:

- valutazione del parametro propagazione: identificazione, localizzazione e valutazione quantitativa della risorsa significativa, attraverso la sua caratterizzazione geometrica ed il calcolo dei parametri idrogeologici dell'acquifero; censimento dei pozzi presenti ed esecuzione di prove a portata costante;

- valutazione dei parametri penetrazione, abbattimento ed infiltrazione: caratterizzazione idrogeologica della copertura satura ed insatura per mezzo di prove in situ (geomeccaniche, geofisiche e di permeabilità), caratterizzazione cliviometrica;

- verifica quantitativa della vulnerabilità dell'acquifero in relazione ai tempi di arrivo dei possibili fattori inquinanti.

 

Articolo 7 - Disposizioni correlate agli "ambiti"

1. La tavola di cui alla lettera b2.10 dell'articolo 2 individua e perimetra, con riferimento all'intero territorio comunale, gli ambiti denominati "A1" e "B" ai sensi della Deliberazione del consiglio regionale 21 giugno 1994, n.230.

2. L'ambito "A1" comprende: gli alvei dei corsi d'acqua; le golene del fiume Arno; gli argini; le aree ricadenti nelle due fasce di 10 metri di larghezza adiacenti ai corsi d’acqua, misurate a partire dai piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, dai cigli di sponda. L'ambito "B" comprende le aree poste a quote altimetriche inferiori a 2 metri rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda, fermo restando che il suo limite, misurato perpendicolarmente dall’asse del corso

d’acqua, non supera la distanza di 300 metri dal piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda.

3. Nell'ambito "A1" possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque, ove richiesto, previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, nonché a condizione che sia prescritta l'attuazione delle precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico correlative alla natura dell'intervento ed allo specifico contesto territoriale, e delle misure atte a migliorare l'accessibilità al corso d'acqua, esclusivamente le seguenti trasformazioni ed utilizzazioni:

A) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;

B) l'effettuazione delle opere connesse alla realizzazione:

b1. di attraversamenti trasversali del corso d'acqua relativi a strade, a percorsi ferroviari, ad impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, ad impianti a rete di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni;

b2. di adeguamento delle infrastrutture esistenti, anche se non implicanti soltanto l'attraversamento trasversale dell'ambito, purché non comportanti il loro avanzamento verso il corso d'acqua;

b3. di impianti puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui;

C) l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo e delle attività selvicolturali, essendo preclusa la nuova costruzione di manufatti di qualsiasi natura che possano ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di inondazione, quali recinzioni, depositi, serre, tettoie, piattaforme, e simili, eccezione fatta per:

c1. le vasche per acquacoltura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;

c2. le strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, e le piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, in entrambi i casi non in rilevato, e non asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti;

D) la realizzazione di parchi aperti al pubblico, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli, ed essendo preclusa la nuova costruzione di manufatti di qualsiasi natura che possano ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di inondazione, quali recinzioni, tettoie, piattaforme, e simili, eccezione fatta per i percorsi e gli spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, e le attrezzature mobili, od amovibili;

E) qualsiasi trasformazione di tipo conservativo dei manufatti edilizi esistenti aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, ed ogni utilizzazione compatibile con le loro caratteristiche.

4. Relativamente all'ambito "B" le trasformazioni afferenti nuovo impianto di aree urbanizzate ed edificate assimilabili alle zone di tipo C, D ed F per attrezzature generali, tra di esse non essendo nella fattispecie inclusi i parchi, quelle di nuova realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali e quelle comunque implicanti incrementi di superficie coperta superiore a 500 metri quadrati, possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, soltanto ove si verifichi l'insieme delle seguenti condizioni:

a) sia dimostrata l'impossibilità di soddisfare la domanda alla quale le suindicate trasformazioni devono dare risposta mediante trasformazioni interessanti il territorio già urbanizzato ed edificato, ferme restando le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 1995, n.5;

b) sia dimostrata la necessità, in rapporto ad esigenze di interesse pubblico, di definire e prescrivere, ovvero di dichiarare ammissibili, le suindicate trasformazioni, comunque all'interno dell'ambito "B";

