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Polizia > servizi > ufficio controllo territorio > commercio > tulps T.U.L.P.S. R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA TITOLO I DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE CAPO I DELLE ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA E DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA O PER GRAVE NECESSITÀ PUBBLICA
ARTICOLO 1 L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché‚ delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal sindaco. ARTICOLO 2 (1) Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno. (1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 26 del 27 maggio 1961, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nei limiti in cui esso attribuisce ai prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico. ARTICOLO 3 (1) Il sindaco È tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità (2) conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. La carta d'identità È titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali (3). A decorrere dall’ 1 gennaio 1999 sulla carta d’identità deve essere indicata la data di scadenza (4). (1) Questo articolo è stato così modificato dall’art. unico della L. 18 febbraio 1963, n. 224. (2) Con D.M. 2 settembre 1957, è stato istituito un nuovo modello della carta d’identità il quale, fra l’altro, si diversifica da quello precedentemente in vigore in quanto, in conformità della risoluzione adottata dal consiglio O.E.C.E. in data 16 aprile 1957, ha la quarta facciata riservata all’autorizzazione, concessa dalla Questura, di potersi servire delle facilitazioni per il passaggio di frontiera senza passaporto, per gli Stati con i quali esistano accordi al riguardo. (3) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656. (4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2 comma 11 ter, della L.15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall’art. 2, comma 6, della L.16 giugno 1998, n. 191. ARTICOLO 4 (1) L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza (2). (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo 1962, n. 30, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, in relazione all’art. 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni corporali. (2) Si veda anche l’art. 7 del regolamento. CAPO II DELLA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA ARTICOLO 5 I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l’esecuzione d'ufficio. E' autorizzato l'impiego della forza pubblica. La nota delle spese relative è resa esecutiva dal Prefetto ed È rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. ARTICOLO 6 Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci (1) dalla notizia del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo. Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno (2). (1) A norma dell’art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza. (2) Si veda l’art. 10 del regolamento fatto salvo dall’art. 3, comma terzo, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. ARTICOLO 7 Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge (1)(2). (1) Si vedano l’art. 42 della Costituzione e l’art. 2045 del codice civile. (2) Si veda il D.P.R. 18 aprile 1994, n.388, recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria. CAPO III DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA ARTICOLO 8 Le autorizzazioni di polizia sono personali (1): non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduto l'autorizzazione. (1) Si veda l’art.14. ARTICOLO 9 Oltre le condizioni stabilite dalla legge (1), chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse. (1) Pagamento della tassa di Concessione Governativa. ARTICOLO 10 Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata. ARTICOLO 11 Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia (1) debbono essere negate: 1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina, o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta (2). Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. (1) Si veda l’art. 14. (2) La Corte Costituzionale, con sentenza n.440 del 16 dicembre 1993, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta. ARTICOLO 12 Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti , non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto (1). Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione. (1) Per le persone tenute all’obbligo di provvedere alla istruzione elementare dei fanciulli, si veda l’art. 173 del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577. ARTICOLO 13 Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine (1). (1) Per il computo dei termini si veda l’art. 155 del c.p.c. ARTICOLO 14 Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia (1). (1) Per l’abolizione delle case di prostituzione, disposta dall’art. 1 della L.20 febbraio 1958, n. 75, non si fa più luogo alle dichiarazioni di locali di meretricio. CAPO IV DELL'INOSSERVANZA DEGLI ORDINI DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLE CONTRAVVENZIONI ARTICOLO 15 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 516,00 (1). L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto. (1) Questo comma è stato così sostituito dall’articolo 1 del D.lgs 13 luglio 1994, n. 480. ARTICOLO 16 Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità. ARTICOLO 17 (1) Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci. (1) Questo articolo è stato così sostituito dall’articolo 2 del D.lgs 13 luglio 1994, n. 480. ARTICOLO 17-bis (1) Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 79-bis, (3) 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, [123] (2), 124 e 135, comma quinto,limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, [escluse le attività previste dall'art. 126,] (4) 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1.032,00. (1) Questo articolo è stato inserito dall’articolo 3 del D.lgs 13 luglio 1994, n. 480. (2) Il riferimento all’art. 123 è stato soppresso dall’art. 46, comma 3, lett. a), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112. (3) Le parole: "75 bis," sono state inserite dall’art.8, comma 3, della L.18 agosto 2000, n.248. (4) Le parole riportate fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 37, comma 1, della L.23 dicembre 2000, n.388. ARTICOLO 17-ter (1) Quando È accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato (2). Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione. Non si dà comunque luogo all’esecuzione dell’ordine di sospensione qualora l’interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative (3). Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale . (1) Questo articolo è stato inserito dall’articolo 3 del D.lgs 13 luglio 1994, n. 480. (2) L’ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall’art. 11 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, nella L.30 maggio 1995, n. 203. (3) Questo comma è stato da ultimo così sostituito dall’art. 9, comma 5, della L. 29 marzo 2001, n. 135. ARTICOLO 17-quater (1) Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter . (1) Questo articolo è stato inserito dall’articolo 3 del D.lgs 13 luglio 1994, n. 480. ARTICOLO 17-quinquies (1) (2) Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis È presentato al prefetto. (1) Questo articolo è stato inserito dall’articolo 3 del D.lgs 13 luglio 1994, n. 480. (2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 7 aprile 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui prevede che è presentato al prefetto, anziché all’ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt.84, 111 (limitatamente alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, T.U. di P.S., nonché 180 del R.D. 6 maggio 1940, n.635. ARTICOLO 17-sexies (1) Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1) Questo articolo è stato inserito dall’articolo 3 del D.lgs 13 luglio 1994, n. 480. TITOLO II CAPO I DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI (1) (1) Si vedano anche, gli artt. 19 – 28 del regolamento, nonché il R.D. 6 agosto 1926, n. 1486, sulle pubbliche manifestazioni culturali, benefiche, sportive e celebrative ed il R.D. 17 ottobre 1935, n. 2082, sui congressi nazionali ed internazionali e sulle manifestazioni artistiche, scientifiche, benefiche e sportive.
ARTICOLO 18 I promotori di una riunione in luogo pubblico [o aperto al pubblico], devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata (1). I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a € 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola (2). Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola (2). Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali. (1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27 del 31 marzo 1958, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa norma nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all’art.17 Cost. (2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 90 del 10 giugno 1970, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell’omissione di preavviso prevista dal primo comma. La Corte Costituzionale, con altra sentenza n. 11 del 10 maggio 1979, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, secondo periodo nella parte in cui prevede l’incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza dell’omissione di preavviso previsto nel primo comma. ARTICOLO 19 (Omissis) (1). (1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 4 della L.18 aprile 1975, n. 110, contenente norme per il controllo delle armi. ARTICOLO 20 Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti. ARTICOLO 21 E' sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità. E' manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose. ARTICOLO 22 Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri (1). (1) Si vedano gli artt.24 e 25 del regolamento. ARTICOLO 23 Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba (1). (1) Si vedano gli artt.24 e 25 del regolamento. ARTICOLO 24 Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza (1). All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi. Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da €30,00 a € 413,00. (1) Si veda l’art. 26 del regolamento.
CAPO II DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI (1) (1) Si vedano gli articoli da 29 a 32 del regolamento. ARTICOLO 25 Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a € 51,00 (1)(2). (1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 45 del 18 marzo 1957, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui prescrive l’obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie e pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all’art.17 Cost. (2) Per la contravvenzione di competenza del giudice di pace prevista da questo articolo si applica la pena pecuniaria dell’ammenda da € 774,00 a € 2.582,00 o la pena della permanenza domiciliare da 20 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi, a norma dell’art.52, comma 2, lett. c), del D.lgs 28 agosto 2000, n. 274. Per l’entrata in vigore di questa norma si vedano gli articoli 63 – 65 del medesimo provvedimento. ARTICOLO 26 Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, e può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima. Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente. ARTICOLO 27 Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale. Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini (1). (1) Si veda l’art. 32 del regolamento
CAPO III DELLE RACCOLTE DELLE ARMI E DELLE PASSEGGIATE IN FORMA MILITARE (1) (1) Si vedano gli articoli da 33 a 43 del regolamento. ARTICOLO 28 Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da € 103,00 a € 413,00. ARTICOLO 29 (1) Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del Prefetto, passeggiate in forma militare con armi. Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi. I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno. (1) Sul divieto delle associazioni di carattere militare si veda anche il D.lgs 14 febbraio 1948, n. 43.
