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Patenti |
CQC - Carta
di qualificazione del conducente
Vuoi conoscere quanti punti hai ancora a disposizione
sulla patente di guida?
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Il costo è quello di una telefonata urbana da qualunque impianto fisso
su tutto il territorio nazionale. Il servizio e' attivo 24 ore in
modalità automatica, mentre è disponibile l'operatore dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30.
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LIMITAZIONI PATENTI DI GUIDA: A1 / A limitata
A senza limiti / B ---------- TABELLA ESPLICATIVA |
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PATENTE A 1 |
Conseguita a 16 anni, per
motocicli fino a 125 cc o 11 kw:
(quelle rilasciate fino al
30 settembre 1999 si sono trasformate in A). Quelle rilasciate dal
01 ottobre1999 sono rimaste A1). |
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PATENTE A limitata |
Conseguita a 18 anni per
motocicli fino a 25 kw:
Dopo due anni si trasforma
in A senza limitazioni. |
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PATENTE A senza
limitazazioni |
Conseguita a 21 anni
oppure con 2 anni di A o con prova specifica di controllo capacità e
comportamento di guida |
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PATENTE B |
Conseguita fino al
31.12.1985 abilita alla guida di tutti i motocicli in Italia e
all’estero.
Conseguita dal 01.01.1986
al 25.04.1988 abilita alla guida di tutti i motocicli in Italia
(all’estero occorre superare prova specifica di controllo capacità e
comportamento di guida).
Conseguita dal 26.04.1988
abilita solo alla guida in Italia di motocicli fino a 125 cc o 11 kw. |
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Categorie di patenti
e Abilitazione alla Guida |
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Patentino - C.I.G. per
minorenni e maggiorenni
(età min. 14 anni) |
•
ciclomotori (veicoli a due o a tre ruote di cilindrata fino a
50 cm3 e con una velocità max di 45 Kmh);
• quadricicli leggeri (veicoli a quattro ruote di massa a
vuoto inferiore a 350 Kg, cilindrata max di 50 cm3 e
velocità massima di 45 Kmh); |
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A1
(età minima 16 anni) |
•
Motocicli oltre i 50 cm3 e fino a 125 cm3
(o potenza massima fino a 11 Kw) senza passeggero
• Tricicli a ruote simmetriche con cilindrata oltre i 50 cm3
e velocità max di 45 kmh (es: Ape Piaggio) di massa inferiore a 1,3
t. senza passeggero
• Quadricicli di massa a vuoto fino a 400 kg (550 kg se per
trasporto merci) e potenza fino a 15 kW, di massa non superiore a
1,3 t. senza passeggero
• Macchine agricole con massa fino a 2500 kg., larghe fino a m.
1,60, lunghe fino a 4 m., alte fino a m. 2,50, senza passeggeri e a
velocità max di 40 Kmh
Attenzione:
mentre questa patente prima si poteva tramutare in "A limitata" al
compimento dei 18 anni, ora per accedere alla categoria A si deve
svolgere obbligatoriamente la prova pratica.
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A Limitata (età min.
18 anni)
e
A senza limiti
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•
Motocicli oltre i 50 cm3 con passeggero, con o
senza sidecar (la prova pratica va effettuata su moto di
cilindrata superiore a 125 cm3 e potenza superiore a 11
Kw ovvero 15CV)
• Tricicli a ruote simmetriche della categoria A1 ma con passeggero
• Quadricicli della categoria A1 ma con passeggero
• Macchine agricole della categoria A1 ma con passeggero.
A
18 anni si può conseguire la patente A (limitata) ma si possono
guidare motocicli fino al max di 25Kw; a due anni dal conseguimento,
tale patente perde le limitazioni e si può guidare qualsiasi
motociclo. A 21 anni si può conseguire la patente A (senza limiti)
che da la possibilità di guidare qualsiasi motociclo. |
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B
(età minima 18 anni) |
•
Motoveicoli guidabili con la patente A qualunque sia la loro
massa (tranne i motocicli superiori a 125 cm3 e
potenza massima di 11 Kw ovvero 15CV se la patente è stata
conseguita dopo il 25.04.1988);
• Autoveicoli per trasporto di persone e di cose con
massimo di nove posti totali, compreso il conducente, e
aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t., esclusi
autobus o scuolabus;
• Macchine agricole qualunque sia la loro massa e sagoma;
• Macchine operatrici qualunque sia la loro massa tranne le
eccezionali;
• si possono trainare rimorchi leggeri (cioè fino a 750 kg.