c) sia effettuata sul corso d'acqua interessato una specifica indagine idrologico-idraulica al fine di individuare l'eventuale presenza del rischio idraulico valutato sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale, e, in presenza di tale rischio, siano individuati gli interventi di regimazione idraulica dimensionati sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale nonché le aree da destinare agli stessi, per preservare dal rischio idraulico sia gli insediamenti risultanti dalle suindicate trasformazioni che quelli vicini;

d) sia stabilito che le suindicate trasformazioni possono essere effettuate soltanto ove gli interventi di regimazione idraulica che siano stati individuati a norma della lettera c) vengano programmati e realizzati almeno contestualmente all'effettuazione delle predette suindicate trasformazioni

5. Gli interventi di regimazione idraulica di cui al comma 4 non devono aggravare le condizioni di rischio a valle degli insediamenti protetti. Nel casi in cui il corso d'acqua interessato ricada nell'ambito di comprensori di bonifica, o sia ricettore di acque provenienti da tali comprensori, gli interventi di regimazione idraulica di cui al comma 4 devono essere correlati all'assetto idraulico degli stessi.

Capo 2
Condizioni e limitazioni alla disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni derivanti dalle condizioni di fragilità ambientale

Articolo 8 - Disposizioni applicative

1. Il presente Capo detta disposizioni volte a perseguire la tutela dell'integrità fisica del territorio in ragione delle condizioni, in atto o potenziali, di fragilità ambientale.

2. Il regolamento urbanistico, ed i programmi integrati d'intervento, nel dettare le discipline dettagliate e puntuali di rispettiva competenza, possono definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni di immobili, solamente con le limitazioni ed alle condizioni dettate dalle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Capo.

3. Ogni piano o programma settoriale, ed ogni atto amministrativo, regolamentare o di valenza generale, comunale, è tenuto, oltreché a rispettare le limitazioni e le condizioni dettate dalle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Capo, a perseguire gli obiettivi e ad applicare le direttive indicate dalle medesime disposizioni.

Articolo 9 - Disposizioni relative al "sistema aria"

1. Deve essere perseguito il miglioramento della qualità dell’aria, affinché non si verifichino superamenti dei livelli di attenzione e di allarme, e siano assicurati gli obiettivi di qualità, fissati dal decreto ministeriale 25 novembre 1994, recante "Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994", dei livelli di protezione dall’ozono fissati dal decreto ministeriale 16 maggio 1996, recante "Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono", dei valori limite e dei valori guida stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n.183", nonchè dei livelli sonori ammissibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e della legge 26 ottobre 1995, n.447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

2. La finalità di cui al comma 1 deve essere perseguita, in particolare, attraverso:

a) la stabilizzazione, ai livelli del 1990, delle emissioni inquinanti e climalteranti derivanti dai consumi di fonti energetiche, con interventi di razionalizzazione dei consumi stessi;

b) la riduzione dei flussi di traffico veicolare;

c) l'ubicazione delle nuove attività produttive che comportano emissioni inquinanti o acustiche, ed il progressivo trasferimento di quelle esistenti, a distanza dai centri abitati, e comunque in aree tali per cui i fenomeni di trasporto degli inquinanti in atmosfera non comportino la ricaduta degli stessi sui centri abitati.

3. Nella definizione dei piani dei trasporti urbani, dei piani urbani del traffico, degli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico, e nelle scelte localizzative delle funzioni, devono essere assunte come prioritarie le valutazioni riguardanti le emissioni inquinanti e sonore, e l'adozione di misure finalizzate alla loro riduzione, assicurando altresì il coordinamento con le determinazioni assunte ai sensi della classificazione acustica del territorio comunale e con gli eventuali piani di risanamento acustico, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n.447.

4. Deve essere assicurato il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, nonché dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, definiti dalla normativa attuativa della legge 26 ottobre 1995, n.447.