CAPO IV DELLE ARMI (1) (1) Si vedano gli artt. Da 44 a 80 del regolamento e la L. 2 ottobre 1967, n. 895. L’art. 34 della L. 18 aprile 1975, n. 110, ha triplicato le pene stabilite dal codice penale e dal presente T.U. per le contravvenzioni concernenti gli esplosivi. ARTICOLO 30 Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
ARTICOLO 31 Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche. ARTICOLO 32 Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse. Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante. La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a € 516,00. ARTICOLO 33 (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 8 della L. 18 aprile 1975, n. 110 (contenente norme per il controllo delle armi). ARTICOLO 34 Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all' autorità di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato. ARTICOLO 35 (1) (2) Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività (3). I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati (4). E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 129,00. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a € 129,00. (1) Questo articolo è stato così modificato dall’art. 1 del D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella L.22 dicembre 1956, n. 1452. (2) Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella L.22 dicembre 1956, n. 1452, le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l’obbligo per il cedente di darne avviso alle autorità di PS ai sensi dell’art. 58, primo comma, reg. PS e salvo l’obbligo della denunzia ai sensi dell’art. 38. (3) Le parole da: "e deve essere" fino alla fine di questo periodo sono state aggiunte dall’art. 12, comma 5, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito con modificazioni, nella L.7 agosto 1992, n. 356, con effetto dal 1° settembre 1992. ARTICOLO 36 Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del Questore della provincia dalla quale muove. La licenza deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere. La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra. ARTICOLO 37 (1) E' vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore. (1) A norma dell’art 163, comma 2, lett. a) del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio è di competenza dei comuni. A norma dell’art. 163, comma 4, dello stesso D.lgs, di questi provvedimenti è data tempestiva informazione all’autorità di PS. ARTICOLO 38 Chiunque detiene armi, munizioni, o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità (1) (2) deve farne immediata denuncia (3) (4) all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri. Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico (5). (1) Per la detenzione abusiva di armi si veda l’art. 697 c.p.. Pene triplicate ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 9 legge antimafia 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. (2) Per la detenzione di armi e munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, si veda l’art. 2 della L 2 ottobre 1967, n. 865, modificato dall’art. 10 della L.14 ottobre 1974, n. 497, che prevede la pena della reclusione da 1 a 8 anni e la multa da € 206,00 a € 1.549,00. Per l’art. 10, comma 6, della L.18 aprile 1975, n. 110, senza licenza di collezione non si possono detenere più di 3 armi comuni da sparo e 6 armi di uso sportivo. (3) Per l’omessa denuncia di materie esplodenti si veda l’art.679 c.p.. (4) Si veda anche la L.2 ottobre 1967, n. 895, contenente disposizioni per il controllo delle armi. (5) Per quanto riguarda i limiti alla detenzione delle munizioni senza denuncia si veda l’art. 26 della L.18 aprile 1975, n. 110, contenente norme sul controllo delle armi. ARTICOLO 39 Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne (1). (1) L’art. 12 del D.lgs 2 gennaio 197, n. 7, prevede che il prefetto competente per territorio, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, può con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l’uso illecito di detto materiale. ARTICOLO 40 Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare (1) (2). (1) Per l’omessa consegna di armi e munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, si veda l’art. 3 della L.2 ottobre 1967, n. 895, che prevede la pena della reclusione da 1 a 8 anni e la multa da € 206,00 a € 1.549,00. (2) l’art. 12 del D.lgs 2 gennaio 197, n. 7, prevede che il prefetto competente per territorio, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, può con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l’uso illecito di detto materiale. ARTICOLO 41 Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro (1). (1) Questo articolo ai fini delle perquisizioni domiciliari è stato espressamente richiamato dall’art.225 disp. att. c.p.p. ARTICOLO 42 (5) (Omissis) (1). Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65 (2) (3) (Omissis) (4). (1) I primi 2 commi di questo articolo sono stati abrogati dall’art.4 della L.18 aprile 1975, n. 110, contenente norme per il controllo delle armi; si veda anche l’art. 8 comma 3 della stessa legge.