Cremazione
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La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficio
di Stato Civile sulla base della volontà
testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizioni
testamentarie, la volontà deve
essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo
individuato secondo gli articoli 74 e seguenti
del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso
grado, da tutti gli stessi.
Per coloro che, al momento del decesso risultino iscritti ad associazioni
riconosciute che abbiano tra i propri fini
quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è
sufficiente la presentazione di una
dichiarazione,
sottoscritta dall'associato e convalidata dal presidente dell'associazione
stessa, dalla quale risulti chiaramente la
volontà di essere cremato.
Le ceneri saranno poi collocate in ossarini, loculi o tombe ossario, tombe
di famiglia o cinerario comune.
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La documentazione occorrente è quella
relativa alla volontà del defunto di essere cremato, occorre il certificato
rilasciato in carta libera, redatto dal medico curante o dal medico
necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto
di morte dovuta a reato.
Agli incaricati del cimitero deve essere consegnato: nulla osta alla
cremazione e presentazione dell'avvenuto
pagamento effettuato su c.c. postale.
Le suddette pratiche possono essere anche svolte da agenzie di pompe funebri
incaricate.
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Il Comune di Pisa dispone di un proprio
impianto di cremazione situato presso il cimitero suburbano.
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