Articolo 10 - Disposizioni relative al "sistema acqua"

1. Deve essere perseguito il massimo risparmio idrico per l’approvvigionamento idropotabile, anche al fine di ridurre la dipendenza idrica da fonti di approvvigionamento ubicate sul territorio di altri comuni, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

a) risanamento e graduale ripristino della rete acquedottistica esistente al fine di ridurre le perdite a valori tecnicamente accettabili (non più del 20 per cento);

b) razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, attraverso l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse idriche, e quindi riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi, ponendo in essere:

- la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;

- il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, secondo i criteri definiti nella normativa tecnica attuativa della legge 5 gennaio 1994, n.36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

- la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche;

- l'attivazione di incentivi e agevolazioni destinate ad indirizzre il settore industriale verso un più elevato utilizzo di acqua di ricircolo;

- la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.

2. Non possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, trasformazioni, fisiche o funzionali, che diano luogo ad utenze con consumi idrici superiori a 10.000 mc/anno se non prescrivendo la razionalizzazione dei consumi finalizzata al risparmio di acqua idropotabile, attraverso l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse idriche e l’applicazione di metodi e apparecchiature per il risparmio idrico.

3. Non possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, trasformazioni, fisiche o funzionali, il cui bilancio complessivo dei fabbisogni idrici comporti il superamento delle disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento, tenuto conto anche delle esigenze degli altri comuni appartenenti all’"ambito territoriale ottimale" di cui alla legge 5 gennaio 1994, n.36, ed alla legge regionale 21 luglio 1995, n.81, salvo che contemporaneamente intervenga, e sia garantita dalla programmazione comunale, una seconda trasformazione che porti a controbilanciare la prima.

4. Deve essere altresì perseguito il miglioramento della qualità delle acque superficiali, attraverso:

a) la verifica dello stato di efficienza della rete fognaria, il progressivo miglioramento della sua impermeabilità ed il suo completamento, in funzione delle esigenze attuali e/o dei nuovi interventi, prevedendo nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, il sistema di fognatura separata;

b) il soddisfacimento della necessità complessiva di depurazione.

5. Deve comunque essere assicurato il rispetto dei livelli minimi dei servizi di alimentazione idrica e di smaltimento stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche".

6. Deve comunque essere assicurato il rispetto delle disposizioni relative alle aree di salvaguardia delle risorse idriche (zone di tutela assoluta, zone di rispetto, zone di protezione) stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, recante "Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente al qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.183".

Articolo 11 - Disposizioni relative al "sistema suolo e sottosuolo"

1. Nella disciplina delle trasformazioni fisiche definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, devono essere dettate disposizioni volte a limitare l’impermeabilizzazione superficiale, ed a definire la superficie permeabile minima di pertinenza degli edifici da sistemare a verde.

2. Devono essere previsti la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati.

3. Devono essere previsti il controllo e la rimozione degli scarichi abusivi di rifiuti o di qualunque altro potenziale veicolo di contaminazione delle acque sotterranee.

Articolo 12 - Disposizioni relative al "sistema clima"

1. Nella definizione dei piani dei trasporti urbani, dei piani urbani del traffico, degli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico, e nelle scelte localizzative delle funzioni, devono essere adeguatamente considerati i parametri meteorologici, per valutare le potenzialità di dispersione delle emissioni inquinanti.

2. Nella definizione delle localizzazioni di trasformazioni di nuovo impianto di insediamenti, e delle relative morfologia organizzativa, e tipologia dei manufatti, devono essere adeguatamente considerate le condizioni microclimatiche.

Articolo 13 - Disposizioni relative alla produzione ed al consumo energetici

1. Deve essere perseguita la stabilizzazione dei consumi energetici, così da garantire il contenimento delle conseguenti emissioni inquinanti ai livelli del 1990, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

a) condizionamento delle trasformazioni, fisiche e funzionali, definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, all’uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;

b) non ammissibilità delle trasformazioni che comportino e/o contribuiscano alla determinazione di una variazione in negativo del bilancio dei consumi energetici;

c) applicazione della normativa tecnica in ordine alle caratteristiche costruttive degli edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico;

d) realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;

e) promozione del "ciclo chiuso" della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza, energy cascading).