(2) Si veda il D.M. 24 marzo 1994, n. 371, concernente l’individuazione delle categorie di persone che sono esonerate dall’obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d’armi. (3) Si veda il D.M. 28 aprile 1998, recante requisiti psico-fisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi per uso di caccia e per difesa personale. (4) Questo articolo aveva un ultimo comma, aggiunto dall’art. 2 del D.lgs 22 novembre 1956, n. 1274, che fu soppresso in sede di conversione, dalla L.22 dicembre 1956, n. 1452. (5) La semplificazione di procedimenti per il rilascio della licenza di porto d’armi comuni da sparo è stata attuata con il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. ARTICOLO 43 Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere conceduta la licenza di portare armi:
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta e non dà affidamento di non abusare delle armi (1). (1) La Corte Costituzionale, con sentenza n.440 del 16 dicembre 1993, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta. ARTICOLO 44 (1) Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato. E' pero in facoltà del Prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la potestà dei genitori (2) o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi. (1) l’art. 12, comma 8, della L 11 febbraio 1992, n. 157, stabilisce che l’attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il 18° anno di età. (2) Questa dizione è stata così modificata dall’art. 146 della L.24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale. ARTICOLO 45 Qualora si verifichino, in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico le licenze di portare armi. CAPO V DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI (1) (1) Si vedano gli artt. Da 81 a 110 del regolamento. ARTICOLO 46 Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. E' vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa e nitroglicerina (1). (1) Si veda l’art. 27 della L.18 aprile 1975, n. 110 e l’art. 34 della medesima che ha triplicato le pene previste per queste violazioni. ARTICOLO 47 Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti (1). E' vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina. (1) Si veda l’art. 27 della L.18 aprile 1975, n. 110 e l’art. 34 della medesima che ha triplicato le pene previste per queste violazioni. ARTICOLO 48 Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica. ARTICOLO 49 (1) Una commissione tecnica (2) nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti. Le spese del funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza (3). (1) A norma dell’art. 14, comma 3, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali, a decorrere dal 27 dicembre 1994, non si applicano le norme che prevedono l’acquisizione del parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell’interno, previste da questo articolo, limitatamente alle procedure di concessione e di autorizzazione, disciplinate dal D.P.R. citato. (2) Per quanto concerne la composizione di questa commissione, si veda l’art. 89 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635. (3) Si veda l’art. 8 comma 4 della L.18 aprile 1975, n. 110, contenente norme per il controllo delle armi. ARTICOLO 50 Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46, le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto (1). (1) Si veda l’art. 97 del regolamento. ARTICOLO 51 Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati. Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee. E' consentita la rappresentanza. ARTICOLO 52 Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani. Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina, o di estorsione, o per omicidio, anche se colposo. Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica. ARTICOLO 53 (1) E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica (2). Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplodenti, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno. (1) Si veda l’art. 2, comma 4, del D.lgs 2 gennaio 1997, n. 7, di cui si riporta il testo: " 4. L’attestato di esame "CE del tipo" e la valutazione della conformità di cui all’allegato V sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento e la classificazione di cui all’art. 53 del tulps approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773". (2) A norma dell’art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, le funzioni consultive in materia di armi e di sostanze esplosive e infiammabili sono esercitate dalla Commissione consultiva centrale controllo armi, stante la soppressione della Commissione consultiva centrale delle armi, nella struttura creata dalla L.16 luglio 1982, n. 452. ARTICOLO 54 Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta. La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato. Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato. ARTICOLO 55 (1) Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati (4). Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell’attività (5). E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera (3). Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 129,00 (6). L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a € 129,00 (2) (6). (1) Questo articolo è stato così modificato dall’art. 3 del D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, conv. nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452. (2) Per la sanzione per l’omessa tenuta ed esibizione del registro si veda l’art. 25 della legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente norme sul controllo delle armi. (3) A norma dell’art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nel permesso di porto d’armi e nel nulla osta all’acquisto di cui a questo comma, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l’acquisto nel periodo di validità del titolo. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell’Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli appositi poligoni. Con decreto del Ministro dell’interno sono determinate le modalità per l’attuazione di tale disposizione. (4) L’ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall’art. 12, comma 6, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, con effetto dal 1° settembre 1992. (5) La frase da: "e deve essere conservato…" fino alla fine del comma è stata aggiunta dall’art. 6, comma 3, del D.lgs 2 gennaio 1997, n. 7. (6) Si veda anche per la determinazione delle pene quanto dispone l’art. 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110. ARTICOLO 56 L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o dell'ordine pubblico (1). (1) Per lo scaricamento dei proiettili al fine di ricavarne bossoli è richiesta la licenza rilasciata dal Ministero dell’interno: si veda il D.lgs Lgt. 6 settembre 1946 che equipara a tale licenza l’iscrizione in appositi elenchi del Ministero dell’interno. ARTICOLO 57 Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi d’artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi. ARTICOLO 58 E' vietato l'impiego di gas tossici (1) a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione (2). Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a € 206,00 se il fatto non costituisce un più grave reato. Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento. (1) Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, con il quale è stato approvato il "Regolamento speciale per l’impiego di gas tossici", all’art. 1 così dispone: "Agli effetti dell’art. 5 del tulps, approvato con R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, è considerato "gas tossico":
L’elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147 è stato approvato con D.M. 9 febbraio 1935. (2) A norma dell’art. 33 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica: "E’ demandata al Prefetto l’autorizzazione per l’impiego dei gas tossici prevista dall’art. 58 del tulps, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 733 e dall’art. 5 del relativo regolamento approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147. Il Prefetto provvede, sentita la commissione di cui all’art. 39 del presente decreto". (Trattasi della Commissione tecnica permanente, istituita presso ogni Prefettura e della quale fanno parte il medico provinciale, l’ingegnere capo del Genio civile, il Questore, l’esperto in chimica membro del Consiglio di sanità ed il comandante dei vigili del fuoco della Provincia). ARTICOLO 59 (1) E' vietato di dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata. In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento. (1) Le violazioni previste da questo articolo, depenalizzate ai sensi dell’articolo 17 bis del TULPS, inserito dall’art. 3 del D.lgs 13 luglio 1994, n. 480 (G.U. n. 181 del 4 agosto 1994), sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098. Si vedano altresì gli articoli 17 ter – 17 sexies del TULPS. Tali disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del citato D.lgs n. 480/1994. ARTICOLO 60 (1) [Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto]. (1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 20 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 ARTICOLO 61 L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a € 51,00. ARTICOLO 62 (1) [I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. E' rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità. Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da € 103,00 a € 516,00. I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da € 206,00 a € 619,00] (1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 1, comma 3, della legga 24 novembre 2000, n. 340, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti e i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, i predetti adempimenti e procedimenti amministrativi sono soppressi.
