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Autenticazioni |
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Autentica
di copie
I documenti che possono essere dichiarati conformi agli
originali sono:
-
documenti rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione
-
pubblicazioni (secondo quanto già previsto dal DPR 403/98), titoli di
studio e di servizio
-
documenti
fiscali che devono essere conservati dai privati
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| a chi si presenta: alla
Pubblica Amministrazione ed ai gestori dei servizi pubblici (trasporti,
Enel, Posta, reti telefoniche, Toscana gas, Geofor ecc.) |
| Note:
basta firmare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
nella quale si dichiara la conformità al documento originale. Si deve
firmare la dichiarazione di fronte al dipendente addetto oppure
trasmetterla allegando la fotocopie di un documento di identità.
Non è dovuta l'imposta di bollo.
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Autentica
di firma
Note. quando la domanda o la dichiarazione sostitutiva deve essere
presentata ai privati e serve per la riscossione di benefici economici di
terze persone, la firma deve essere autentica da un pubblico ufficiale. Per
l'autentica della firma, bisogna presentarsi con un documento d'identità
valido.
Dove:
- Anagrafe
- Palazzo Gambacorti - p.zza XX Settembre - Tel. 050 910231/226/232
e-mail:
anagrafe@comune.pisa.it
- Anagrafe
sede Riglione - via Fiorentina 400 - Tel. 050 980755
e-mail:
anagrafe.riglione@comune.pisa.it
- Anagrafe
sede Marina di Pisa - via Milazzo 175 - Tel. 050 36512 e-mail: anagrafe.marina@comune.pisa.it
- Sedi
circoscrizionali.
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Quando:
da lunedì a venerdì 8,30 - 12,30
martedì e giovedì
14.45 - 16.45
Anagrafe Riglione lunedì, martedì e giovedì 8.30 - 12.30
martedì e giovedì 15.00 - 17.00
Circoscrizione n. 1 martedì 15 - 17 venerdì 8.30 - 11.30
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Note.
Per
chi ha impedimenti fisici, gravi malattie:
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certificato medico comprovante l'impedimento fisico o attestazione di
invalidità
-
documento sul quale deve essere autenticata la firma
-
rilascio da parte del vigile urbano direttamente al domicilio
dell'interessato.
Per
chi ha un temporaneo impedimento per ragioni di salute:
Un
parente prossimo (coniuge, figli o un parente fino al 3° grado) può fare
una dichiarazione nell'interesse della persona temporaneamente impedita.
La dichiarazione contenente l'indicazione dell'esistenza di un impedimento
temporaneo per ragioni di salute va resa davanti al pubblico ufficiale che
accerta l'identità del dichiarante (DPR 28/12/2000 n. 445 in vigore
dal
07.03.2001). |