2. Non possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, trasformazioni fisiche di nuovo impianto di insediamenti, e di ristrutturazione urbanistica, nè trasformazioni funzionali di manufatti edillizi di consistenti dimensioni, laddove il cui bilancio complessivo delle emissioni comporti:

- un superamento delle soglie del bilancio delle emissioni inquinanti ai livelli del 1990 quando questo sia positivo nelle unità territoriali organiche elementari interessate dalle trasformazioni;

- un aggravio delle soglie del bilancio complessivo delle emissioni inquinanti ai livelli del 1990 quando questo sia negativo nelle unità territoriali organiche elementari interessate dalle trasformazioni.

3. Le trasformazioni di cui al comma 2 possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, anche ove nelle unità territoriali organiche elementari interessate il bilancio complessivo delle emissioni inquinanti ai livelli del 1990 sia negativo, alle seguenti condizioni:

- il bilancio complessivo delle emissioni inquinanti comunali sia positivo; la trasformazione considerata non deve comunque portare al superamento della soglia complessiva comunale;

- intervenga e sia garantita dalla programmazione temporale comunale una seconda trasformazione che porti a controbilanciare la prima con bilancio negativo.

4. Deve essere condotta un'esauriente valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o in via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni termici delle funzioni urbane limitrofe.

5. Si deve perseguire la riduzione dell’uso dei combustibili fossili nei vari comparti (risparmio), anche conducendo a tal fine un'adeguata valutazione dell’uso potenziale di fonti rinnovabili.

Articolo 14 - Disposizioni relative alla produzione, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti

1. Deve essere conseguita, a livello comunale, entro il 2004, una riduzione della produzione dei rifiuti pari a quella stabilita dai pertinenti piani regionali, e comunque almeno compresa fra il 5 per cento ed il 15 per cento rispetto al 1995.

2. Devono in ogni caso essere conseguiti gli obiettivi di raccolta differenziata definiti dal Dectreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio", nonché dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.

3. Ai fini di cui al comma 2 devono in particolare essere individuati, anche negli insediamenti esistenti, sia o meno previsto che siano oggetto di trasformazioni di ristrutturazione urbanistica, appositi ed adeguati spazi per l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata, prevedendo se del caso il riutilizzo per ciò di aree dismesse (quali le aree liberate con il trasferimento dei distributori di carburanti fuori dai centri abitati), tenendo conto delle prescrizioni del piano di gestione dei rifiuti di ambito territoriale ottimale e del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

4. Nella definizione delle trasformazioni di nuovo impianto di insediamenti, e di ristrutturazione urbanistica, nonché nelle scelte localizzative delle funzioni, devono essere adeguatamente considerate, e soddisfatte, le esigenze di raccolta differenziata delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti urbani (con particolare attenzione al recupero di carta, organico e imballaggi da grandi utenze o comparti territoriali omogenei) e le esigenze del servizio di raccolta dei rifiuti speciali, pericolosi e non.

Articolo 15 - Disposizioni relative alle industrie a rischio od insalubri

1. Non possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, trasformazioni, fisiche o funzionali, che comportino l'attivazione di industrie a rischio di incidente rilevante, o insalubri di classe I, se non ad adeguata distanza dai centri abitati, e comunque in aree tali per cui i fenomeni di trasporto degli inquinanti in atmosfera non comportino la ricaduta degli stessi sui centri abitati, e questi ultimi siano adeguatamente tutelati dagli effetti di eventuali, stimabili incidenti rilevanti.

2. Deve essere previsto il progressivo trasferimento in siti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 delle industrie a rischio di incidente rilevante, o insalubri di classe I, esistenti in siti impropri.

3. Nelle scelte localizzative delle funzioni, deve essere adeguatamente considerata l’ubicazione in essere delle industrie a rischio di incidente rilevante, e delle industrie insalubri.

Articolo 16 - Disposizioni relative alle radiazioni non ionizzanti

1. Deve essere assicurato il rispetto delle distanze di sicurezza dagli elettrodotti e dei limiti di esposizione per la popolazione, fissati dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, recante "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati dalla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".