CAPO VI DELLE INDUSTRIE PERICOLOSE E DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI (1) (1) Si veda l’art. 115 del regolamento. ARTICOLO 63 Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui (115 reg. P.S.) (1). (1) Per il trasporto di materiali pericolosi, si veda l’art. 168 del nuovo codice della strada, emanato con D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, in vigore dal 1° gennaio 1993. ARTICOLO 64 Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali (1). In mancanza di regolamenti il sindaco provvede sulla domanda degli interessati. Gli interessati possono ricorrere al Prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e, se occorre, l'ufficio del genio civile (2). (1) Si veda anche l’art. 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, concernente il testo unico delle leggi sanitarie. (2) I provvedimenti del prefetto previsti da questo comma sono ora di competenza dei comuni a norma dell’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. ARTICOLO 65 Il Prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del sindaco che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica. ARTICOLO 66 (1) [L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze del sindaco]. (1) Questo articolo è stato abrogato dall’articolo 13 del D.lgs 13 luglio 1994, n. 480. ARTICOLO 67 I provvedimenti del Prefetto rispetto alle materie indicate negli articoli 60, 61, 62, 64, 65 sono definitivi. TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI (1) (2). (1) Per le persone alle quali possono essere concesse le autorizzazioni previste da questo titolo, si vedano gli articoli 131 e 132. (2) Per quanto concerne la semplificazione dei procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali previste da questo titolo, si veda il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. CAPO I DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI (1) (1) Si vedano anche gli artt. Da 116 a 151 del regolamento. ARTICOLO 68 (2) (3) (4) Senza licenza del Questore (6) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico [rappresentazioni teatrali o cinematografiche] (7), accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo o sale pubbliche di audizioni (1). Per le gare di velocità di autoveicoli o per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali (5) (8). (1) Si veda, anche, sul nulla-osta per l’esercizio teatrale, l’art. 1 del R.D.L. 10 settembre 1936, n. 1946, per quello sull’esercizio di spettacoli cinematografici gli artt.21-22 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, per le scuole di ballo, la legge 4 gennaio 1951, n. 28 e per l’uso di apparecchi di radiodiffusione all’aperto o in pubblici esercizi, la legge 3 febbraio 1936, n. 418. (2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 56 del 15 aprile 1970, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo, nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore. (3) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 142 del 15 dicembre 1967, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo nella parte in cui vieta di fare festa da ballo in luogo esposto al pubblico, senza licenza del questore. (4) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 dell’8 luglio 1957, ha dichiarato la legittimità costituzionale del presente articolo, così statuendo: "Per l’art. 21 Cost. l’autorità di P.S. non può, in base all’art. 68 TULPS, esercitare censure e controlli sul contenuto delle opere teatrali o cinematografiche, ma può valutare, anche tenendo presente tale contenuto, se in particolari condizioni di tempo, di luogo e di ambiente, la pubblica rappresentazione possa provocare pericolo". (5) Per le gare di velocità di autoveicoli, si veda, anche, l’art. 9 del nuovo codice della strada, emanato con D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, in vigore dal 1° gennaio 1993. (6) La concessione della licenza prevista da questo articolo è ora attribuita ai comuni, a norma dell’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. (7) Le parole poste fra parentesi quadre sono state abrogate dall’articolo 164, comma 3, del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112. Per la decorrenza delle abrogazioni si veda l’art. 7, comma 1, dello stesso provvedimento di cui si riporta il testo: "1. I provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l’abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo". (8) A norma dell’art. 163, comma 2, lett. e), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, il rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, è trasferito ai comuni a norma dell’art. 163, comma 4, dello stesso D.lgs A norma dell’art 163, comma 4, dello stesso D.lgs, dei provvedimenti di cui sopra è data tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza. ARTICOLO 69 (1) Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. (1) La concessione della licenza prevista da questo articolo è ora attribuito ai comuni, a norma dell’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. ARTICOLO 70 (Omissis) (1). (1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 13 del D.lgs 13 luglio 1994, n. 480. ARTICOLO 71 Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati. ARTICOLO 72 (1) [Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali]. (1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 164, comma 1, lett. e), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112. Per la decorrenza delle abrogazioni si veda l’art. 7, comma 1, dello stesso provvedimento di cui si riporta il