di massa totale a pieno carico), mentre i rimorchi pesanti si
possono trasportare solo se la massa complessiva a pieno carico del
rimorchio non supera quella a vuoto (tara) della motrice e se la
massa complessiva a pieno carico dell'intero complesso
(motrice+rimorchio) non supera le 3,5 t. (devono sussistere entrambe
le condizioni contemporaneamente), altrimenti occorre la E. Chi ha
conseguito la patente B per tre anni non può superare la velocità di
100 km/h sulle autostrade e di 90 km/h sulle principali strade
extraurbane. |
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C
(età min. 18 anni) |
•
Tutti i veicoli alla cui guida si è abilitati dalle patenti di cat.
B;
•Autoveicoli per trasporto di cose con massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t.;
• Trattori stradali
• Macchine operatrici eccezionali (es. gru o scavatori);
• si possono trainare rimorchi leggeri (cioè fino a 750 kg.
di massa totale a pieno carico). Per guidare autoveicoli a pieno
carico superiori a 7,5 t. occorre avere più di 21 anni o avere il
KC. |
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D
(età min. 21 ani) |
•
Tutti i veicoli alla cui guida si è abilitati dalle patenti di cat.
B e C;
• Autobus ad uso proprio con posti a sedere superiori a nove
compreso il conducente (per condurre autobus in servizio pubblico di
linea o di noleggio con conducente, oltre alla patente D occorre
anche il
KD);
•si possono trainare rimorchi leggeri con le stesse norme previste
per la patente B, ma per rimorchi pesanti (come gli autobus
snodabili) occorre anche la patente E. |
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E
(età min. 18 anni) |
E` un'estensione delle patenti B, C e D perché abilita solo al
traino di rimorchi pesanti. |
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Patenti Speciali |
Vengono rilasciate a persone affette da particolari difetti fisici;
abilitano alla guida delle stesse categorie di veicoli di cui alle
patenti A, B e C, con particolari prescrizioni o adattamenti in
relazione alla patologia da cui si è affetti (queste sono indicate
sulla patente). Comunque non si possono assolutamente guidare
veicoli con massa a pieno carico superiore a 11,5 tonnellate e
numero di posti a sedere superiore a 16, escluso il conducente. |
PER
RINNOVARE LA PATENTE
La patente B
va rinnovata ogni 10 anni; al raggiungere dei 50 anni di età, ogni 5 anni; dopo
i 70 anni, ogni 3. In ogni caso, la validità della patente è chiaramente
indicata sulla patente stessa, dove è scritta la data di scadenza.
Il rinnovo - o revisione - ha lo scopo di stabilire la persistenza dei requisiti
psicofisici necessari a potere guidare. Consiste dunque in una visita medica da
effettuarsi in una delle seguenti autorità sanitarie:
la ASL; un medico militare; un medico del Ministero della Sanità; un medico
della Polizia; un ispettore medico del ministero del Lavoro o
delle Fs.
Prima di tutto, occorre fare un versamento di 5,19 euro sul c/c 9001 intestato
alla Direzione generale della Motorizzazione Civile. Dopo di che, si prenota la
visita presso una delle autorità saniarie accreditate. Il giorno della visita,
ci si dovrà presentare con una marca da bollo da 10,33 euro e il proprio codice
fiscale. Il certificato medico che verrà rilasciato al momento della visita, è
valido fintanto che non arriverà, direttamente dagli Uffici Centrali di Roma, il
bollino da apporre sulla propria patente.
In media occorre attendere circa un mese, durante il quale si può comunque
continuare a guidare portando, insieme alla patente, il certificato medico
(anche se non si può guidare all'estero).
Le
autoscuole e le agenzie di pratiche auto permettono di effettuare la pratica del
rinnovo nelle proprie sedi, ad un costo di poco superiore a quello sostenuto con
il "fai da te".