testo: "1. I provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l’abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo". ARTICOLO 73 (Omissis) (1). (1) Questo articolo è stato così sostituito dall’articolo 6 del R.D.L. 1 aprile 1935, n. 327, conv. dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e poi abrogato dall’art. 1 del D.lgs 13 luglio 1994, n. 480. ARTICOLO 74 (1) [La concessione della licenza prevista dall'art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al deposito presso il Questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione. (Omissis). L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini. Della sospensione deve subito essere dato avviso al Prefetto e al Ministero]. (1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 164, comma 1, lett. e), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112. Per la decorrenza delle abrogazioni si veda l’art. 7, comma 1, dello stesso provvedimento di cui si riporta il testo: "1. I provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l’abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo". ARTICOLO 75 (1) [Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche]. (1) Questo articolo, depenalizzato dall’art. 17 bis del tulps, è stato abrogato dall’art. 164, comma 1, lett. e), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112. Per la decorrenza delle abrogazioni si veda l’art. 7, comma 1, dello stesso provvedimento di cui si riporta il testo: "1. I provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l’abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo". ARTICOLO 75 bis (1) (2) Chiunque intenda esercitare, ai fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 8, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 248. (2) A norma dell’art. 17 bis del presente TU, come modificato dall’art. 8, comma 3, della legge 18 agosto 2000, n. 248, le violazioni a questa disposizione sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098. ARTICOLO 76 (1) [Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza]. (Omissis) (2). (1) Questo articolo, depenalizzato dall’art. 17 bis del tulps, è stato abrogato dall’art. 164, comma 1, lett. e), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112. Per la decorrenza delle abrogazioni si veda l’art. 7, comma 1, dello stesso provvedimento di cui si riporta il testo: "1. I provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l’abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo". (2) Gli originari secondo e terzo comma del presente articolo che vietavano l’impiego dei fanciulli minori dei quindici anni nella preparazione di spettacoli cinematografici, eccettuati quelli a scopo educativo, sono stati abrogati dall’art. 25 della legge 26 aprile 1934, n. 653, contenente norme sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli; si veda, ora, sui requisiti di età richiesta per l’assunzione al lavoro dei fanciulli l’art. 6, lett. d), di detta legge. ARTICOLO 77 Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza (1). (1) Sulla revisione delle pellicole cinematografiche si veda la legge 21 aprile 1962, n. 161, ed il relativo regolamento approvato con D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029. ARTICOLO 78 L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici (1). Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto. Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 51,00 a € 309,00. (1) Ora, a norma dell’art. 5 della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla cinematografia, la commissione incaricata della revisione delle pellicole cinematografiche stabilisce, "in relazione alla particolare sensibilità dell’età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale", se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18. ARTICOLO 79 (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 25 della legge 26 aprile 1934, n. 653. ARTICOLO 80 (3) L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio (1). Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza (2). (1) Per l’apertura di locali destinati a spettacoli cinematografici o misti si veda, anche, il D.lgs 3 maggio 1948, n. 534, e gli artt.21 e 22 della legge 19 dicembre 1949, n. 958. La licenza di agibilità è rilasciata dal comune ai sensi dell’art. 19, n. 9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Le norme di sicurezza per la costruzione e l’agibilità degli impianti sportivi sono contenute nel D.M. 25 agosto 1989 (G.U. 4 settembre 1989, n. 206). (2) Sull’organizzazione dei servizi antincendi si veda la legge 13 maggio 1961, n. 469. (3) La semplificazione dei procedimenti per la concessione dell’agibilità dei locali di pubblico spettacolo è stata attuata dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. ARTICOLO 81 (1) [L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni]. (1) Questo articolo, depenalizzato dall’art. 17 bis del tulps, è stato abrogato dall’art. 164, comma 1, lett. e), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112. Per la decorrenza delle abrogazioni si veda l’art. 7, comma 1, dello stesso provvedimento di cui si riporta il testo: "1. I provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l’abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo". ARTICOLO 82 Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale. Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso. ARTICOLO 83 (1) [Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste]. (1) Questo articolo, depenalizzato dall’art. 17 bis del tulps, è stato abrogato dall’art. 164, comma 1, lett. e), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112. Per la decorrenza delle abrogazioni si veda l’art. 7, comma 1, dello stesso provvedimento di cui si riporta il testo: "1. I provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l’abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo". ARTICOLO 84 (1) [I Prefetti provvedono, con regolamenti da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo]. (1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 6, lett. b), del D.P.R. 21 maggio 2001, n. 311. ARTICOLO 85 E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da € 10,00 a € 103,00 (1). E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da € 10,00 a € 103,00 (1). (1) Le violazioni sono state depenalizzate ai sensi dell’art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689. CAPO II DEGLI ESERCIZI PUBBLICI (1) (1) Si vedano gli articoli dal 152 al 169 del regolamento. ARTICOLO 86 (1) (2) (3) Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi , compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni[, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture] (6), ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. La licenza è altresì necessaria per l’attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell’articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l’esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell’Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l’installazione degli stessi nei circoli privati (4) (5). (1) Le violazioni previste da questo articolo, depenalizzate ai sensi dell’art. 17 bis del tulps, inserito dall’art. 3 del D.lgs 13 luglio 1994, n. 480 (G.U. n. 181 del 4 agosto 1994), sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00. Si vedano altresì gli articoli 17 ter e 17 sexies del tulps. Tali disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del citato D.lgs 480/1994. (2) Le licenze previste dal presente articolo sono ora di competenza dei Comuni a norma dell’art. 19, n. 8), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. (3) A norma dell’art. 63, comma 5, del D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504, la licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcooliche, prevista da questo articolo, non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per la fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dallo stesso D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accisa sull’alcool e sulle bevande alcoliche. (4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 37, comma 2, della legge 23 dicembre 200, n. 388. (5) Si vedano, con riguardo al nulla osta rilasciato dall’Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, gli artt.38 e 39 della legge 23 dicembre 200, n. 388. (6) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480. ARTICOLO 87 (1) E' vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. (1) Vedi nota (1) sub articolo 86. ARTICOLO 88 (1) La licenza per l'esercizio di scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. (1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 37, comma 4, della legge 23 dicembre 200, n. 388. ARTICOLO 89 (Omissis) (1). (1) Questo articolo è stato abrogato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524. L’abrogazione è stata mantenuta dall’art.1 della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi, che ha abrogato la legge 14 ottobre 1974, n. 524. ARTICOLO 90 (Omissis) (1). (1) Questo articolo è stato abrogato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524. L’abrogazione è stata mantenuta dall’art.1 della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi, che ha abrogato la legge 14 ottobre 1974, n. 524. ARTICOLO 91 (Omissis) (1). (1) Questo articolo è stato abrogato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524. L’abrogazione è stata mantenuta dall’art.1 della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi, che ha abrogato la legge 14 ottobre 1974, n. 524. ARTICOLO 92 Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo (1), o per infrazioni alla legge sul lotto (1), o per abuso di sostanze stupefacenti (3). (1) Sulla prevenzione dell’alcolismo si veda il R.D.L. 2 febbraio 1933, n. 23 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 27 novembre 1933, n. 1604, contenente norme per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando. (2) Si veda al riguardo il R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sul lotto e sulle lotterie e il relativo regolamento contenuto nel R.D. 25 luglio 1940, n. 1077. (3) Si veda ora il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. ARTICOLO 93 [La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati] (1). Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante. (1) Questo comma è stato abrogato dall’art. 6, lett. b), del D.P.R. 21 maggio 2001, n. 311. ARTICOLO 94 (1) [L'autorizzazione di cui all'art. 89 non può essere conceduta per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, né per gli esercizi temporanei]. (1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 6, lett. b), del D.P.R. 21 maggio 2001, n. 311. ARTICOLO 95 (Omissis) (1). (1) Questo articolo è stato abrogato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524. L’abrogazione è stata mantenuta dall’art.1 della legge 25 agosto 1991, n. 287. ARTICOLO 96 (Omissis) (1). (1) Questo articolo è stato abrogato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524. L’abrogazione è stata mantenuta dall’art.1 della legge 25 agosto 1991, n. 287. ARTICOLO 97 (Omissis) (1). |