PER
MODIFICARE LA PATENTE
Cambio di residenza
Per il cambio di residenza è sufficiente recarsi in Comune e comunicare il nuovo
indirizzo; negli uffici comunali si compila un modulo che viene inviato - a cura
del Comune - alla Motorizzazione Civile.
La Motorizzazione prenderà nota del cambiamento e provvederà a spedire
direttamente al nuovo indirizzo il tagliando adesivo da applicare alla patente.
Annullare la dicitura "obbligo di guida con lenti"
Con le moderne operazioni laser, è possibile riacquistare i 10 decimi di
vista e dunque non essere più obbligati a portare gli occhiali mentre si guida.
Per togliere tale dicitura sulla patente, occorre richiedere il rinnovo della
patente.
QUANDO SI
PERDE LA PATENTE
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, occorre:
1) fare la denuncia presso gli organi di Polizia. Presentarsi con documento di
identità valido e due fotografie formato tessera a fondo bianco. Viene
rilasciato un permeso provvisorio di guida.
2) Il duplicato della patente arriverà direttamente al proprio domicilio, via
posta. L'interessato dovrà pagare al postino 1una modica cifra. Nel caso il
postino non riesce a recapitare il documento, lascia nella cassetta della posta
un avviso recante il numero telefonico dell'ufficio postale dove ritirare il
documento.
3) Se, passati 45 giorni dalla data del documento provvisorio, il duplicato
ancora non è stato consegnato, occorre telefonare al numero verde 800/232323 per
avere informazioni sulla pratica in atto.
4)Attenzione! Nel caso, nel frattempo, si ritrova la patente originale, occorre
immediatamente distruggerla (cfr.
Circolare DTT del 21 marzo 2001).
5) Può accadere, nel momento in cui si fa la denuncia presso gli organi di
Polizia, che venga comunicato l'obbligo di recarsi presso l'Ufficio Provinciale
della Motorizzazione per avere il duplicato. Questo perchè il nominativo
dell'interessato non risulta essere presente nell'Anagrafe Nazionale degli
abilitati alla guida.
PATENTE
EUROPEA
La patente europea formato "carta di credito" è disponibile solamente per i
neopatentati.
Possono, i
titolari di una patente "normale" farsela sostituire con quella di nuovo
formato?
La sostituzione è possibile solo in questi casi:
- facendo denuncia di smarrimento (vedi sopra)
- dichiarando che la patente vecchia è deteriorata e inoltrando la richiesta
alla Motorizzazione (costo 100 euro circa).
Attenzione però, che nel primo caso, inoltrando una denuncia di "smarrimento"
presso le Autorità Pubbliche, non è legittimo dire il falso ovviamente; nel
secondo caso la Motorizzazione valuta lo stato di deterioramento secondo
parametri piuttosto precisi. Meglio, dunque, chiedere consulenza a un'autoscuola
o ad un ufficio di pratiche auto.
NOTE
OPERATIVE
a) il
fermo del veicolo previsto dall’art. 116 comma 13 quale sanzione accessoria non
è più applicabile dagli organi accertatori, essendo venuta a mancare la sanzione
pecuniaria principale.
Il fermo
verrà applicato con il decreto di condanna dal Giudice Penale.
b) Nel
caso in cui il reato di guida senza patente sia stato commesso alla guida di un
motoveicolo dovrà essere adottato altresì il sequestro amministrativo del
veicolo (finalizzato alla confisca), ai sensi dell’art. 213 comma 2-sexies del
c.d.s.
c) Nel
caso di guida senza patente di macchine agricole/operatrici, ex art. ,124 c.4,
la violazione resta di carattere amministrativo (da € 2.338 a € 9.357, p.m.r.
non ammesso e fermo amministrativo per tre mesi)
d) Nel caso di patenti straniere convertibili,
stante il mancato coordinamento di norme, non è possibile applicare la
fattispecie penale di cui all’art. 116 c.13 nel caso di residente da oltre un
anno (art. 136 c.6) che guida con patente straniera non più in corso di
validità. La fattispecie rimane pertanto senza sanzione. Diverso il caso di
conducente con patente straniera non convertibile, cui si applicherà la
fattispecie penale di cui all’art. 116 comma 13 per il disposto di cui all’art.
135 comma 1.
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